Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12527 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. II, 08/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12527
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24825/2005 proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato
PONTESILLI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZANNIER
Giancarlo;
– ricorrente –
contro
RIZZIERO ARREDAMENTI DI ANDREA DI SABATINO & C SAS
P.IVA
(OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 28376/2005 proposto da:
RIZZIERO ARREDAMENTI DI ANDREA DI SABATINO & C SAS
P.IVA
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA
DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato D’ERCOLE STEFANO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentali –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F
ONESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato PONTESILLI FABIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ZANNIER GIANCARLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 262/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 26/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato Zannier Giancarlo difensore del ricorrente che si
riporta agli atti;
udito l’Avv. Garutti Massimo con delega depositata in udienza
dell’Avv. D’Ercole Stefano difensore del controricorrente che si
riporta agli atti e alla memoria;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l’8 novembre 2000 C.G. citò davanti al Tribunale di Pordenone la s.a.s. Rizziero Arredamenti di Andrea Di Sabatino & C., dalla quale aveva acquistato nell’autunno 1995, per L. 95.000.000, l’olio su tela “Superficie 181” di C.G., chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, poichè il dipinto era diverso da quello pubblicato nel catalogo generale curato da A.G.C.. La s.a.s. Rizziero Arredamenti di Andrea Di Sabatino & C. si costituì in giudizio, eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere nei suoi confronti, oltre che l’infondatezza nel merito della pretesa, in quanto l’opera, dopo la pubblicazione sul catalogo, era stata rivisitata dal suo stesso autore, come frequentemente era avvenuto per i quadri di quel periodo, sicchè le differenze non erano qualificabili come difetto.
All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 25 settembre 2003 il Tribunale, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione, respinse le domande.
Impugnata dal soccombente, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Trieste, che con sentenza del 26 aprile 2005 ha risolto il contratto in questione per inadempimento della s.a.s.
Rizziero Arredamenti di Andrea Di Sabatino & C. e l’ha condannata a restituire 46.481,12 Euro, oltre agli interessi, a C. G., confermando il rigetto della domanda di risarcimento di danni.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. G., in base a un motivo. La s.a.s. Rizziero Arredamenti di Andrea Di Sabatino & C. si è costituita con controricorso, formulando a sua volta due motivi di impugnazione in via incidentale, che sono stati contrastati da C.G. con un proprio controricorso. La s.a.s. Rizziero Arredamenti di Andrea Di Sabatino &
C. ha presentato una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi vengono riuniti in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..
Tra le censure rivolte dalle parti alla sentenza impugnata debbono essere prese in considerazione prioritariamente, dato il loro carattere potenzialmente assorbente, quelle formulate con i due motivi del ricorso incidentale, con i quali la s.a.s. Rizziero Arredamenti di Andrea Di Sabatino & C. lamenta, rispettivamente sotto i profili dei vizi della motivazione e della violazione di norme di diritto, che la Corte d’appello ha ingiustificatamente ed erroneamente ritenuto sussistente, nella specie, una ipotesi di vendita di aliud pro alio.
Le due doglianze – che per la stretta loro connessione possono essere esaminate congiuntamente – non sono fondate.
Il giudice a quo ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, spiegando che dalla espletata consulenza tecnica di ufficio erano emerse rilevanti diversità del quadro consegnato a C.G. rispetto a come era raffigurato nel catalogo cui aveva fatto riferimento la “dichiarazione di vendita” rilasciata dall’alienante all’acquirente:
la tela era stata ridotta mediante rifilatura e presentava modificazioni cromatiche e figurative conseguenti a interventi successivi, dei quali non era risultata la riconducibilità a C.G..
Tanto essendo stato accertato in fatto, sono corrette le conseguenze che la Corte d’appello ne ha tratto in diritto, pervenendo alla conclusione che il dipinto “difetta delle necessarie qualità per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale” e che quindi “si tratta di un bene diverso da quello che era dovuto in base alla citata dichiarazione di vendita”. In effetti, un quadro visibilmente rimaneggiato e alterato, che non corrisponde più all’originale, deve ritenersi privo del requisito nel quale risiede il suo pregio e dal quale dipende il suo valore: è solo nell’integrale consistenza in cui è stata creata dall’autore, che un’opera d’arte può essere considerata genuina, poichè l’essenziale sua unitarietà fa rifluire sul tutto la non autenticità anche soltanto di una parte. Si attaglia quindi alla vicenda oggetto della causa la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le più recenti, Cass. 1 luglio 2008 n. 17995), secondo cui da luogo a un’ipotesi di aliud pro alio la vendita di un dipinto che non sia di mano di chi ne viene indicato come autore. Nel contesto del secondo motivo del suo ricorso la s.a.s. Rizziero Arredamenti di Andrea Di Sabatino & C. lamenta anche che C.G. non è stato condannato a riconsegnarle il quadro in questione.
La doglianza va disattesa, poichè le restituzioni, pur essendo un effetto naturale della risoluzione di un contratto, debbono formare oggetto di specifica domanda (v., per tutte, Cass. 2 febbraio 2009 n. 2562): domanda che la ricorrente non allega di aver proposto.
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale C. G. si duole del mancato accoglimento della sua domanda di risarcimento di danni, osservando che la Corte d’appello non ha giustificato l’erronea intepretazione che ne ha dato, nel disconoscere che si riferisse al lucro cessante.
La censura non può essere accolta, poichè dal tenore sia delle argomentazioni svolte sul punto nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, sia delle conseguenti conclusioni, come sono riportate nel ricorso per cassazione (peraltro in maniera incompleta, in violazione del principio di autosufficienza), risulta plausibile – e idoneamente motivato – ciò che in proposito ha ritenuto la Corte d’appello, secondo cui in quella sede C.G. aveva chiesto che l’altra parte fosse condannata al risarcimento nella misura di L. 45.000.000, costituente la differenza tra il prezzo di L. 90.000.000 che egli aveva pagato per il quadro e il suo valore reale, determinato dal consulente tecnico di ufficio in L. 55- 60.000.000. E’ evidente che tale richiesta era incongrua, come esattamente ha rilevato la Corte d’appello, poichè un mancato guadagno sarebbe stato semmai ravvisabile nel divario tra il maggior valore che il dipinto, se fosse stato autentico, avrebbe potuto acquistare nel tempo e il prezzo di acquisto per il quale era stato acquistato.
I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, in considerazione della reciproca loro soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011