Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12527 del 18/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12210-2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE DE FINA e SERGIO

VACIRCA;

– ricorrente –

contro

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MANFREDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 761/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, nei cui confronti, si è costituita la parte contribuente con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, il consorzio, quale ente impositore impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, in materia di contributi richiesti a titolo di oneri consortili per il periodo 1991-1999, lamentando, con un primo motivo, la violazione della L. n. 991 del 1952, art. 17 e del R.D. n. 215 del 1933, artt. 1 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto l’insussistenza del beneficio nonostante la realizzazione di opere eseguite sulla base di un plano generale di bonifica in un ambito territoriale dalle caratteristiche idrogeologiche omogenee, che determina l’esistenza di quel beneficio per gli immobili ivi inclusi, per come richiesto dall’art. 860 c.c. e dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10 ai fini dell’assoggettamento a contributo, inoltre, il medesimo consorzio ha lamentato la violazione della norma sul riparto dell’onere della prova e sulle presunzioni, in presenza di immobili ricompresi dal plano di classifica consortile, debitamente approvato e pubblicato, all’interno del perimetro di contribuenza.

L’articolata censura è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo” (Cass. sez. un. n. 26009/2008, 24070/14, 21176/14, 421/13, 9099/12, secondo Cass. sez. un. n. 11722/10, ai soli fini del quantum è determinante l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio).

Inoltre, secondo Cass. n. 14709/14, “(…) L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica – id est, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo – postula, ai sensi dell’art. 860 c.c., R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 e della L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15, comma 2, che l’immobile, incluso nel perimetro consortile, tragga vantaggio diretto e specifico da quelle opere. Il vantaggio deve essere conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e tale da tradursi, cioè, in una “qualità” del fondo. Tuttavia è sostanzialmente pacifico, nella giurisprudenza di questa corte, che l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio le volte in cui vi sia un piano di classifica – approvato dalla competente autorità regionale – recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (v. per tutte Cass. n. 4671-12; n. 5234-12; n. 5237-12 e molte altre, tutte nel solco di sez. un. n. 26009-08 e di sez. un. 11722-10). In tal senso non può essere condivisa la diversa isolata affermazione rinveniente in Cass. n. 13272-13, secondo cui sarebbe necessario individuare altresì i vantaggi fondiari immediati e diretti, a onere del consorzio, nonostante l’avvenuta approvazione di un piano di classifica. Va ribadito che, laddove esista il piano di classifica e l’immobile del contribuente vi rientri, non è necessario neppure che il consorzio fornisca la prova di aver adempiuto a quanto indicato nel piano medesimo, in quanto il vantaggio diretto e immediato, per il fondo del consorziato, è da reputarsi presunto in ragione della pacifica comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del suddetto piano.

Nel caso di specie, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto che non fosse sufficiente rientrare nel “perimetro di contribuenza” per essere assoggettabili a imposta ma che era onere dell’ente impositore “dimostrare che le opere o in genere le attività poste in essere dal Consorzio avessero avuto ripercussioni vantaggiose sulla qualità dei beni oggetto d’imposizione” La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, affinchè, verifichi l’effettivo inserimento dei beni oggetto d’imposizione all’interno del perimetro di contribuenza del Consorzio (circostanza contestata nella penultima pagina del controricorso).

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA