Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12532 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. II, 08/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI S. MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell’avvocato DI

LAURO ALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI LAURO MASSIMO;

– ricorrente –

contro

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AUGUSTO VERA 19, presso lo studio dell’avvocato D’AMBROSIO

RODOLFO, rappresentata e difesa dall’avvocato NAPPI SEVERINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3180/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23-9-1992 D.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli S.M., quale erede di C.G., deceduto il (OMISSIS), per l’adempimento del preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 9-6-2002 dall’istante e dal C., proprietario del bene promesso in vendita, offrendo a borsa aperta la restante somma di L. 100,000.000.

Nel costituirsi, la convenuta disconosceva, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., la sottoscrizione del suo dante causa; eccepiva la nullità del contratto preliminare per difetto di consenso, in quanto il C., nel periodo della contestata sottoscrizione e fino alla morte, versava in condizioni di salute tali da scemarne fortemente la capacità d’intendere e di volere; deduceva altresì che il valore dell’immobile era di gran lunga superiore al doppio del prezzo pattuito e chiedeva, pertanto, la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium.

Con sentenza del 16/18-4-2001 il GOA del Tribunale di Torre Annunziata, divenuto nelle more territorialmente competente, dichiarava la nullità del contratto preliminare per incapacità naturale del C..

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 9-11-2004, rigettava l’appello principale proposto dal D. avverso la predetta decisione; accoglieva, invece, l’appello incidentale proposto dalla S., rideterminando le spese del giudizio di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il C., sulla base di quattro motivi.

La S. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizi di motivazione.

Assume che la Corte di Appello ha erroneamente posto a base del proprio convincimento circa la incapacità di intendere e di volere del C. la consulenza psichiatrica del dott. O., le cui conclusioni si palesano incoerenti sia rispetto al contenuto delle cartelle cliniche relative ai ricoveri del C. presso varie strutture ospedaliere, sia rispetto alle informazioni rese dal medico curante prof. B.. Sostiene che il giudice del gravame non ha condiviso le argomentate critiche rivolte sia in primo che in secondo grado dall’odierno ricorrente all’elaborato peritale, senza addurre motivate ragioni di dissenso.

Il motivo è infondato.

Giova rammentare che, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, le conclusioni assunte dal consulente tecnico sono impugnabili con ricorso per Cassazione solamente qualora le censure ad esse relative siano state tempestivamente prospettate avanti al giudice di merito, alla stregua di quanto si evinca dalla sentenza impugnata ovvero dall’atto del procedimento di merito – che il ricorrente deve specificamente indicare – ove le stesse risultino essere state formulate, e vengano espressamente indicate nel motivo di ricorso, in modo che al giudice di legittimità risultino consentiti il controllo, ex actis, della relativa veridicità, nonchè la valutazione della decisività della questione (Cass. 31-3- 2006 n. 7696; Cass. 29-9-1998 n. 9711; Cass. 15-2-2002 n. 2207; Cass. 12-2-2004 n. 2707).

Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che l’attore abbia sollevato in primo grado e riproposto in appello specifiche contestazioni in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non valutate dalla Corte territoriale. In omaggio al principio di autosufficienza del ricorso, pertanto, il D. avrebbe dovuto indicare specificamente i rilievi critici da esso formulati, pretermessi dai giudici di merito, trascrivendoli per esteso e indicando altresì gli atti del procedimento in cui aveva mosso le sue contestazioni. Nulla di tutto ciò si coglie nel motivo in esame, col quale il ricorrente si è limitato a manifestare le proprie ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, secondo cui, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare in contestazione, il promissario venditore C. era affetto da arteriosclerosi pluridistrettuale (anche cerebrale), con demenza ed incapacità di intendere e di volere.

2) Con il secondo motivo il D. si duole della violazione dell’art. 428 c.c. e del vizio di motivazione.

