Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12530 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15332-2013 proposto da:

LEPANTO SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI

48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA BARDINO,

LORIS TOSI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI VERONA in persona del legale rappresentante pro tempore

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DELLA

MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato GIAN PAOLO SARDOS

ALBERTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCIO FILIPPO LONGO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

INA ASSITALIA SPA in persona del procuratore generale M.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI MUTUA SOCIETA’

in persona del Presidente Dott. G.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 4, presso lo studio

dell’avvocato ANNA MARIA TRIPODI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA SARTORI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BRENNTAG SPA (OMISSIS), ZURICH INSURANCE PLC RAPPRENSENTANZA

GENERALE PER L’ITALIA, LEPANTO 2 SRL;

– intimati –

e da:

BRENNTAG SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VENERUSO,

rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICO PERES, LUCIANO

BUTTI giusta procura speciale del Dott. Notaio LUCA ZONA in MILANO

il 2/3/2016, rep. n. 30896;

– ricorrente incidentale –

contro

ZURICH INSURANCE PLC – RAPPRENSENTANZA GENERALE PER L’ITALIA in

persona del suo procuratore Dott. G.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO 26, presso lo

studio dell’avvocato CATERINA DI MARZIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINCENZO RAMPINO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

LEPANTO SPA (OMISSIS), AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VERONA,

ASSITALIA SPA, ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE ASSICURAZIONI

MUTUA SOCIETA’, LEPANTO 2 SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1868/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato LUCIO FILIPPO LONGO per delega;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

udito l’Avvocato ANDREA SARTORI per delega;

udito l’Avvocato FEDERICO PERES per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso principale, assorbito incidentale

autonomo, assorbito incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1998 e nel 2000 Lepanto S.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Verona, De Stefani S.r.l., chiedendone, con il primo atto di citazione, la condanna alla cessazione delle attività di inquinamento da essa poste in essere, superanti il limite della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. e con violazione dell’art. 890 c.c., nonchè al risarcimento dei danni causati, nell’estate del 1997, dalle immissioni, sia alla salute sia ai suoi beni e in particolare alla verniciatura delle automobili parcheggiate nel piazzale esterno della sede aziendale, in località (OMISSIS), nel Comune di (OMISSIS), presentante tracce di corrosione;

con il secondo atto di citazione l’attrice riproponeva le medesime domande in relazione ai danni subiti nel corso degli anni 1998 e 1999, estendendo la richiesta risarcitoria anche nei confronti della Provincia di Verona, per aver omesso gli interventi necessari e per aver autorizzato lo svolgimento di un’attività pericolosa.

La società convenuta si costituiva in entrambi i procedimenti contestando le domande proposte nei suoi confronti; nel secondo procedimento chiedeva il risarcimento dei danni per lite temeraria e, previa autorizzazione, chiamava in causa Lepanto 2 S.r.l., per verificare, in contraddittorio con la stessa, se i fenomeni dannosi fossero stati provocati dall’attività di verniciatura della chiamata, operante all’interno dello stabilimento Lepanto, nonchè ITAS -Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua e Zurigo Assicurazioni S.p.a., con le quali era assicurata per i danni da inquinamento.

Si costituiva anche la Provincia di Verona deducendo di essere immediatamente intervenuta e di aver attivato le strutture territoriali competenti per l’attività di vigilanza ambientale sul territorio appena era stata messa al corrente dei fatti e chiamava in causa, in manleva, l’Assitalia.

Costituitesi le società chiamate e riunite le cause, con sentenza del 10 giugno 2006, il Tribunale di Verona rigettava tutte le domande e regolava le spese di lite tra le parti.

Avverso tale decisione Lepanto S.r.l. proponeva appello, cui resistevano tutte le parti appellate.

In particolare De Stefani S.r.l. proponeva appello incidentale avverso il rigetto della domanda da essa proposta ex art. 96 c.p.c. e chiedeva comunque la refusione delle spese.

Lepanto 2 s.r.l. proponeva, a sua volta, appello incidentale, lamentando l’ingiusta compensazione delle spese e l’errato rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta nei confronti della chiamante De Stefani S.r.l. Anche ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua proponeva appello incidentale, contestando quanto affermato dal Tribunale circa l’operatività della polizza stipulata con la De Stefani S.r.l., non essendo stata valutata la situazione relativa ai fatti avvenuti nel 1997.

Il processo, interrotto per la dichiarata incorporazione per fusione della De Stefani S.r.l. nella Brenntag S.p.a., veniva tempestivamente riassunto dall’appellante principale con la costituzione della Brenntag S.p.a..

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 settembre 2012, rigettava l’appello principale e gli appelli incidentali proposti da De Stefani Srl, poi Brenntag S.p.a., e Lepanto 2 S.r.l., riteneva assorbito l’appello incidentale proposto da ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua, condannava Lepanto S.p.a.. alle spese di quel grado in favore della Provincia di Verona e di Assitalia e compensava per intero le spese di quel grado nei rapporti con le altre parti.

Avverso la sentenza della Corte di merito Lepanto S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di tre motivi. Brenntag S.p.a. ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale nonchè ricorso incidentale “subordinato”.

Hanno pure resistito, con distinti controricorsi, INA Assitalia S.p.a., la Provincia di Verona nonchè ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua; quest’ultima ha pure proposto ricorso incidentale “subordinato” sulla base di un unico motivo.

Zurich Insurance PLC ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale anche in via subordinata proposto da Brenntag S.p.a..

La Provincia di Verona ha depositato memoria.

Lepanto 2 S.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la omessa valutazione delle risultanze peritali e la loro mancata considerazione da parte della Corte d’Appello; insufficiente vaglio critico degli elaborati peritali e delle prove acquisite al giudizio; motivazione apparente” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2. Con il secondo motivo si deduce “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la omessa valutazione delle responsabilità dell’Amministrazione Provinciale di Verona” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3. Con il terzo motivo, ci si duole di “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la omessa valutazione degli atti e dei documenti formati e acquisiti nel corso dei procedimenti penali” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

4. Osserva il Collegio che, con tutti i motivi proposti, la società ricorrente principale tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede (v., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394).

Peraltro, per completezza, va evidenziato che la Corte di merito ha efficacemente valutato le risultanze probatorie agli atti, anche con riferimento alla posizione dell’Amministrazione Provinciale, senza incorrere in vizi logici.

5. Alla luce di quanto sopra evidenziato il ricorso principale è inammissibile.

6. All’inammissibilità del ricorso principale consegue la declaratoria di inefficacia dei ricorsi incidentali tardivi proposti da Brenntag S.p.a. e da ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua.

7. Tenuto conto della particolarità della vicenda all’esame le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensare per intero tra le parti.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente principale e delle società ricorrenti incidentali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, pronunciando sui ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficaci i ricorsi incidentali tardivi proposti da Brenntag S.p.a. e da ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente principale e delle società ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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