Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12534 del 04/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12534 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 26225-2011 proposto da:
COFAIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 01917420794),
in

persona

del

Liquidatore

pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI

Data pubblicazione: 04/06/2014

12, presso l’avvocato DE SENSI VINCENZO, che la
rappresenta e difende
2014
595

unitamente all’avvocato

SANDULLI PIERO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

CURATELA FALLIMENTO COFAIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Curatore fallimentare dott. PAOLO
COSENTINO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
STEFANO LONGANESI 9,
CARMELO,

presso l’avvocato RUSSO

rappresentata e difesa dall’avvocato

controricorso;
ISOCASA S.R.L., in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33, presso l’avvocato
FRANCO CONSOLI (STUDIO SPACCATROSI), rappresentata
e difesa dall’avvocato PANCARO MAURIZIO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 874/2011 della CORTE
D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/03/2014 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;

MASSIMO LUCIA MARIA, giusta procura a margine del

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati SANDULLI e
DE SENSI che ha chiesto l’accoglimento di entrambi
i ricorsi;
udito, per la controricorrente COFAIN, l’Avvocato
MASSIMO LUCIA MARIA che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

2

udito, per la controricorrente ISOCASA, l’Avvocato
PUGLIESE ALBERTO, con delega, che ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

3

Svolgimento del processo
La Cofain srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 874/11 con cui

sentenza del tribunale di Lamezia Terme del 9.8.10 che ne aveva
dichiarato fallimento.
Gli intimati hanno resistito con separati controricorsi.
La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 19.3.13, è
stata rinviata alla pubblica udienza a seguito di istanza di
trattazione congiunta con altra causa avente ad oggetto la revoca
della ammissione al concordato preventivo.
La Cofain srl e la curatela fallimentare hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
La ricorrente, con il primo motivo, lamenta la contraddittorietà
della motivazione della sentenza impugnata nonché la violazione
e falsa applicazione dell’ art 295 c.p.c., laddove non ha rilevato la
nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.

veniva rigettato il reclamo dalla medesima proposto avverso la

Sostiene a tale proposito che la sentenza di fallimento de quo era
stata unicamente pronunciata a seguito della istanza della Isocasa
srl del 28/07/09, successiva alla presentazione del ricorso di

e/o improcedibile in forza del principio di alternatività tra il
concordato ed il fallimento , essendo stata illegittimamente
proseguita la trattazione prefallimentare da parte del Tribunale in
pendenza della procedura concordataria.
Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte
che ha ritenuto che la sospensione necessaria del processo può
essere disposta, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., quando il
processo pregiudicante abbia ad oggetto una situazione sostanziale
che rappresenti il fatto costitutivo od un elemento fondante della
situazione esaminata nel processo pregiudicato.
Una pregiudizialità siffatta non si verifica nei rapporti fra
concordato preventivo e fallimento, non essendo sovrapponibili le
situazioni rispettivamente esaminate ed essendo la decisione sulla
domanda di concordato insuscettibile di sfociare, di regola, in una
decisione irrevocabile e, come tale, impugnabile dovendo, infatti,

ammissione al concordato preventivo e, come tale, inammissibile

le questioni attinenti al decreto di inammissibilità essere dedotte
con la stessa impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di
fallimento, in quanto il predetto rapporto si atteggia come un
fenomeno di conseguenzialità (eventuale del fallimento all’esito

negativo della prima procedura) e di assorbimento (dei vizi del
predetto diniego in motivi di impugnazione della seconda), che
determina una mera esigenza di coordinamento tra i due
procedimenti.
Pertanto, allorché il debitore sottoposto a procedimento per la
dichiarazione di fallimento presenti domanda di ammissione al
concordato preventivo, non ricorre alcuna causa di sospensione del
primo giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ ( Cass 3059/11;
Cass sez un 1521/13). I rapporti tra le due procedure devono in tal
caso soltanto raccordarsi tra loro.
Esclusa l’applicabilità della sospensione ex art 295 cpc, deve
comunque osservarsi che non vi è alcuna disposizione normativa
che ponga il divieto di proporre istanze di fallimento nel corso
della procedura di concordato preventivo o che imponga che quelle