Nel rilevare che dalla documentazione medica in atti risulta che il C. era affetto da patologie alle arterie inguinali e sottorenali, con conseguenze trombotiche interessanti la zona iliaca e addominali, il ricorrente assume che tali patologie non comportavano affatto una grave alterazione delle capacità intellettive dell’interessato e della idoneità del medesimo a valutare l’atto negoziale che andava a sottoscrivere e le obbligazioni che con lo stesso assumeva. Deduce che il C.T.U., nel ritenere che il C. fosse affetto da arteriosclerosi cerebrale, ha omesso di valutare una serie di circostanze rilevanti ai fini di una corretta valutazione delle malattie che interessavano il paziente (quali la diagnosi di cui alla richiesta di riconoscimento di invalidità civile del 15-2-1986; il riconoscimento, nel 1990, dell’idoneità psichica e fisica del C. all’uso di armi da fuoco; le dichiarazioni rese nel corso delle operazioni peritali dal medico curante circa le condizioni del C. nel periodo immediatamente antecedente alla morte; il fatto che nel 1985 il C. aveva redatto testamento olografo e contratto matrimonio; la richiesta di condono edilizio formulata dallo stesso C. il 25-3- 1986 in relazione all’immobile sito in (OMISSIS); la contraffazione della copia della “scheda di morte” del C., rilasciata dall’ASL NA (OMISSIS) in data 16-10-1995 e consegnata al C.T.U. dal legale della S.). Assume che i giudici di merito hanno aderito acriticamente alle conclusioni rassegnate dal C.T.U. Fa presente che le cambiali rilasciate dal C. alla moglie del D. erano state sottoscritte a garanzia dell’acconto versato dal D. all’atto della stipula del preliminare e che, pertanto, vi erano validi motivi per giustificare il loro rilascio.

Il motivo è privo di fondamento.

Deve premettersi che, a norma dell’art. 428 c.c., ai fini della sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del contratto, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente (Cass. 15-6-1995 n. 6756; Cass. 5-4-1991 n. 3569), secondo un giudizio che è riservato al giudice di merito ed è (L. 50.000.000), di cui s’ignora la destinazione, il giorno prima di firmare il preliminare di vendita con l’attore, promissario acquirente, in un momento in cui non aveva alcun bisogno di denaro e poteva, se del caso, procurarselo il giorno successivo con la conclusione di tale contratto. Ha evidenziato che tale comportamento, oltre a costituire sintomo di demenza, rappresenta inequivoca manifestazione di assoluta incapacità di autodeterminarsi del C.. Ha ulteriormente rilevato che anche la consulenza grafologica espletata in corso di causa ha riscontrato palesi modificazioni dell’andamento della scrittura, giustificabili con la grave patologia di cui il predetto era irreversibilmente affetto.

Nell’esprimere tali valutazioni, d’altro canto, la Corte di Appello non ha ignorato le deduzioni svolte dall’attore, ma ha dato atto dell’irrilevanza, ai fini della indagine sulla capacità di intendere e di volere del C. al momento della stipula del contratto preliminare, dei fatti di vita pregressi del paziente elencati nell’atto di gravame. E, in realtà, non par dubbio che, agli effetti considerati, appaiono ben più significativi, per la loro stretta contiguità temporale, gli elementi che hanno orientato la decisione dei giudici di merito, rispetto a quelli indicati dal ricorrente, che concernono vicende risalenti ad epoca più remota.

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente, in quanto la Corte di Appello, senza appiattirsi acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, ha illustrato, con argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico, le ragioni del proprio convincimento circa l’incapacità naturale del promettente venditore.

E’ evidente, al contrario, che le deduzioni svolte nei motivo di ricorso in esame per sostenere che il C. non era affetto da una malattia tale da comprometterne la capacità di intendere e di volere, si risolvono, in buona sostanza, in mere censure di merito in ordine al convincimento espresso al riguardo dalla Corte di Appello, non sindacabile in questa sede, in quanto sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.

3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omessa motivazione in ordine alla questione della contraffazione, rispetto all’originale, della scheda di morte del C., rilasciata in copia conforme dall’ASL NA (OMISSIS) in data 16-10-1995 e consegnata al C.T.U. dal legale della convenuta. Fa presente che il D. aveva tempestivamente denunciato tale contraffazione, richiedendo l’acquisizione dell’originale della scheda di morte in esame, ovvero l’autorizzazione a richiedere copia autentica di tale atto certamente sintomatico quale quello della frequentazione del D. con il C., nel periodo più acuto della malattia di quest’ultimo;

frequentazione della quale, come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, è stato dato atto nello stesso preliminare impugnato, ove si legge che “il signor D. gli è stato sempre vicino, prima e dopo l’intervento chirurgico da lui subito… “.

La valutazione espressa al riguardo, pertanto, si sottrae al sindacato di questa Corte, costituendo espressione di un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito ed essendo sorretta da una motivazione esente da vizi logici e da errori di diritto.

5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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