Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12526 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12526 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 26706-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
1012

contro
CALIFORNIA DI DI FILIPPO ALESSANDRO SAS IN
LIQUIDAZIONE già CALIFORNIA DI TOSI CARLO SAS IN
LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro
tempore domiciliato in ROMA VIA MERULANA 272, presso
lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONICELLI, che lo

Data pubblicazione: 17/06/2015

N.-

rappresenta e difende giusta delega a margine;
controricorrente

avverso la sentenza n. 105/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 14/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
MARIO

CIGNA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ANTONICELLI
che si riporta e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rinvio a nuovo ruolo per litisconsorzio in subordine
accoglimento del ricorso.

udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott.

…-“,

o..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CALIFORNIA di Tosi Carlo sas in liquidazione ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Roma avverso avviso
con il quale l’Agenzia delle Entrate, applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico (25%) prevista
dallo studio di settore relativo all’attività esercitata dalla società, aveva accertato per il 2001, ai fini del
reddito complessivo imputabile ai soci nonché ai fini IVA ed IRAP, maggior reddito di impresa.

Con sentenza depositata il 14-10-2008 la CTR Lazio, in accoglimento dell’appello del contribuente, ha
annullato l’impugnato avviso di accertamento; in particolare la CTR ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 10,
comma 4, L. 146/1998, l’applicazione degli studi di settore non era consentita nel caso (quale quello di
specie) di aziende che avevano cessato l’attività nel periodo di imposta in considerazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cessazione l’Agenzia, affidato ad un motivo; ha resistito la
CALIFORNIA di Di Filippo Alessandro sas in liquidazione (già CALIFORNIA di Tosi Carlo sas in liquidazione),
che ha presentato anche memoria ex art. 378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360, comma 1 n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione dell’art. 39 dpr 600/73, ha in primo luogo precisato che l’accertamento in questione era di
natura induttiva ed era stato effettuato ex art. 39, comma 2, dpr 600/73; al riguardo ha rilevato che in
siffatto tipo di accertamento l’Amministrazione poteva utilizzare anche presunzioni prive dei requisiti della
gravità, della precisione e della concordanza, sicchè legittimamente l’Amministrazione, nel rideterminare al
25% la percentuale di ricarico, aveva fatto riferimento allo studio di settore in vigore nell’anno in questione
ed alla media del settore di attività; siffatti riferimenti erano infatti da ritenersi puramente indicativi, oltre
che necessari, stante l’inattendibilità della contabilità e della percentuale (meno 53%) applicata dalla
società; erroneamente, pertanto, la CTR, senza considerare che l’accertamento in questione poteva essere
fondato anche su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ne aveva ritenuto l’illegittimità sul solo
presupposto che ricorresse un caso di non applicabilità degli studi di settore.
Preliminarmente all’esame del detto motivo va rilevato che “in

materia tributaria l’unitarietà

dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente
automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione
agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario
proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino question

L’adita CTP ha rigettato il ricorso.

personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia
non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad
oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità
di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno
soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs.
546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la

grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. sez. unite 14815/2008).
Siffatto principio è applicabile anche ne] caso di specie, ove sia il ricorso in primo grado sia l’atto di
appello, nei quali non sono state fatte valere questioni personali, sono stati proposti solo dalla società,
senza la partecipazione, in entrambi i gradi di merito, dei soci.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo
esame a contradditorio integro alla CTP di Roma; in considerazione dell’intervento della detta
pronuncia delle Sezioni Unite in epoca successiva alla proposizione del ricorso e del rilievo d’ufficio
della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di
lite relative all’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte pronunziando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo esame
alla CTP di Roma; dichiara compensate interamente tra le parti le spese di lite relative all’intero
giudizio.
Così deciso in Roma in data 11-3-2015.

partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e

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