Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12532 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4507-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EUROPA COSTRUZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 671/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CALTANISSETTA,

depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dei 27/04’2017 dai Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Società Cooperativa Europa Costruzioni (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Caltanissetta n. 671/21/901, depositata in data 23/02/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per IVA dovuta in relazione all’anno d’imposta 2004, a seguito di disconoscimento di costi (noli e carburante), – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno richiamato le “condivisibili” argomentazioni dei giudici di primo grado, in ordine al riconoscimento “dei costi per carburante”, supportati “dalle fatture di acquisto correlate al documentato possesso delle macchine operatrici di cantiere”, come evidenziato “dal vibro dei beni ammortizzabili e dai contratti di leasing e di (101’0 di altrettanti mezzi alimentati a carburante”, e “dei costi per noli”, alla luce “della documentazione,prodotta”, “afferente la previsione contrattuale di noli nei correlati capitolati di appalti per l’esecuzione di lavori pubblici affidati” alla società.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la motivazione apparente della sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., essendo la decisione della C.T.R., limitatamente ai costi per “noli” disconosciuti dall’Ufficio, generica, non specificando quali siano i documenti giustificativi. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 444 del 1997, avendo i giudici della C.T.R. ritenuta idonea la documentazione prodotta dalla contribuente a supporto dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante, pur non risultando effettuate le apposite annotazioni in schede carburante, come prescritto dal D.M. 7 giugno 1977.

2. La prima censura è infondata.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108,12010). I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (cfr. Cass. 5315/2015), non risultando le argomentazioni assolutamente incoerenti con il thema decidendum.

3. La seconda censura è fondata.

Questa Corte (Cass.24930/2011) ha ribadito che “rientrano nella nozione di “carburante per autotrazione”, di cui è ammessa la deduzione dei relativi costi, previa istituzione delle apposite “schede” indicate nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, art. 1 tutti i combustibili destinati ad alimentare i veicoli per i quali il propulsore imprima al mezzo un movimento autonomo, che cioè prescinda da spinte o sollecitazioni esterne, si tratti di macchine circolanti su strada, ovvero di altri veicoli (come muletti, pale meccaniche, carrelli elevatori e trasportatori) che, seppur adoperati all’interno di un area di cantiere, siano caratterizzati dalla presenza di un motore in grado di far muovere autonomamente il mezzo” (la Corte, cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato indeducibili i costi per gli acquisti d carburante e gasolio per i mezzi di cantiere, in difetto di annotazione d tali spese nelle prescritte “schede carburante” non istituite per essi dal contribuente; cfr. Cass. 26539/2008; Cass. 660612013). Nella specie, la C.T.R. a fronte dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, inerente proprio la non conformità delle schede carburante, si è limitata a fare riferimento alla documentazione relativa al “possesso delle macchine operatrici di cantiere”.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso (respinto il primo), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alta C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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