Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12530 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21438-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TRILATERAL LAND SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5749/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/10/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso una sentenza CTP Roma, di accoglimento del ricorso della s.r.l. “TRILATERAL LAND” avverso due avvisi di accertamento per IRPEG ed IVA anni 2002 e 2003; secondo la CTR, l’Agenzia delle entrate aveva tardivamente notificato l’appello alla società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1 e art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto tardivo il proprio appello; era applicabile alla specie il termine lungo d’impugnazione, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1; la sentenza della CTP era stata depositata il 29 febbraio 2016 e l’appello era stato spedito il 18 novembre 2016, come comprovato dall’avviso di ricevimento riprodotto nel ricorso in ossequio al principio dell’autosufficienza e, pertanto, nel pieno rispetto dei termini di legge per la proposizione del gravame; invero, ai sensi della disposizione transitoria, contenuta nella L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, che, all’art. 46, ha modificato l’art. 327 c.p.c., comma 1, riducendo da mesi 12 a mesi 6 il termine lungo d’impugnazione, il ridotto termine di mesi 6 si applicava ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della citata L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009); e, dalla documentazione prodotta, emergeva che il giudizio di primo grado era stato instaurato in epoca anteriore e cioè il 16 novembre 2007, con la notifica del ricorso introduttivo all’ufficio; la notifica dell’appello da parte di essa Agenzia era avvenuta a mezzo posta e, dalla copia dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, emergeva che l’appello era stato spedito il 18 novembre 2016; pertanto l’appello da essa proposto era tempestivo;

che la società contribuente non si è costituita;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, conformemente a quanto più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15741 del 2013; Cass. n. 17060 del 2012; Cass. n. 6007 del 2012), il termine per proporre appello è da ritenere osservato nella specie dall’Agenzia delle entrate, posto che la sentenza della CTP di Roma, acquisita in via informatica, è stata pubblicata il 29 febbraio 2016, mentre l’appello è stato proposto a mezzo posta, con raccomandata spedita alla società contribuente il 18 settembre 2016, come da avviso di ricevimento riprodotto all’interno del ricorso dall’Agenzia delle entrate, in ossequio al principio dell’autosufficienza; l’appello è da ritenere tempestivo in quanto, all’epoca, il termine lungo per impugnare era ancora di un anno e giorni 46, atteso che la sua riduzione da anni 1 a mesi 6, introdotto con la L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha modificato l’art. 327 c.p.c., comma 1, non era applicabile alla presente controversia, giusto il disposto della citata L. n. 69 del 2009, art. 58, secondo il quale l’entrata in vigore del ridotto termine di mesi 6 per impugnare coincideva con il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della citata L. n. 69 del 2009, senza alcuna previsione di una sua efficacia retroattiva per i procedimenti già pendenti e restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase del giudizio;

e dai documenti in atti emerge che la presente controversia è iniziata in primo grado in epoca ben anteriore al 4 luglio 2009; che il ricorso dell’Agenzia delle entrate va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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