Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12531 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16222-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 831/19/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di P.M. e B.M. (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 831/19/2014, depositata in data 6/05/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso per maggiori imposte di Registro, ipotecaria e catastale, a seguito di revoca delle agevolazioni c.d. “prima casa”, dovendosi l’immobile qualificare come lusso”, stante il superamento del limite di 200 mq, avendo l’Ufficio incluso nel calcolo della superficie utile ambienti di servizio (adibiti a “legnaia, cantine, stalle, porcile e ricovero animali da cortile”) al piano terra del fabbricato ex rurale, acquistato dai contribuenti, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che dovevano essere esclusi dal calcolo della superficie utile i suddetti locali, in quanto carenti del requisito “destinazione abitativa”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6 nonchè della nota 2 bis comma 4 art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, dovendo essere esclusi dal calcolo della superficie utile soltanto “balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina”, indicati dall’art. 6 predetto D.M.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha sottolineato che, al fine di stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 6 in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello del'”utilizzabilità” degli ambienti, prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione (Cass. 15 novembre 2013, n. 25674, che ha reputato legittima la revoca del beneficio ove, mediante semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero-illuminati, e previsti dai regolamento edilizio; conf., tra varie, 10307/12 e 22279/11; cfr. Cass. 10191/2016, nella quale la Corte ha ritenuto computabile, ai fini della determinazione delta superficie utile, un locale seminterrato ed ha altresì negato che quest’ultimo potesse essere ricondotto nel concetto di “cantina”, atteso che tale tipologia di locale, per legge esclusa dal computo della superficie utile, si connota per una specifica destinazione, con conseguente impossibilità di riconnprendervi anche locali con caratteristiche e destinazione dei tutte diverse). Si è ritenuto anche che erri il giudice di merito che escluda dal calcolo della superficie utile compressiva dell’unità immobiliare i disimpegni realizzati ai servizio degli stessi e altri locali, quello adibito a taverna e quello destinato lavanderia (Cass. 22 gennaio 2016, n. 1178).

La disposizione in oggetto, in quanto norma tributaria che prevede un’agevolazione fiscale, è di stretta d’interpretazione, non potendosene ampliare la sfera applicativa.

La sentenza impugnata, che ha escluso dai calcolo della superficie utile complessiva dell’unità immobiliare non solo locali adibiti a cantina, ma anche l’intero piano terra adibito originariamente ad ambienti di servizio (senza peraltro tenere conto della denuncia di variazione DOCFA per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni presentata ai Catasto Fabbricati dai contribuenti nei 2004), si pone dunque in contrasto con il principio di diritto più volte afferma questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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