Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12533 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12533 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 26154-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
1023

CECCARELLI ERNESTO;
– intimato

avverso la sentenza n. 97/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 06/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 17/06/2015

4
v

udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

4
A

Svolgimento del processo
a
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza
della CTR del Lazio che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso del
contribuente Ernesto Ceccarelli, annullando la cartella esattoriale notificatagli.
La sentenza di secondo grado, in particolare, affermava che la posizione del contribuente doveva

agevolazioni di cui al D1 343/2000.
Il credito per gli anni 2000 e 2001 , inoltre, risultava documentato da idonea certificazione rilasciata
dall’Agenzia delle Dogane , in cui si attestava che tale credito poteva essere utilizzato in
compensazione ai sensi dell’art. 17 DIgs. 241/1997.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia il vizio di violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n.4) cpc lamentando che la CTR , pur in presenza di
specifica deduzione dell’Ufficio appellante, concernente il vizio di extrapetizione della sentenza
della CTP, che aveva annullato per intero la cartella esattoriale nonostante la domanda del
contribuente fosse volta ad ottenere unicamente lo sgravio parziale della stessa, abbia integralmente
confermato la sentenza impugnata.
Il motivo non ha pregio per carenza di autosufficienza del ricorso.
Se infatti è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo,
quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere è
necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli
elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che
il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso,

1

considerarsi definitiva e corretta, in quanto questi possedeva i requisiti per usufruire delle

,
,

tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale.(Cass.
1170/2004)
Orbene nel caso in esame l’Agenzia ha genericamente affermato che nel ricorso introduttivo innanzi
alla CTP il contribuente aveva proposto un’ impugnazione parziale della cartella mentre la sentenza
di primo grado aveva pronunziato l’integrale annullamento della stessa.

conclusioni dell’atto introduttivo, da cui fosse possibile verificare il più limitato contenuto della
domanda rispetto alla statuizione della sentenza della CTP, confermata dalla CTR.
Con il secondo motivo si denunzia l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia n
,

relazione all’art. 360 n.5) cpc, lamentando che la CTR non abbia dato conto delle ragioni per le
quali era stata confermata la sentenza di primo grado, che era stata specificamente impugnata per
violazione del principio di extra petizione.
Il motivo è fondato.
Come risulta dalla trascrizione dell’atto di appello dell’Agenzia riportata nel ricorso per cassazione
la violazione dell’art. 112 cpc nella sentenza della CTP era stato specificamente censurato
dall’Agenzia.
Tale rilievo pregiudiziale, di essenziale rilievo ai fini della decisione della causa, in quanto aveva ad
oggetto la stessa nullità della sentenza di primo grado, non è stato invece esaminato, se non in modo
indiretto e del tutto generico dalla CTR, cui spetta l’interpretazione della domanda.
La CTR non ha invero dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di respingere la censura di
extra-petizione, implicitamente dunque ritenendo che, come già ritenuto dal primo giudice, detta
domanda era stata avanzata dal ricorrente ed era compresa nella materia del decidere (Cass.
2630/2014).
In conclusione, respinto il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo e la sentenza della CTR
Lazio dev’essere cassata con rinvio per un nuovo esame innanzi ad altra sezione della medesima
CTR , che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
2

L’Agenzia non ha però specificato il contenuto del ricorso introduttivo, né ha richiamato le relative

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà
alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosí deciso in Roma, 1’11 marzo 2015

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