Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12531 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18740-2013 proposto da:

M.G. (OMISSIS), R.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BENACO

5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO STRACCI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI MACERATA, in persona del Presidente Dott. P.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Centrale Prestazioni a sostegno del reddito Dott. S.

L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO TRIOLO,

VINCENZO STUMPO giusta procura speciale in calce al ricorso

notificato;

– resistente-

avverso la sentenza n. 392/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ROSSELLA RAGO per delega;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

udito l’Avvocato ALESSANDRO DI MEGLIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il M. citò in giudizio l’Amm.ne Provinciale di Macerata per il risarcimento del danno subito dal proprio autoveicolo, del quale il conducente R. aveva perso il controllo a causa della asserita presenza sul fondo stradale di fango e ghiaia in posizione non visibile. Nel giudizio intervenne volontariamente l’INPS, chiedendo la condanna dell’Amm.ne al rimborso della somma erogata al R. per prestazioni previdenziali. Quest’ultimo introdusse un diverso giudizio con il quale chiese la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni alla persona da lui subiti in occasione dell’incidente.

Il Tribunale di Macerata respinse le domande del M. e del R., ritenendo che il sinistro era da attribuirsi alla sola responsabilità dell’ultimo menzionato. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona.

Propongono ricorso per cassazione il M. ed il R. attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso la Provincia di Macerata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi quattro motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono tutti inammissibili.

Essi, benchè formalmente intitolati sotto il profilo della violazione di legge ed il vizio della motivazione, esplicitamente (“il giudice… ha errato in modo clamoroso nella valutazione delle prove acquisite – pag. 20 del ricorso).

chiede alla Corte di legittimità una nuova valutazione delle prove emerse in atti, riproponendo questioni di fatto che sono state tutte affrontate e risolte nei due gradi di giudizio di merito.

Quanto al quinto motivo, la parte censura il punto in cui la sentenza afferma che le osservazioni dell’appellante R. in ordine alla statuizione delle spese della sentenza di primo grado non sono riportate nelle conclusioni e pertanto non costituiscono oggetto di specifica domanda”. In particolare, osserva che gli appellanti avevano chiesto nelle conclusioni “la riforma integrale della sentenza” (pag. 38), sicchè la suddetta pronunzia sul punto sarebbe “illogica”.

Anche questo motivo è inammissibile, posto che la sentenza esclude che siano state formulate esplicite e specifiche conclusioni in ordine al suddetto tema. Il ricorso stesso non contesta la circostanza, ma erroneamente sostiene (con una tesi contraria al principio di specificità dei motivi d’appello) che sarebbe bastata la generica richiesta di riforma della sentenza impugnata per obbligare il giudice a pronunziarsi anche sul punto.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti,in solido a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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