Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12528 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. II, 08/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12528
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI
DANIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato MINA ANDREA;
– ricorrente –
contro
F.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MICHELE DI LANDO’ 104, presso lo studio dell’avvocato
VILLIRILLI LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato CURCI EZIO M.,
giusta procura speciale Rep. n. 110613 del 19.2.2007 per Dott.
AMBROSINI DARIO notaio in Brescia;
– resistente –
e contro
F.M., F.C., F.V.,
FE.MA., F.F., F.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 335/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 26/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito l’Avvocato DANIELE MANCA BITTI con delega dell’avvocato ANDREA
MINA difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1969, F.O. conveniva di fronte al tribunale di Brescia A.S., esponendo di aver venduto al predetto un suo terreno e di aver aderito alla richiesta dello stesso di firmargli una dichiarazione con cui si potesse dimostrare la disponibilità di altro terreno per potervi edificare; peraltro, per pretese di riduzione del prezzo concordato, non si addiveniva alla stipula e pertanto chiedeva la condanna dell’ A. al rilascio del terreno.
Costituitosi il convenuto, veniva proposta querela di falso circa due scritture recanti apparentemente il nome dell’attore. O. F. decedeva nelle more e in sua vece si costituivano gli eredi F.L., per sè e per i figli minori C. e V., oltre a Ma., M., F. ed E. F..
Con sentenza del 2002, l’adito Tribunale condannava l’ A. al rilascio del terreno. Proponeva impugnazione l’ A. e le controparti resistevano, chiedendo in via incidentale la pronuncia sulla querela di falso e diversa regolamentazione delle spese di giudizio.
Con sentenza in data 17.11.2004/26.4.2005, la Corte di appello di Brescia dichiarava la falsità delle sottoscrizioni e confermava nel resto la sentenza impugnata, regolando le spese del grado.
Ha osservato la Corte distrettuale che la domanda di dichiarazione delle falsità delle scritture non era stata affatto abbandonata in quanto correlata funzionalmente alla domanda proposta; che il tribunale si era pronunciato sulle conclusioni definitive dell’ A.; che costui non aveva contestato la domanda attorea.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, l’ A.; il solo F.E. ha depositato delega notarile conferita all’avv. Curci, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 189 c.p.c. e art. 221 c.p.c., deducendo, in buona sostanza, che controparte non aveva preso conclusioni relativamente alla proposta querela di falso e che pertanto la stessa, come esattamente ritenuto dal primo giudice, doveva ritenersi abbandonata.
La censura è priva di pregio; come ha correttamente rilevato la Corte bresciana, nel chiedere la reiezione della domanda proposta ex adverso, gli odierni intimati non potevano, per contrastarne la fondatezza, che basarsi sulla declaratoria di falsità delle scritture prodotte ex adverso, in quanto solo in tal modo potevano assumere la infondatezza della pretesa avversaria; il fatto stesso della conclusione assunta circa la reiezione della domanda di controparte comportava la decisione sulla querela di falso e deve pertanto condividersi l’assunto del giudice di appello di riproposizione, implicita, ma presupposta come mezzo al fine, della decisione sulla querela di falso.
E’ appena il caso di rilevare che l’argomento relativo al mancato rinvenimento in atti delle conclusioni del P. M. al riguardo non è significativo, atteso che il P. M. deve solo essere stato posto nelle condizioni di concludere sul punto, ma non è obbligato a farlo.
Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 2702 c.c., artt. 215 e 226 c.p.c. e art. 357 c.p.c..
Con prospettazione invero singolare, il ricorrente sostiene la tesi secondo cui non essendo state disconosciute formalmente le sottoscrizioni apposte alle scritture prodotte, le stesse farebbero piena fede di quanto nelle stesse contenuto.
La avvenuta proposizione della querela di falso relativa alle scritture stesse invece, costituisce elemento di verifica appunto della veridicità delle sottoscrizioni e comporta con ogni evidenza contestazione della corrispondenza al vero delle stesse, dovendosi anzi individuare nella proposizione della querela di falso l’elemento più pregnante previsto dalla legge per contestare la veridicità della scrittura contestata, con la conseguenza che il disconoscimento costituisce un elemento diverso, ma non indispensabile ai fini della contestazione dell’autenticità della scrittura, ove si proponga querela di falso, adempimento questo che comporta un accertamento incidentale, ma compiuto e determinante nel processo principale, circa l’autenticità della scrittura; anche tale motivo è pertanto privo di pregio, in quanto la motivazione adottata sul punto è corretta, compiuta ed esaustiva.
Con il terzo mezzo ci si duole di violazione dell’art. 112 c.p.c.; la censura è proposta con riferimento all’art. 360 c.p.c., n 3; ora, il vizio di ultrapetizione ha natura processuale e deve essere pertanto, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, a pena di inammissibilità.
Ove peraltro si dovesse interpretare l’argomentazione svolta in ricorso come volta a contestare non il vizio suddetto, ma come denuncia di una erronea interpretazione della posizione processuale assunta dall’odierno ricorrente, deve emergerne l’assoluta infondatezza in ragione della genericità delle argomentazioni proposte e l’inammissibilità per la assoluta novità delle stesse, su cui mai i giudici del merito erano stati chiamati a pronunciarsi, con specifico riguardo all’addotta interclusione del fondo.
Il motivo deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011