Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12529 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21370-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO CERRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Molise, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Isernia, di accoglimento del ricorso del contribuente G.A. avverso diniego rimborso IRAP dal 2000 al 2011; secondo la CTR, il contribuente non era tenuto a versare l’IRAP, in quanto l’attività professionale di ingegnere da lui svolta non aveva il requisito di un’autonoma organizzazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la motivazione dell’impugnata sentenza era meramente apparente, avendo essa omesso di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento, si da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento; invero, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, l’applicazione dell’IRAP era esclusa solo in caso di attività non autonomamente organizzata; e ricorreva il requisito dell’attività autonomamente organizzata qualora il contribuente fosse stato il responsabile dell’organizzazione; avesse impiegato beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e si fosse avvalso in modo non occasionale di lavoro altrui; e, nella specie, risultava che il contribuente aveva sostenuto, per gli anni di riferimento, spese per lavoro dipendente, nonchè rilevanti spese per compensi a terzi, per un totale complessivo di Euro 210.413,00;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che, in materia di IRAP, la prova chiesta al contribuente per escludere l’applicazione di detta imposta consiste nella dimostrazione delle specifiche modalità di svolgimento della sua attività per ciascun anno, per il quale era stato versato detto tributo; ed il contribuente non aveva fornito detta prova; vi erano per gli anni 2003, 2004 e 2005 spese per lavoro dipendente e, per tutti gli anni per i quali era stata chiesta la restituzione dell’IRAP versata, erano stati corrisposti compensi a terzi per complessivi Euro 210.413,00;

che il contribuente non si è costituito;

che i due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;

che, invero, conformemente ad una consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9325 del 2017; Cass. 547 del 2016) anche gli ingegneri liberi professionisti sono da ritenere compresi nel novero dei contribuenti tenuti al pagamento dell’IRAP, di cui al D.P.R. n. 446 del 1997, qualora venga accertato nei loro confronti la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato; detto requisito ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale ed il cui capitale investito rappresenti un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla sua mera attività intellettuale; si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui, si da superare la soglia dell’impiego di un solo collaboratore con mansioni di segreteria ovvero mansioni meramente esecutive;

che, nella specie, la sentenza impugnata non ha adeguatamente illustrato gli elementi in base ai quali ha ritenuto l’attività professionale del contribuente svolta in modo tale da escludere la sua assoggettabilità al tributo in esame, essendosi essa limitata a parlare in via generica di “modeste spese per lavoro dipendente” ed avendo essa genericamente escluso che l’organizzazione professionale del contribuente fosse dotata di un minimo di autonomia, tale da potenziare ed accrescere la sua capacità produttiva;

che è pertanto mancata la necessaria specifica valutazione della concreta tipologia dei beni strumentali utilizzati e del tipo di ausiliari di cui si è servito, sia in termini di personale dipendente, sia in termini di collaboratori esterni, avendo l’Agenzia ricorrente fatto riferimento alla non trascurabile spesa complessiva di Euro 210.413,00, sostenuta a tale ultimo fine dal contribuente per gli anni di contribuzione chiesti in restituzione;

che il ricorso dell’Agenzia delle entrate va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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