Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12529 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12723-2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR

77, presso lo studio dell’avvocato LALLINI GIANLUIGI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6031/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI di ROMA, depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera at consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti, il concessionario per la riscossione non ha svolto difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a tassa auto per diverse annualità, lamentando, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e denunciando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione totalmente contraddittoria, illogica, incomprensibile e perplessa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, la sentenza impugnata sarebbe connotata da contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, e non avrebbe preso in esame l’effettivo motivo di censura di Equitalia Sud SpA, mentre avrebbe preso in esame i motivi di censura spesi dai contribuente in primo grado nel quale era risultato vittorioso, rigettandoli.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.

Il motivo è infondato, in quanto, al di là delle diverse rationes decidendi della sentenza impugnata, non tutte pertinenti ai motivi d’impugnazione, tuttavia, è possibile dirimere la controversia, sulla base dello stesso ricorso della parte contribuente e, in particolare, sulla base dello svolgimento in fatto dello stesso. Infatti, a pagina 2 del ricorso, il ricorrente evidenzia che la CTP aveva accolto il ricorso introduttivo per difetto di prova della notificazione delle cartelle esattoriali sottese alla pretesa impositiva, avendo rilevato l’inammissibilità e conseguentemente l’inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti da Equitalia Sud SpA, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. Il concessionario della riscossione – proseguendo nella lettura di pagina 2 del ricorso – aveva proposto appello fondato su un unico motivo e cioè, sull’ammissibilità della propria costituzione in giudizio e sull’ammissibilità della documentazione prodotta, nonchè sulla facoltà di produrre tali documenti anche in appello (v. l’inizio di p. 3): dalla produzione di tali documenti (cioè, gli avvisi di ricevimento delle notifiche delle cartelle), si evinceva che non era stato proposta impugnazione nei 60 gg. Inoltre, sempre da p. 3 del ricorso, l’appellato (odierno ricorrente) nella memoria difensiva aveva proposto come motivo di eccezione, che Equitalia Sud avesse confuso l’art. 23 con l’art. 32, D.Lgs. n. 546 del 1992 e aveva anche eccepito che i nuovi documenti che, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58 potevano essere prodotti in appello, erano solo quelli che non erano nella disponibilità della parte al momento della costituzione in giudizio in primo grado, non quindi, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali erano state notificate le cartelle.

Premessa tale ricostruzione della vicenda processuale, operata dallo stesso ricorrente, il dispositivo di accoglimento dell’appello sulla base dell’unico motivo d’impugnazione dì Equitalia è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Cass. n. 18907/11, 3661/15, ord. 22776/15, 655/14, 20109/12).

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con correzione del dispositivo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

La mancata predisposizione di difese da parte del concessionario esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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