Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1253 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1253 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 7616/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro
GECOF S.r.l., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale

America n. 11, presso lo Studio dell’Avv. Massimo
Biancolillo, che la rappresenta e difende giusta delega
a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 22/01/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 85/05/05 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 24
settembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Massimo Biancolillo, per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino,

che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 85/05/06, depositata il 24
settembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
della

Toscana,

rigettato

l’appello

dell’Ufficio,

confermava la decisione n. 50/20/04 della Commissione
Tributaria Provinciale di Firenze che aveva accolto il
ricorso della contribuente GECOF S.r.l. avverso il
silenzio

rifiuto

opposto

dall’Amministrazione

all’istanza di rimborso di parte dell’imposta ordinaria
di registro pagata al momento della registrazione; in
effetti,

l’Ufficio

non

aveva

riconosciuto

alla

contribuente il diritto all’aliquota ridotta di cui
all’art. 33, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388,
prevista in caso al trasferimento di immobili compresi

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udienza del 20 novembre 2013, dal Consigliere Dott.

in aree inserite in piani particolareggiati o comunque
attuativi del PRG, purché l’utilizzazione edificatoria
avvenga entro il quinquennio.
Per quanto rimasto d’interesse la CTR, ordinato alla
contribuente ex art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
il deposito di documenti ritenuti idonei a “specificare

trattavasi o no di intervento che avesse comportato
utilizzazione edificatoria”, sulla scorta di una
“relazione tecnica prodotta dalla contribuente”,
stabiliva sia che gli immobili insistevano “su un’area
soggetta a piano urbanistico particolareggiato, più
precisamente a piano di recupero che costituisce in
sostanza variante particolareggiata al PRG” e sia che i
ridetti immobili avevano “subito una serie di complessi
interventi indicati nelle concessioni amministrative
rilasciate alla contribuente per cui, in fatto, possono
dirsi integrati i presupposti per la richiesta
agevolazione”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque
motivi.
La contribuente resisteva con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate si avvaleva della facoltà di
depositare memoria.
Diritto
1.

Col terzo motivo di ricorso, ma da esaminarsi per

primo pel suo carattere logico giuridico assorbente,
l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’ sensi

3

il tipo d’intervento eseguito per accertare se

dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo, in
rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 33
1. 2000/388, dell’art. 5 1. 1982/162 e degli artt. 27 e
ss. 1. 1978/457, nonché dell’art. 14 prel.”; in
effetti, secondo l’Agenzia delle Entrate, erroneamente
la CTR aveva ritenuto “piano particolareggiato” ex art.

erano inseriti gli immobili; difatti, spiegava in
proposito l’Agenzia delle Entrate, il “piano di
recupero” non prevedeva alcuna attività edificatoria,
ma solo un’attività manutentiva e conservativa
dell’edilizia esistente; e mentre, invece, la

ratio

dell’incentivo di cui all’art. 33, comma 3, 1. n. 388,
cit., era piuttosto quella, assolutamente diversa,
dell’attuazione urbanistica del “piano
particolareggiato” mediante nuove costruzioni su aree
non ancora edificate; e, per di qui, la conclusione, da
parte dell’Amministrazione, per cui la CTR avrebbe
applicato il beneficio in un’ipotesi non prevista e
nonostante la natura eccezionale della norma; il
quesito sottoposto era: “se, in materia di agevolazioni
previste dall’art. 33 co. 3 1.2000/388, sia legittima
la decisione della CTR che in relazione al
trasferimento di un immobile compreso in un’area per la
quale è previsto un piano di recupero – riconosce il
diritto all’agevolazione in base all’assunto che detto
piano <>, o se detta assimilazione
dei piani di recupero a quelli particolareggiati,

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33, comma 3, l. 388 cit. il “piano di recupero” in cui

tradisca la ratio e la lettera del medesimo art. 33 1.
2000/388, incorrendo nel divieto di interpretazione
analogica delle norme eccezionali”.
Il motivo è fondato.
Invero, l’agevolazione fiscale

ex art. 5, coma l, 1.

n. 168 cit. è stata predisposta ad incentivare il

esistente mediante interventi rivolti alla
conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e
alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso”
(art. 27, comma 1, 1. 5 agosto 1978, n. 457). Laddove,
invece, la causa dell’agevolazione di cui all’art. 33,
comma 3, l. n. 388 cit. è unanimemente ravvisata
nell’incentivo ad edificare zone inserite in “piani
particolareggiati”, dando attuazione agli stessi (Cass.
sez. trib. n. 4890 del 2013; Cass. sez. trib. n. 29612
del 2011). L’edificazione di una nuova zona è quindi
elemento costitutivo dell’agevolazione di cui all’art.
33, comma 3, l. n. 388 cit.; mentre, invece, il
recupero di una zona già urbanizzata fuoriesce dalla
previsione della fattispecie, appunto rientrando in
quella diversa di cui all’art. 5, comma 1, 1. n. 168
cit. Consegue che il rimborso, essendo stato domandato
avanzando il diritto all’agevolazione di cui all’art.
33, comma 3, 1. n. 388 cit., non doveva esser
riconosciuto proprio perché il “piano di recupero” non
dà luogo ad una nuova urbanizzazione edilizia.
4. Assorbiti gli altri motivi.

5

“recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico

ESENT71
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5. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, il
merito deve esser deciso da questa Corte a’ sensi
dell’art. 384, comma 2, c.p.c. col rigetto del ricorso
proposto dal contribuente avverso il diniego di
rimborso.
6.

Nell’anteriore

consolidarsi

della

richiamata

inducono questa Corte a compensare integralmente le
spese dei gradi di merito, le spese del presente
seguono invece la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara
assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo il merito, respinge il ricorso proposto dalla
contribuente avverso il silenzio rifiuto oggetto di
lite; compensa integralmente le spese dei gradi di
merito, condanna la contribuente a pagare a favore
dell’Agenzia delle Entrate le spese del presente grado,
che si liquidano in 6.000,00 a titolo di compenso,
oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 20 novembre 2013

giurisprudenza debbono farsi consistere le ragioni che

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