Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12533 del 18/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.18/05/2017), n. 12533
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8676-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. e B.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1173/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata
il 23/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Riscossione Sicilia spa e B.G. (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 1173/17/2015, depositata in data 23/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis per IVA, IRPEF ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2004, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, atteso che nella “cartolina di ritorno della raccomandata” era indicato il solo domiciliatario e non anche la parte contribuente, la quale non si era costituita.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17 avendo la C.T.R. ritenuto inammissibile l’appello a fronte di una mera irregolarità della notifica, effettuata comunque all’indirizzo del difensore domiciliatario del contribuente, sanabile con ia rinnovazione della notifica. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 291 e 350 c.p.c., in quanto i giudici della C.T.R., stante la contumacia dell’appellato, rilevato il vizio della notifica, avrebbero dovuto assegnare un termine per il rinnovo della notifica del ricorso.
2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.
Questa Corte ha di recente chiarito (Cass.15905/2015) che “nella notifica a mezzo posta, ove il plico indichi come destinatario il domiciliatario e non domiciliato, si ha mera irregolarità e non nullità, giacchè il plico deve comunque pervenire nelle mani del domiciliatario, che dall’esame del contenuto individua quale sia il destinatario della notifica, tra le persone presso di lui domiciliate”.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnate e rinvia alla C.T.R. Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017