Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12531 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2956-2009 proposto da:

F.C. quale erede di F.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato

ALLEGRA ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato NAVACH MASSIMO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati IOVINO

GIUSEPPE, GAVIOLI GIANNI, giusta procura in calce al ricorso

notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2445/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

9.6.08, depositata il 27/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 27 giugno 2008, la Corte di appello di Bari ha confermato, così rigettando l’impugnazione dell’INPS, la decisione di primo grado, che aveva giudicato infondata l’opposizione dell’Istituto al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di F. C., erede di F.G., per il pagamento di prestazioni assistenziali spettanti a quest’ultimo.

Per la cassazione della sentenza la F. ha proposto ricorso, con un solo motivo.

L’INPS ha depositato procura al difensore.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in o camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo di annullamento la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione e deduce che la compensazione delle spese del giudizio di gravame è stata giustificata con ragioni, a suo avviso, palesemente illogiche, considerato il riferimento alla complessità dei temi trattati ed al diverso iter motivazionale della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato. Come già osservato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza S.U. 30 luglio 2008 n. 20598 e altre successive) è nel senso che anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).

Qui tali ragioni sono state ravvisate nella complessità dei temi trattati, che aveva portato il giudice del gravame anche ad una modifica della motivazione rispetto a quella adottata dalla sentenza di primo grado, e la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ritenuto la sussistenza di giusti motivi proprio per la complessità delle questioni trattate (v. fra le altre Cass. 23 maggio 2003 n. 8210, Cass. 1 dicembre 2003 n. 18352).

Tali osservazioni riportate nella relazione, sono condivise dal Collegio e del resto ad esse non ha replicato la ricorrente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, poichè l’INPS, limitatosi a depositare la procura al difensore, senza che questi sia comparso all’udienza fissata per la camera di consiglio, non ha in concreto espletato alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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