Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12534 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144, presso lo

studio dell’avvocato RASPANTI RITA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 220/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE di

4/02/08, depositata il 14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’INAIL ricorre a questa Corte, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza depositata il 14 febbraio 2008 con la quale la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto di P.A. alla rendita per malattia professionale (ipoacusia).

Il giudice del gravame e’ pervenuto a tale conclusione, prestando adesione al parere espresso dal consulente tecnico di ufficio nominato nel grado.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso con il procedimento previsto dall’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta la relazione ai sensi di tale norma, poi comunicata al Procuratore Generale e notificata alla parte costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denuncia violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 e del D.M. 12 luglio 2000 di approvazione di “tabella delle menomazioni”, “tabella indennizzo del danno biologico” e “tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Deduce l’errore in cui e’ incorso il giudice del merito nel riconoscere all’assicurato, pur trattandosi di malattia manifestatasi nel 2001, comportante una inabilita’ permanente dell’undici per cento, una rendita, anziche’ l’indennizzo in capitale previsto dal denunciato D.Lgs., art. 13.

Il ricorso e’ fondato. Come gia’ rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., la fattispecie in esame deve essere regolata dalla disciplina dettata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 trattandosi di malattia professionale denunciata all’INAIL nell’aprile 2001, per la quale sono state applicate, secondo quanto affermato della consulenza tecnica d’ufficio condivisa dalla Corte territoriale e per la parte trascritta in ricorso dall’Istituto, le tabelle delle menomazioni approvate con il D.M. 12 luglio 2000, entrato in vigore il 9 agosto 2000 ed emanato in attuazione del predetto decreto legislativo.

Il richiamato art. 13, che al comma 1 definisce in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all’integrita’ psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, al comma 2 stabilisce quanto segue.

“In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 66, comma 1, n. 2), eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrita’ psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica tabella delle menomazioni:, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e’ erogato in capitale, dal 16 per cento e’ erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita tabella indennizzo danno biologico. Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’eta’ dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 91;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita tabella dei coefficienti, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita’ lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilita’ dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalita’ e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella dei coefficienti. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e’ liquidata con le modalita’ e i criteri di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74”.

L’indennizzo del danno biologico ha cosi’ sostituito la rendita per inabilita’ permanente gia’ prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 66, e per le menomazioni superiori al 6% e sino al 16% deve essere erogato soltanto l’indennizzo in capitale, per il solo danno biologico.

Ma di tale disciplina introdotta dal piu’ volte richiamato art. 13 la Corte territoriale non ha tenuto conto, riconoscendo il diritto alla rendita, per cui sussiste il denunciato errore di diritto.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, la quale dovra’ attenersi al seguente principio di diritto: “In base alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), le menomazioni superiori al 6% sino al 16% subite dal lavoratore in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sono indennizzabili in capitale, limitatamente al danno biologico e secondo le tabelle di cui al comma 3 del medesimo art. 13”.

Il giudice di rinvio provvedera’ inoltre al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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