Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12531 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12531 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 4854 – 2009 proposto da:
ARMENISE ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
PANISPERNA 207 INT. 13, presso lo studio dell’avvocato
DANIELA FIORETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE CHIAIA NOYA giusta delega in calce;
– ricorrente
contro

2015
1021

AGENZIA DELLE ENTRATE in

persona del

Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
EQUITALIA ETR SPA in persona dell’Amministratore

Data pubblicazione: 17/06/2015

Delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA

403

B/2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA CARSO
giusta delega in calce;

non chè contro
DIREZIONE REGIONALE ENTRATE PUGLIA;

intimato

avverso la sentenza n. 18/2008 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 28/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
uditi per i controricorrenti gli Avvocati CARSO per
Equitalia e CAPOLUPO che si riportano agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che

raccoglimento del ricorso.

ha concluso per

– controricorrenti –

Svolgimento del processo
Con ricorso del 31.5.2006 Ann
‘ a Armenise, inabilitata, proponeva ricorso, con l’assistenza della
curatrice avv. Giuseppina Longo, innanzi alla CTP di Bari impugnando le cartelle di pagamento
relative agli anni 1995, 1996 e 1998, deducendo di essere venuta a conoscenza di tali cartelle solo in

degli artt. 78 e ss. Dpr 602/73, ed affermava che non poteva ritenersi perfezionato il procedimento
di notificazione delle medesime in quanto non erano state portate a conoscenza del curatore.
La CTP di Bari annullava le cartelle in oggetto, sul rilievo pregiudiziale dell’inesistenza della
notifica e violazione dell’art. 25 Dpr 602/73.
La CTR della Puglia, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva invece il ricorso.
La sentenza di secondo grado, in particolare, affermava la regolarità della notifica, posto che
nessuna norma imponeva la notifica della cartella di pagamento — quale atto non negoziale — al
curatore dell’inabilitato. La regolarità era poi confermata dal fatto che la stessa contribuente aveva
richiesto la rateazione di pagamento, manifestando dunque, con comportamento concludente, di
riconoscere la debenza dei tributi.
Rilevava, inoltre, che l’avviso di vendita oggetto del ricorso della contribuente, consequenziale alle
cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione, configurava atto non
impugnabile.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso, atteso che la debenza del tributo doveva ritenersi definitiva a
causa della mancata impugnazione del precedente atto impositivo.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, la contribuente.
Il concessionario Equitalia ETR spa e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1

data 11 aprile 2006, allorquando la Etr spa le aveva notificato avviso di vendita immobiliare ai sensi

PAGINA 2
NUM.ORD.
22
RICORSO 4854-2009

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
UDIENZA DEL : 11/03/2015
PUBBLICA UDIENZA

RELATORE DOTT.: FEDERICO GUIDO
AULA:

L-Rdo

IL SOST. PROCURATORE GENERALE

COLLEGIO DECIDENTE : PRESIDENTE DOTT. CAPPABIANCA AURELIO
CONSIGLIERI DOTTORI: VIRGILIO BIAGIO, GRECO ANTONIO, CIGNA MARIO, FEDERICO GUIDO

DECISIONE :

LA CORTE

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IL PRES E

PUBBLICO MINISTERO DOTT.: FUZIO RICCARD
CENNO DELLE CONCLUSIONI Q_

,

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuniia cumulativamente l’omessa pronuncia
sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, in relazione
all’art. 360 n.5) cpc e la violazione dell’art. 53 D.lgs.546/92 in relazione all’art. 360 n.3) cpc.
Le censure non hanno pregio.
Va anzitutto escluso il vizio di omessa pronunzia, erroneamente ricondotto dalla contribuente alla

