Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12528 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10258-2019 r.g. proposto da:

B.E. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Anna Lombardi Baiardini, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Perugia, Via Campo di Marte n. 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, depositata in

data 23 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/2/2020 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da B.E., cittadino della NIGERIA (EDO STATE), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza del 1.8.2016 emessa dal Tribunale di Perugia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di provenire dall’Edo State, Nigeria; 2) di essere stato costretto a fuggire dal paese di provenienza, in seguito a contrasti insorti con i familiari della fidanzata, dopo la morte di quest’ultima e del neonato a causa del parto; 3) di essere stato, per tale motivo, perseguitato dai parenti della fidanzata.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla regione di provenienza (Edo State), collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè non erano riscontrabili condizioni di povertà endemica in Nigeria e perchè non era stata dimostrata un’integrazione effettiva del richiedente, essendo rimasta, altresì, indimostrata la condizione di disagio psichico allegato dal ricorrente in seguito alle violenze subite.

2. La sentenza, pubblicata il 23 gennaio 2019, è stata impugnata da B.E. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8 e 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, per non aver la corte di appello valutato la credibilità del richiedente sulla base dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 ed infine degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9, Cedu.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2,3 e 5 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, ed ancora del D.P.R. n. 394 del 1999, dell’art. 28 nonchè per omesso esame di un fatto decisivo in relazione al diniego di protezione umanitaria.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Già il primo motivo è inammissibile.

Si impugna da parte del ricorrente la valutazione negativa espressa dalla corte di merito in ordine al profilo della sua credibilità, declinando sul punto vizio di violazione di legge.

4.1.1 E’ necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

4.1.2 Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

4.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, posto che, per un verso, le doglianze articolate in riferimento alla mancata citazione delle fonti di conoscenza consultate non colgono nel segno in presenza, nella motivazione impugnata, di un’espressa indicazione in tal senso compiuta dai giudici del gravame e che, per altro verso, le censure si risolvono, in realtà, in richieste di riesame del contenuto della decisione tramite rilettura degli atti, senza neanche censurare adeguatamente (v. primo motivo) la ratio decidendi del diniego della richiesta di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, e cioè la valutazione di non credibilità della vicenda personale del richiedente.

4.3 Ma anche il terzo motivo di censura è inammissibile, in ragione del fatto che lo stesso non aggredisce le rationes decidendi del provvedimento impugnato che, in punto di diniego della richiesta protezione umanitaria, evidenzia, invero, da un lato, la mancata dimostrazione di una condizione di estrema povertà del richiedente e, dall’altro, l’assenza di un’integrazione effettiva del ricorrente, che neanche aveva provato l’effettiva esistenza del suo disagio psichico.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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