Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12529 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE FABIANI, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 958/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11.2.08, depositata il 25/02/2008; udita la relazione della

causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2010 dal Consigliere

Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 25 febbraio 2008, la Corte di appello di Napoli ha confermato, cosi’ rigettando l’impugnazione dell’INPS, la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda avanzata da Z.G. e diretta ad ottenere la condanna dell’Istituto al pagamento degli interessi legali sul sussidio percepito per l’impiego in lavori socialmente utili, erogato per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 maggio 2000, in ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge (il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese).

Il giudice del gravame ha concluso per l’applicabilita’ alla suddetta prestazione del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32 secondo cui l’erogazione dell’indennita’ di disoccupazione deve essere effettuata il giorno 15 e l’ultimo giorno di ogni mese, trattandosi di norma non incompatibile con il sistema generale e trovando essa applicazione anche per l’indennita’ di mobilita’.

Per la cassazione della sentenza l’ente previdenziale ha proposto ricorso, con un solo motivo.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi ritualmente notificata alla parte costituita e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo di annullamento l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 12 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, con riferimento al D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 14, comma 4 convertito nella L. 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 3 convertito con modificazioni nella L. 28 novembre 1996, n. 608. Deduce l’errore in cui e’ incorsa la sentenza impugnata nell’affermare l’applicabilita’ piena ed incondizionata del denunciato art. 32, anche cioe’ relativamente al termine entro il quale deve essere eseguito il pagamento, applicabilita’ gia’ esclusa dalla giurisprudenza di legittimita’ per l’indennita’ di mobilita’.

Il ricorso e’ manifestamente fondato. Come gia’ osservato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., la sentenza impugnata ha deciso la controversia discostandosi dal principio di diritto elaborato da questa Corte con la sentenza n. 12627 del 19 maggio 2008, secondo cui “In materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio – al quale sono estese le disposizioni in materia di indennita’ di mobilita’ a seguito della modifica normativa introdotta con il D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 451 del 1994, – pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennita’ di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarita’ della normativa in materia di indennita’ di mobilita’ riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di eta’ o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilita’ di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attivita’ lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 5 in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonche’ alla detraibilita’ delle mensilita’ gia’ godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un’attivita’ autonoma o in cooperativa, risolvendosi, pertanto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 in due scadenze, il giorno quindici e l’ultimo giorno del mese”.

Tale orientamento, seguito da numerose altre decisioni (tra cui, fra le piu’ recenti, Cass. 8 aprile 2010 n. 8414, Cass. 11 febbraio 2010 n. 3233, Cass. 8 febbraio 2010 n. 2783, Cass. 14 gennaio 2010 n. 505), deve essere qui ribadito, condividendo il Collegio le argomentazioni che lo supportano.

Il ricorso va dunque accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva proposta da Z.G..

Costui, sebbene soccombente, resta esonerato dal pagamento delle spese del presente giudizio e delle precedenti fasi di merito, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Z.G.; nulla per le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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