Questa Corte ha infatti escluso la configurabilità dell’omessa pronuncia quando, nonostante la
mancanza di una specifica , espressa statuizione su una tesi difensiva o un’eccezione, la decisione
adottata dal giudice risulti in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte e ne abbia comportato
il suo rigetto o assorbimento, ovvero, come nel caso di specie, il rigetto di una domanda sia
implicito nella costruzione logico-giuridica con la quale venga accolta una tesi incompatibile con la
relativa eccezione (Cass. 15882/2007).
Il giudice non è infatti tenuto (d occuparsi singolarmente di ogni allegazione e pro spettazione delle
parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 n.4) cpc, che esponga, in base all’art.
132 n.4) cpc, in maniera succinta gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della
decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppure non
espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e i’ iter argomentativo
seguito (Cass. n.407/06).
Nel caso di specie la CTR ha implicitamente, ma in modo univoco, escluso la genericità dei motivi
di impugnazione, esaminandoli nel merito.
Non è inoltre neppure ravvisabile la violazione dell’art. 53 D.lgs. 546/92, atteso che i motivi di
impugnazione proposti dal concessionario appaiono sufficientemente specifici e dettagliati,
consentendo di enucleare in modo chiaro ed univoco le statuizioni della CTP censurate e le ragioni
della censura, come desumibile dallo stesso esame dei motivi da parte della CTR, che ha ritenuto di
accoglierli, riformando integralmente la sentenza della CTP.

2

violazione dell’art. 360 n.5), piuttosto che al n.4) della stessa disposizione.

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*

Con il secondo motivo si denunziano, cumulativamente, l’omessa pronuncia sull’eccezione di
giudicato interno, per mancata impugnativa della sentenza di primo grado, nella parte relativa alla
dichiarata violazione dell’art. 25 Dpr 602/73, in relazione all’art. 360 n.5) cpc, e la violazione
dell’ari 25 Dpr 602/73 in relazione all’art. 360 n.3) cpc.
Entrambi i profili denunziati sono infondati.
La CTP ha infatti annullato le cartelle per vizio di notifica delle stesse, in quanto notificate alla sola
inabilitata e non anche alla curatrice, ritenendo che tale profilo avesse carattere pregiudiziale ed
assorbente.
Tale rilievo, l’unico posto dalla CTP a fondamento della pronuncia di inesistenza della notifica
della cartella, è stato impugnato dalla concessionaria e la CTR, accogliendo l’impugnazione sul
punto, ha, implicitamente ma univocamente, respinto l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla
contribuente.
Per quanto già evidenziato in relazione al precedente motivo, non è dunque configurabile l’omessa
pronuncia.
Con il terzo motivo la contribuente deduce la violazione ed erronea applicazione degli arti 393, 421
e 424 c.c. e dell’art. 75 cpc, nonché la violazione ed erronea applicazione dell’art. 25 Dpr 602/73, in
relazione all’art. 360 n.3) cpc e la contraddittoria motivazione sulla posizione del curatore rispetto
all’inabilitato e sugli effetti della notificazione effettuata esclusivamente all’inabilitato.
La censura coglie nel segno.
Come questa Corte ha già affermato, nei confronti delle persone inabilitate che devono stare in
giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere
complesso, in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l’atto sia portato a conoscenza tanto
della parte quanto del curatore, per mettere quest’ultimo in grado di svolgere la sua funzione di
assistenza. Ne consegue che, qualora un atto a carico dell’inabilitato non venga notificato pure al
curatore, si verifica non una mera nullità ma una giuridica inesistenza della notificazione (Cass.
6985/2011).
3

,

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Viene qui in rilievo, non tanto la disciplina degli artt. 137 e ss. cpc, e la natura della notificazione in
sé considerata, già qualificata da questa Corte come un mero fatto giuridico (Cass. n.24082/2008),
– onde non appaiono applicabili al caso di specie i precedenti di questa Corte ( la già citata Cass.
n.24082/2008 e Cass.16937/2096) che hanno escluso che la condizione di incapacità incida di per sè
sull’efficacia della notificazione – quanto la previsione dell’art. 75 cpc .

