Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12533 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

DE GRENET 145, PALAZZO D/1, SCALA B, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE DE CILLIS, rappresentata e difesa dall’avvocato AMBROGIO

ENRICO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144, presso lo

studio dell’avvocato RASPANTI RITA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1470/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 17/06/08, depositata il 23/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 23 settembre 2008 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da M.A. nei confronti dell’INAIL e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita, a lei spettante quale coniuge superstite, in conseguenza della morte di V.R., avvenuta il (OMISSIS) per infarto del miocardio, subito in occasione di lavoro.

Nel disattendere l’impugnazione della M., il giudice del gravame ha ritenuto che l’infarto, causa della morte dell’assicurato, non era ricollegabile al lavoro dallo stesso espletato.

Per la cassazione della sentenza, la soccombente ha proposto ricorso per Cassazione, formulando due motivi, cui l’Istituto ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso con il procedimento previsto dall’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta la relazione ai sensi di tale norma, poi comunicata al Procuratore Generale e notificata alla parte costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 2 e, dopo avere richiamato i requisiti, che devono ricorrere perche’ un evento possa essere qualificato infortunio sul lavoro, e alcune pronunce concernenti analoghe fattispecie, sostiene che la impugnata sentenza “evidenzia il denunciato vizio di violazione di legge”.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e critica la Corte territoriale per essersi discostata dal parere fornito dal consulente tecnico di ufficio nella relazione in atti, senza illustrare in modo adeguato il ragionamento seguito nel rigettare la domanda.

Il ricorso e’ inammissibile.

Come gia’ evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., trattandosi di ricorso per Cassazione contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione introdotta dall’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nella specie, invece, per nessuno dei due motivi proposti sono osservate le prescrizioni imposte dalla suddetta norma. Ne’ d’altra parte la ricorrente, limitandosi a sostenere la correlazione fra attivita’ lavorativa ed evento e a richiamare il principio giurisprudenziale che individua nell’infarto una causa violenta per la rottura dell’equilibrio nell’organismo del lavoratore da collegare all’attivita’ lavorativa, spiega le ragioni della dedotta violazione di legge e neppure specifica le risultanze della consulenza di ufficio da cui il giudice del merito si sarebbe discostato, cosi’ come richiede questa Corte per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione.

Si deve percio’ dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso.

Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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