Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12532 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3046-2009 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati TUCCI MARIA, TUCCI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8652/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28/11/07, depositata il 02/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che con sentenza depositata il 2 gennaio 2008, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo parzialmente la domanda avanzata nei confronti dell’INPS da G.V. – invece dichiarata inammissibile nei confronti del Ministero dell’economia e della finanze, ha riconosciuto il diritto dello stesso all’assegno d’invalidità con decorrenza dal 1 novembre 2006 ed ha condannato l’Istituto al pagamento in suo favore dei ratei maturati della prestazione, oltre interessi legali;

che di questa sentenza l’assistitale ha richiesto la cassazione con ricorso basato su due motivi;

che L’INPS ha resistito con controricorso, mentre il Ministero intimato non ha svolto alcuna attività difensiva;

che, come già osservato nella relazione redatta a termini dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dopo che si sono ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso con il procedimento previsto dalla medesima norma, il ricorso è stato notificato il 16 gennaio 2009 all’Avvocatura dello Stato per il Ministero e il 19 gennaio 2009 all’INPS;

che trattandosi di controversia previdenziale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 non è qui applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, per cui l’impugnazione risulta proposta oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1;

che si deve perciò concludere per l’inammissibilità del ricorso;

che, in base all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis, l’assistibile, sebbene soccombente resta esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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