rappresentanza degli incapaci , quali gli artt. 316 e ss., 402 e ss. 414 e ss., relative alle forme di
integrazione della capacità, che fanno capo alle figure dell’assistenza e dell’autorizzazione, da cui
discende che nell’ambito del processo valgono gli stessi strumenti di rappresentanza legale e di
integrazione della capacità di agire previsti per il compimento degli atti giuridici sostanziali.
Orbene, deve ritenersi analogicamente applicabile, per identità di ratio, alla notifica della cartella
esattoriale, la disposizione dell’art. 75 cpc, in forza della quale le persone che sono legalmente
private della piena capacità di agire con una sentenza di inabilitazione non possono che stare in
giudizio per mezzo di chi le rappresenta, onde la notificazione degli atti, di carattere processuale o
sostanziale, direttamente incidenti sulla sfera giuridica dell’inabilitato, e sulla sua capacità
processuale (quale riflesso della capacità di agire), ancorchè diretti all’incapace, dev’essere
effettuata alle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza legale (Cass. 6318100).
Si rileva dunque, nel caso di specie, in difetto di notifica al curatore la mancata instaurazione del
rapporto per carenza di capacità processuale dell’ inabilitata.
Ed invero, considerata la gravità e rilevanza degli effetti derivanti nella sfera giuridica del
contribuente dalla ricezione e conseguente conoscenza legale della cartella di pagamento, la cui
impugnazione è soggetta a termini perentori, pena la sua definitività, deve escludersi che tale effetto
di conoscenza legale possa ritenersi perfezionato con la mera ricezione dell’atto in capo al solo
contribuente inabilitato, in assenza di notifica al curatore, quale soggetto cui è demandata la
necessaria assistenza dell’inabilitato, non potendo, in mancanza di tale adempimento, ritenersi che
l’atto abbia raggiunto lo scopo.
4

Tale norma costituisce la traduzione, sul piano processuale, delle disposizioni civilistiche sulla

..

Senza la necessaria assistenza del curatore, non può ritenersi che l’inabilitato sia in condizione di
adottare le necessarie determinazioni conseguenti alla ricezione della cartella e dunque di esercitare,
in modo pieno ed adeguato, il proprio diritto di difesa in sede giurisdizionale.
Appare al riguardo irrilevante il fatto che nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1995 al
1998 non fosse stato indicato il curatore della contribuente.
Premesso che, com’è noto , ai dell’sensi art. 421 c.c. l’inabilitazione e l’interdizione produconci I
effetto dalla data di pubblicazione della sentenza, la mancata indicazione della curatela non incide
in via diretta sul generale dovere di notificare gli atti giudiziari, o gli atti ad essi equiparati, anche al
soggetto cui è affidata la tutela dell’inabilitato, sussistendo a carico dell’Amministrazione
notificante l’onere di individuare la persona che ha la rappresentanza dell’incapace.
L’omessa indicazione del curatore dell’inabilitata nelle dichiarazioni dei redditi, dunque, non può
ritenersi idonea a determinare la validità della notifica della cartella, non potendo in ogni caso farsi
ricadere sul soggetto legalmente incapace le conseguenze di un’omissione imputabile al curatore.
Del pari irrilevante l’istanza di rateazione proposta dalla contribuente.
L’inesistenza della notifica della cartella non deriva infatti dalla mancata conoscenza dell’atto in
capo all’inabilitata, bensi dalla mancanza di un effettivo e pieno esercizio del diritto di difesa(
facoltà di impugnazione dell’atto) cui è strumentale la notifica della cartella al curatore, salva la
circostanza , che peraltro agli atti non risulta né dedotta, né tantomeno provata, che il curatore
medesimo fosse comunque venuto a conoscenza dell’atto.
La rateazione chiesta dall’inabilitata, infatti, opera su un piano diverso rispetto al mancato
perfezionamento della notifica della cartella, in quanto tale comportamento non implica che questa
fosse in condizione di valutare adeguatamente, in assenza dell’assistenza del curatore, se esercitare
o meno il proprio diritto di impugnazione della cartella medesima.
L’accoglimento di tale motivo assorbe gli altri.

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efieNTE DAtIRCHSTRAZIONE
AI- SENSI DEL D.P.R. 2fd41 9S6
N. 131 TAB. ALL. H. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

In accoglimento del terzo motivo di ricorso va pertanto dichiarata la nullità della sentenza della
CTR e la stessa va cassata con rinvio innanzi ad altra sezione della medesima CTR per l’esame
delle censure proposte dalla contribuente avverso le cartelle esattoriali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due.

anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosí deciso in Roma, l’ 11 marzo 2015

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà

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