Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1253 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. I, 21/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14415/2019 proposto da:

Q.M., difeso dall’avv. RIGAMONTI R., domiciliato presso la

Cancelleria della I sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con decreto del 2.04.2019, ha rigettato il ricorso proposto da Q.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso in data 20.11.2018 dall’Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con il quale era stato disposto, ai sensi dell’art. 18, par. 1, lett. b Regolamento di Dublino, il suo trasferimento in Slovenia, avendo ivi presentato domanda di protezione internazionale in data 11.9.2018, come accertato attraverso il sistema EURODAC, ed avendo l’Unità Dublino slovena comunicato alla corrispondente italiana di accettare la richiesta di ripresa in carico.

Il giudice di merito ha ritenuto insussistente la lamentata violazione del diritto di difesa del richiedente, anche con riferimento all’omessa traduzione del provvedimento dell’Unità Dublino italiana in lingua Urdu.

Ha proposto ricorso per cassazione Q.M. ad un unico motivo. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata dedotta la violazione dell’art. 4, comma 2, regolamento 604/2013. Lamenta il ricorrente che nessuno dei documenti indicati dal Tribunale nel decreto impugnato (formulario per la ripresa in carico, modulo C 3 per la nuova domanda di protezione internazionale in Italia con attestazione dell’avvenuta ricezione dell’opuscolo informativo D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 10, comma 2) è stato tradotto in lingua urdu, essendo solo stato assistito durante il colloquio con il funzionario da un interprete pakistano che conosce la lingua urdu, sprovvisto di una preparazione tecnico-giuridica.

2. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale di Milano ha evidenziato nel decreto impugnato (pag. 7) che il ricorrente aveva espressamente richiesto come prima lingua per tutte le comunicazioni che lo interessavano, concernenti il procedimento di protezione internazionale, la lingua inglese, che, peraltro, rappresenta insieme all’Urdu la lingua ufficiale del Pakistan.

Con questa precisa affermazione il ricorrente non si è minimamente confrontato, ignorandola, limitandosi a reiterare le censure già svolte, con conseguente genericità e, quindi, inammissibilità del ricorso.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00 oltre SPAD;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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