Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12529 del 17/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12455-2013 proposto da:

SEDITEL SRL (OMISSIS), in persona del amministratore unico

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

18, presso lo studio dell’avvocato DANILO LUSSO, rappresentata e

difesa dagli avvocati ALESSANDRO LIBERATORI, ALESSANDRO GIUSTINI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA in persona della dott.ssa T.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA, 12, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO BADO’, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2799/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato FABRIZIO BADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Telecom Italia S p.A. proponeva appello avverso la sentenza a 20718/04 con cui il Tribunale di Roma aveva annullato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore per il pagamento di Lire 1.151.633.402, oltre accessori e spese, nei confronti di Seditel S.r.l., a titolo di canone del servizio audiotel di cui al contratto del 15 febbraio 1996 e per l’omesso pagamento di n. 62 fatture/bollette relative a servizi telefonici per sei utenze telefoniche urbane nel periodo 1998/1999, sul rilievo che l’A.T.P. e la c.t.u. espletata nel corso del giudizio avevano accertato che era possibile accedere dall’esterno al centralino di Seditel con uso furtivo del traffico telefonico ed essendo risultata inadempiente Telecom Italia S.p.A. alle norme del Regolamento di Servizio per l’omessa verifica delle cause tecniche da cui derivava l’abnorme traffico telefonico addebitato all’utente con le fatture contestate, di cui legittimamente Seditel S.r.l. aveva sospeso il pagamento ai sensi dell’art. 1460 c.c.. Il predetto Tribunale aveva altresì condannato Telecom Italia S.p.A. alla riattivazione di tutte le linee telefoniche disattivate alla Seditel S.r.l. nonchè al risarcimento del danno in favore di quest’ultima ex art. 96 c.p.c. per Euro 2.500, oltre accessori, e al pagamento delle spese processuali, in esse comprese quelle di c.t.u. e di a.t.p..

Al gravame resisteva Seditel S.r.l., che proponeva pure appello incidentale.

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 24 maggio 2012, rigettava l’appello incidentale, accoglieva parzialmente l’appello proposto da Telecom Italia S.p.A. e, ritenuta fondata l’eccezione di giudicato esterno di cui alla sentenza n. 23520/03 del Tribunale di Roma, dichiarava improponibile la domanda di pagamento avanzata da Telecom Italia S.p.A. per il quinto e sesto bimestre 1998 e per il primo, secondo e terzo bimestre 1999 delle utenze telefoniche intestate a Seditel S.r.l., condannava quest’ultima a pagare, in favore di Telecom Italia S.p.A., Euro 222.474,73, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture a saldo, dichiarava la nullità della condanna disposta nei confronti di Telecom Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., compensava per un terzo le spese processuali del doppio grado del giudizio di merito che, per la restante parte, condannava Seditel S.r.l. a pagare in favore di Telecom Italia S p A., poneva definitivamente le spese di c.t.u.

per due terzi a carico di Seditel S.r.l. e per la restante parte a carico di Telecom Italia S.p.A..

Avverso tale decisione Seditel S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Telecom Italia S p A ha resistito con controricorso illustrato la memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta “Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla lettera 23/09/98 inviata da Seditel a Telecom ed alla denuncia penale di Seditel del 28/09/98. Con conseguenza in ordine all’applicazione dell’art. 1460 c.c., in riferimento agli artt. 14, 15 e 24 nonchè all’applicazione l’art. 1175 c.c. in riferimento all’art. 42 del Regolamento di Servizio”.

Lamenta la ricorrente che – fatte proprie le conclusioni della c.t.u.

espletata dall’ing. R., in altra causa (n. 23520/03) decisa con sentenza passata in giudicato, relativa a canoni diversi ma contenente l’accertamento di una identica questione di fatto basata sulla predetta consulenza, con la quale era stato accertato che la manovra che aveva consentito di introdursi nel centralino della Seditel era semplice da attuare ancorchè da persone molto esperte e che poteva essere eseguita anche da una linea interna e che l’apparecchio non risultava omologato – la Corte di merito abbia richiamato l’art. 22 del Regolamento di Servizio secondo cui, quando l’apparecchio non è omologato, l’abbonato è responsabile per il traffico imputabile a tali apparecchiature, ed abbia ritenuto che Seditel non aveva tenuto un comportamento conforme a buona fede, omettendo di adottare gli accorgimenti tecnici suggeriti da Telecom con la lettera del 25/02/99, senza considerare che dagli atti di causa risultava in modo inequivoco il comportamento inerte di Telecom sino alla suddetta lettera.

Sostiene altresì la ricorrente che prima ancora dell’inadempimento di Seditel indicato nella sentenza impugnata, sarebbe stata Telecom a rendersi inadempiente agli obblighi di assistenza, riparazione e verifica tecnica previsti dagli artt. 14, 15 e 24 del Regolamento; inoltre, Telecom avrebbe violato il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto in quanto, stante il traffico manifestamente anomalo denunciato dalla Seditel con lettera del 23/09/98 e poi con denuncia penale del 30/09/98, non si sarebbe avvalsa della facoltà di sospensione precauzionale del servizio interurbano, internazionale e di altri servizi a valore aggiunto.

I denunciati inadempimenti di Telecom – ad avviso della ricorrente – sarebbe prevalenti rispetto alla violazione dell’art. 22 del Regolamento ad essa imputata con la sentenza impugnata.

1. Il motivo non può essere accolto.

In disparte i profili di inammissibilità del ricorso per non essere stato in esso indicato quando i documenti riportati nel predetto atto siano stati prodotti nel giudizio di merito e in quale sede essi siano ora rinvenibili (Cass., sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161), il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata accolto l’eccezione di giudicato sollevata dall’appellante con riguardo a quanto accertato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 2320/03, emessa tra le stesse parti e non impugnata, sentenza con la quale è stato accertato che il centralino dell’attuale ricorrente non era omologato.

Conseguentemente la Corte di merito ha ritenuto operante l’art. 22 del Regolamento di Servizio, secondo cui l’abbonato deve essere ritenuto responsabile per il traffico imputabile a siffatta apparecchiatura, tenendo altresì conto che, a fronte della lettera del 25/02/1999, inviata da Telecom subito dopo il deposito dell’A.T.P., con la richiesta di disattivare la funzione di trasferimento urbano e con la possibilità, per Seditel, di inserire i codici di abilitazione indicati dal C.T.U. dell’A.T.P. come rimedio per eliminare la pratica fraudolenta derivante dall’uso indebito dell’impianto interno, nessuno dei due accorgimenti tecnici suggeriti è stato adottato, e ha valutato non conforme a buona fede, ai sensi dell’art. 1460 c.c., il rifiuto di Seditel di pagare le fatture inerenti a il traffico telefonico per il quarto, quinto e sesto bimestre 1999 e ha pure condannato la predetta al pagamento dei chiesti canoni del servizio Auditel, come indicato nel dispositivo della sentenza impugnata.

Va inoltre evidenziato che, con il motivo all’esame, la parte ricorrente sostanzialmente si limita a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi il proprio diverso convincimento, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal Giudice del merito, il che non è consentito in questa sede.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA