Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12530 del 18/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.18/05/2017), n. 12530
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13366-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.G., Z.N.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 858/8/2015 della COMNIISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 20/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis in quanto i giudici d’appello avrebbero erroneamente ritenuto non applicabile la proroga biennale di cui alla norma indicata, alla revoca delle agevolazioni tributarie “prima casa”, per il pagamento dell’IVA al 4%.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.
La censura è infondata.
E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non può essere prorogato, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, per le violazioni concernenti la fruizione dell’IVA agevolata al 4 per cento, in quanto l’art. 11 cit. fa espresso riferimento solo all’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull’incremento di valore degli immobili, sicchè, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un’operazione ermeneutica intesa ad assegnare all’Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l’accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole” (Cass. sez. un. n. 18574/16).
Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che con l’atto di compravendita i contribuenti avevano acquistato un immobile – avendo già acquistato altro immobile con i suddetti benefici – usufruendo dell’aliquota Iva agevolata al 4% prevista per l’acquisto di case di abitazione non di lusso, dalla Tabella A, parte seconda, n. 21 allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, e poichè tale atto fu registrato il 10.3.2003, mentre l’avviso d’accertamento fu ricevuto dai contribuenti il 5 e l’11 marzo 2008, è evidente come era oramai decorso il termine decadenziale nel quale l’ufficio poteva esercitare la sua potestà impositiva, non valendo, la proroga biennale per l’Iva, non essendo tale imposta contemplata dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis.
Il recente consolidarsi della giurisprudenza, sullo specifico profilo, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Poichè la parte ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non è dovuto il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017