/

già in precedenza proposte debbano essere dichiarate
improcedibili.
Tralasciando la questione se il giudice possa dichiarare il

rilevante nel caso di specie ,ciò che va affermato è che, a seguito
di esito negativo della domanda di concordato ( per inammissibilità
ex art 162 1.f., o per diniego di omologazione ex art 180 1.f. o per
revoca ex art 173 1.0, il fallimento, in presenza di istanze dei
creditori o del PM, ben può essere dichiarato ,in quanto ciò è
espressamente previsto e disciplinato dalla legge fallimentare.
E’ quanto avvenuto nel caso di specie in cui il tribunale in sede
prefallimentare non ha proceduto all’esame delle istanze di
fallimento, presentate quando la procedura concordataria era in
corso, ma appena disposta la revoca della ammissione al
concordato, ha proceduto , come disposto dall’art 173 11, alla
dichiarazione di fallimento una volta accertata la presenza della
istanza della Isocasa srl e la sussistenza delle condizioni di cui agli
artt. 1 e 5 1.f .

fallimento in pendenza della procedura concordataria , non

Si osserva incidentalmente che quanto fin qui affermato non si
pone in contraddizione con quanto recentemente ritenuto da questa
Corte che ha accolto il ricorso contro la sentenza di fallimento in

ragione ma sul punto si era già formato il giudicato) le istanze di
fallimento pervenute nel corso della procedura concorsuale e,
dunque, in assenza di istanze a conclusione del procedimento di
revoca del concordato, non poteva procedersi alla dichiarazione di
fallimento 50 So (À bk
Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’ art 157 cpc da parte della Corte d’ Appello,
la quale ha rilevato come la Cofain non si fosse mai doluta dell’
improcedibilità del procedimento prefallimentare eccependone la
nullità ,così implicitamente sanandolo, risulta assorbito da quanto
esposto in occasione del rigetto del primo.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’ art.
111 Cost.,e dell’ 115 cpc. nonché 18 legge fai!., 97 disp. att. cpc e
15 legge fall. perchè l’Isocasa non avrebbe provato lo stato d’
insolvenza della Cofain, e il G.D., non essendo stato acquisito al

quanto il Tribunale aveva dichiarato improcedibili ( a torto o a

giudizio prefallimentare il fascicolo del concordato preventivo, si
sarebbe basato sulla sua “scienza privata’ ossia su quello che
avrebbe incidentalmente appreso nel corso della procedura

In particolare, la Corte d’ Appello avrebbe errato nel dichiarare
che i dati considerati dal Giudice di prime cure sarebbero stati
legittimamente acquisiti al giudizio prefallimentare attraverso
l’informativa della Guardia di Finanza, e non mercé l’acquisizione
del fascicolo del concordato, per come invece avrebbe dovuto
essere, e che, soprattutto, sarebbe incorsa in errore nell’ asserire
che, in quanto comunque ritualmente acquisiti al giudizio, esso
giudice d’ appello avrebbe potuto tenerne ugualmente conto stante
l’ effetto devolutivo pieno del giudizio di reclamo, senza i limiti
previsti normalmente in sede di appello dagli artt. 342 e 345 cpc .
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che nel
giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di
fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la
riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l’art. 18

concordataria.

legge fall., ridenominando tale mezzo come “reclamo” in luogo del
precedente “appello”, l’istituto, adeguato alla natura camerale
dell’intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da

tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo
il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un
procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile
di acquistare autorità di cosa giudicata. Ne consegue che il debitore
può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi
di prova di cui intende avvalersi, ai fine di dimostrare la
sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art.1, comma 2, legge
fall., tenuto conto che, come ribadito da Corte Cost. 1 luglio 2009,
n. 198 , in tema di dichiarazione di fallimento ed onere della prova
nel procedimento dichiarativo , permane un ampio potere di
indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante. (Cass.
22546/10; Cass. 9174/12).
Ne consegue che il giudice del reclamo ben può avvalersi di
tutti gli elementi probatori comunque acquisiti in giudizio che
siano stati oggetto di vaglio da parte del primo giudice.

un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in

Il ricorso va in conclusione respinto.
La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio in favore della curatela e di Isocasa srl
liquidate in favore di ciascuna in euro 4000,00 oltre euro
200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Roma 2.3.14
Il C ns.est.

PQM

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