Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12532 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20991-2013 proposto da:

COMUNE PASSIRANO (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t.

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE TREBESCHI,

CARLO ZORAT giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SYSTEMA AMBIENTE SRL (già ECOSERVISI SPA), in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AURELIANA 63, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRENCIAGLIA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO GIULIANO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA

12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LASCIOLI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

TRASE SPA ora APRICA SPA (così mutata la denominazione a seguito

di fusione per incorporazione di TRASE SPA), in persona del legale

rappresentante pro tempore l’Amministratore Delegato Dott. R.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA ROMANO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MANCA MARIA SILVIA, EDERLE

STEFANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

O.D., SNIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 911/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI;

udito l’Avvocato NICOLA ROMANO;

udito l’Avvocato MARIO GIULIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Passirano citò in giudizio gli O. (quali proprietari della cava), la Trase spa e la Ecoservizi spa (quali gestori della discarica), la Caffaro spa (quale produttrice di sostenaze inquinanti stoccate in cava) per ottenere il risarcimento del danno ambientale ai sensi della L. n. 349 del 1986. Il primo giudizio è stato interrotto, in seguito alla fusione per incorporazione della Caffaro spa nella Snia spa, e poi riassunto.

Il Tribunale di Brescia respinse le domande, siccome non provate.

La Corte di Brescia ha dichiarato improcedibile la domanda formulata contro la Snia spa (in quanto sottoposta ad amministrazione straordinaria) ed ha respinto l’appello del Comune verso le altre parti. In particolare, il giudice ha rilevato che “l’attore non ha mai allegato in fatto le condotte che i convenuti avrebbero posto in essere nella dedotta “gestione della discarica”, nè quante o quali sostanze essi avrebbero depositato, nè quali comportamenti illeciti avrebbero determinato la responsabilità dei convenuti, nè il nesso di causalità tra eventuali comportamenti illeciti ed il preteso danno, nè gli elementi integrativi del danno medesimo” (pag. 8 sentenza).

Propone ricorso per cassazione il Comune di Passirano attraverso quattro motivi. Rispondono con controricorso O.G. e la Società Systema Ambiente srl (già Ecoservizi spa).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione artt. 2050 e 2051 c.c.) sostiene che il giudice avrebbe errato nel non esaminare la fattispecie sotto il profilo delle due menzionate ipotesi di speciale responsabilità extracontrattuale, con il conseguente onere probatorio.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo, occorre osservare che l’azione non risulta proposta sotto il profilo suddetto, nè il ricorrente menziona in quale sede e quale momento processuale abbia proposto tale specifica domanda. In secondo luogo, siffatte specie di responsabilità presuppongono che l’attore abbia comunque provato il nesso eziologico tra atto illecito ed evento dannoso. Nella specie, invece, il giudice ha escluso del tutto che la parte abbia offerto la prova a riguardo.

Il secondo motivo (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) censura la sentenza nel punto in cui ha affermato l’infondatezza dei motivi d’appello concernenti le prove orali dedotte “in quanto, a prescindere dalla eccepita relativa irritualità, essi sono afferenti esclusivamente a quanto narrato in citazione, i cui elementi non consentono, come sopra già esposto, di giungere ad una pronuncia di accoglimento della domanda per carenza di allegazione in ordine ad alcuni elementi costitutivi della dedotta responsabilità aquiliana” (pag. 8 sentenza).

Il motivo è inammissibile. In primo luogo, esso ripercorre il tema (già affrontato nel primo motivo) circa la responsabilità ex art. 2050 c.c. (del quale s’è già rilevata l’infondatezza) ed il relativo onere probatorio. In secondo luogo, il motivo fa riferimento alla citazione introduttiva, della quale non è fatta specifica indicazione (alla fine del ricorso è fatto un generico riferimento ai “fascicoli dei due gradi di merito”).

Il terzo motivo lamenta l’omessa pronunzia (art. 360 c.p.c., n. 4) in ordine all’istanza istruttoria d’ammissione della CTU ed in ordine alla tardività delle istanze istruttorie rilevata dal primo giudice.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo, il motivo di ricorso svolto sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4 tende a censurare l’omessa pronunzia in ordine alle domande di merito formulate dalle parti e non alle istanze istruttorie. In secondo luogo, la mancata considerazione della istanza di CTU, da parte del giudice d’appello, è consequenziale all’accertamento della mancata allegazione di tutti gli elementi fondanti la responsabilità risarcitoria ed, in particolare, del nesso eziologico. In terzo luogo, il ricorrente non ha interesse a dolersi della mancata pronunzia in ordine alla tardività delle richieste istruttorie (sanzionata dal primo giudice), siccome il giudice d’appello, tralasciando tale questione formale (“a prescindere dalla eccepita irritualità”) ha affrontato il merito delle richieste e le ha ritenute irrilevanti ai fini del giudizio.

Il quarto motivo (art. 360 c.p.c., n. 4) censura la sentenza per non essersi pronunziata in ordine al quarto motivo d’appello nel quale era contestato che la prima sentenza aveva ingiustamente esonerato da responsabilità gli O. e la Italrifiuti sul presupposto che nel giudizio fa stato la sentenza penale assolutoria resa dal Pretore d’Iseo nel 1981. Sostiene, in particolare, il ricorrente che la sentenza penale, pur mandando assolti gli imputati per non aver commesso il fatto, aveva testualmente confermato l’esistenza del fatto dannoso; sicchè, il giudice civile avrebbe dovuto rivalutare il fatto.

Il motivo è inammissibile, siccome fa riferimento ad atti e fatti del quale non è data alcuna specifica indicazione, così da non consentire alla Corte di delibare la censura.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rivalere le controparti delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi Euro 8200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit.

articolo 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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