Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12531 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23962-2019 proposto da:

O.A.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO CALI’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2720/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.A.M. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Palermo, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento per IRPEF a tassazione separata anno 2006; secondo i giudici di merito l’IRPEF era stata legittimamente chiesta in pagamento alla contribuente, essendo stata accertata nei suoi confronti una plusvalenza per cessione a titolo oneroso di beni immobili; ed il valore della plusvalenza era stato correttamente ragguagliato al valore definitivamente accertato in sede di applicazione dell’imposta di registro (Euro 2.382.900) e non al corrispettivo indicato nel contratto di vendita (Euro 1.700.000,00).

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; la CTR non aveva tenuto conto che era nel frattempo intervenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015, il quale, all’art. 5, comma 4, aveva chiarito che, in materia di tassazione delle plusvalenze, per le cessioni di immobili e di aziende l’esistenza di un maggior corrispettivo non era presumibile solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro;

che, con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione ed errata applicazione TUIRn. 917 del 1986, artt. 67 e 68, D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, nonchè 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; invero, la norma contenuta nel D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, secondo la quale, in materia di tassazione delle plusvalenze, per le cessioni di immobili e di aziende, l’esistenza di un maggior corrispettivo non era presumibile solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, aveva efficacia retroattiva, siccome norma interpretativa, come tale applicabile anche alla specie in esame; che, con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione dei principi sull’onere probatorio, di cui all’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, con il quale ha comunicato che, valutate le ragioni poste a fondamento dell’avverso ricorso e preso atto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13571 del 2017), circa la natura retroattiva del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, con provvedimento n. 2019/4168/RCI del 19 agosto 2019, aveva annullato in autotutela l’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente; ha pertanto chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese;

che la contribuente ha presentato memoria illustrativa, con la quale, dato atto di quanto rappresentato dall’Agenzia delle entrate, ha tuttavia insistito sulla condanna di quest’ultima alle spese del presente grado;

che, tenuto conto di quanto rappresentato dall’Agenzia delle entrate resistente nel suo controricorso, il presente giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere;

che, tuttavia, l’Agenzia delle entrate resistente va condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado, quantificate come in dispositivo, trovando anche nel processo tributario applicazione la regola della soccombenza virtuale; e, sotto tale ultimo aspetto, sono da ritenere fondate le censure dedotte nella presente sede dalla ricorrente (cfr. Cass. n. 1230 del 2007).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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