Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12526 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8575/2019 r.g. proposto da:

E.J. (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Anna

Lombardi Baiardini, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Perugia, Via Campo di Marte n. 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, depositata in

data 30 agosto 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/2/2020 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da E.J., cittadino della NIGERIA, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 25.8.2018 dal Tribunale di Perugia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato e vissuto in Nigeria; 2) di essere stato costretto a fuggire dalla Nigeria perchè accusato ingiustamente di essere complice di un attentato di matrice politica al Presidente del parlamento nigeriano, quale autista di un parlamentare contrario al Presidente stesso.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla regione di provenienza del richiedente (Edo State), collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che non era stata dimostrato da parte del richiedente il ricorrere di una sua condizione di vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 30 agosto 2018, è stata impugnata da E.J. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8 e 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, per non aver la corte di appello valutato la credibilità del richiedente sulla base dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 ed infine degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9, Cedu.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2,3 e 5 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1 ed ancora del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, nonchè per omesso esame di un fatto decisivo in relazione al diniego di protezione umanitaria.

4. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

4.1 Il primo motivo è in realtà inammissibile.

Si impugna da parte del ricorrente la valutazione negativa espressa dalla corte di merito in ordine al profilo della sua credibilità, declinando sul punto vizio di violazione di legge.

4.1.1 E’ necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

4.1.2 Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

4.2 Il secondo motivo di censura è invece fondato, limitatamente al profilo di doglianza articolato in relazione al diniego di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c.

4.2.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019).

4.2.2 Ciò posto, osserva la Corte come le valutazioni della corte di merito, in ordine al pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non indichino in alcun modo le fonti informative consultate, con ciò incorrendo la motivazione impugnata nella denunciata violazione di legge.

4.2.3 Per quanto concerne le censure declinate in riferimento alla reclamata protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, preme evidenziare come la valutazione di non credibilità del racconto espressa dalla corte territoriale copra l’intero giudizio in ordine all’invocata tutela, in assenza di una censura, adeguatamente proposta da parte del ricorrente (v. considerazioni espresse in relazione al primo motivo), che aggredisca la ratio decidendi principale posta a sostegno del contestato diniego di tutela.

4.3 Ma anche il terzo motivo di censura merita accoglimento.

4.3.1 Sulla questione preliminare dedotta dal ricorrente in tema di applicabilità della precedente disciplina della protezione umanitaria, va ricordata – proprio in relazione alla questio dell’applicabilità retroattiva della normativa dettata dal D.L. n. 113 del 2018, – la recentissima sentenza resa a sezioni unite da questa Corte, secondo la quale, verbatim “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge” (Cass., ss.uu., sent. 29459/2019).

4.3.2 Ciò posto, osserva la Corte che, come correttamente denunciato dal ricorrente, il giudice del gravame ha completamente omesso di considerare la pur dedotta questione della patologia dichiarata dal richiedente come ragione di vulnerabilità legittimante la richiesta applicazione della protezione umanitaria, con ciò incorrendo nel denunciato vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stante l’evidente decisività del fatto – il cui omesso esame è stato qui denunciato – ai fini della corretta valutazione della sussistenza o meno dei presupposti applicativi dell’invocata tutela.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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