Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12525 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. II, 21/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.B.M. (OMISSIS), B.F.

G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato SCOZZAFAVA

OBERDAN TOMMASO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

M.F.G. (OMISSIS) M.F.

G. (OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 11 SCALA H, presso lo studio dell’avvocato MAMNUCCI

FEDERICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERI

VALERIO;

– controricorrenti –

e contro

R.C.L., M.F.L., B.

D., B.A.F., B.M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1168/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE VINCENZO;

udito l’Avvocato Patrizia MARINO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SCOZZAFAVA Oberdan Tommaso, difensore dei ricorrenti

che ha chieste la nullita’ del procedimento per mancata notifica dei

sig.ri R.C.C., R.C.F.

eredi e legatari testamentari facenti parte del litisconsorzio

necessario e chiede l’accoglimento del ricorso;

uditi gli Avvocati MANNUCCI Federico, VALERI Valerio, difensori dei

resistenti che si oppongono alla richiesta dell’avvocato di parte

ricorrente e che si prenda a pieno in considerazione il documento

presente agli atti del 31/7/2008: hanno chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4-11-1992 M.F. G. e Ma.Fl.Gi. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma E.B.M. – E. B.L. – R.C.L. e M.F. L. esponendo:

– In data (OMISSIS) era deceduta in (OMISSIS) all’eta’ di 98 anni, senza discendenti diretti, C.L.A., lasciando un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare;

– l’(OMISSIS) quest’ultima, durante un ricovero in ospedale, allorche’ gia’ soffriva di “marasma senile”, aveva ceduto a E. B.M. e L., sue nipoti “ex sorore”, riservandosene l’usufrutto, quasi tutti i suoi immobili siti nei Comuni di (OMISSIS), a fronte di un vitalizio di L. 50.000.000 annue;

– in data (OMISSIS) la C.L. aveva sottoscritto un testamento pubblico che conteneva l’istituzione come eredi universali di M. e E.B.L. e l’attribuzione a titolo di legato a M.F.L. e R.L. (nipoti del defunto marito) alcuni beni siti nel Comune di (OMISSIS).

Gli attori chiedevano la declaratoria di nullita’ dell’atto di “cessione e vitalizio” dell’(OMISSIS) perche’ privo dell’elemento essenziale dell’alea o, in subordine, l’annullamento dello stesso perche’ compiuto da persona incapace di intendere e di volere, e inoltre l’annullamento del predetto testamento per incapacita’ di intendere e di volere della testatrice, ovvero l’annullamento della istituzione di eredi universali di L. e E.B. M. perche’ determinata da dolo, e conseguentemente l’esclusione dalla successione di queste ultime per indegnita’ ai sensi dell’art. 463 c.p.c., n. 4.

L. e E.B.M., costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto delle domande attrici in quanto infondate.

Con sentenza del 28-8-2000 il Tribunale adito dichiarava la nullita’ sia del contratto di rendita vitalizia che del testamento pubblico.

Avverso tale sentenza proponevano gravame E.B. M. e B.D., B.A.F., B.M.E. e B.F.G. quali eredi di E.B.L. nel frattempo deceduta; resistevano in giudizio Ma.Fl.Gi. e M.F.G..

La Corte di appello di Roma con sentenza del 15-3-2005 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di questa sentenza E.B.M. e B.F.G. hanno proposto un ricorso affidato a due motivi cui M.F.G. e Ma.Fl.Gi.

hanno resistito con controricorso depositando successivamente una memoria; R.C.L., M.F.L., B.D., B.A.F. e B.M. E. non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza del difensore dei ricorrenti formulata oralmente in sede di discussione per la declaratoria di nullita’ dell’intero procedimento per mancata partecipazione ad esso di R.C.P. e di R. C.F., quali eredi e legatari della C. L..

Tale istanza sollevata per la prima volta in questa sede deve essere disattesa in quanto inammissibilmente generica, non essendo state trascritte e neppure comunque richiamate la parti del testamento pubblico della testatice dalle quali emergerebbe la predetta qualita’ dei soggetti sopra menzionati.

Venendo quindi all’esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli art. 591 c.p.c., comma 3, artt. 603 e 2697 c.c. artt. 115 e 116 c.p.c. – art. 28 c.p.p. e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver confermato l’annullamento del testamento pubblico redatto l’(OMISSIS) per incapacita’ di intendere e di volere della C.L..

I ricorrenti assumono che in realta’ non era stata fornita alcuna prova del fatto che la “de cuius” a momento della redazione del testamento fosse assolutamente priva della capacita’ di autodeterminarsi; essi evidenziano anzitutto l’inattendibilita’ delle perizie prodotte dagli appellati, provenienti da professionisti scelti dal signori M.F. che non avevano mai visitato la C.L., ed aggiungono che quest’ultima era stata visitata nel corso dei suoi ricoveri in ospedale tra il (OMISSIS) da medici che avevano attestato in modo inequivocabile la sua capacita’ di intendere e di volere; pertanto erroneamente il giudice di appello era giunto ad affermare quantomeno “in via presuntiva” lo stato di incapacita’ della testatrice.

I ricorrenti poi rilevano sotto altro profilo la mancata valutazione di una serie di documenti che provavano la capacita’ di intendere e di volere della C.L. al momento della redazione del testamento “de quo”; in tal senso essi richiamano il decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale iniziato a carico di M. e E.B.L., la sentenza del Tribunale di Perugia del 4-5-2002 che – all’esito di una causa promossa da P., C., L. e R. C.M. nei confronti di M. e E.B. L. avente ad oggetto l’annullamento dello stesso testamento dell’(OMISSIS) – aveva rigettato la domanda attrice, avendo accertato lo stato di capacita’ di intendere e di volere della testatrice, nonche’ le dichiarazioni ed i pareri di alcuni sanitari circa il pieno possesso delle facolta’ mentali da parte della testatrice al tempo della redazione del testamento in questione.

Infine i ricorrenti affermano che la sentenza impugnata non ha attribuito alcuna rilevanza al fatto che il suddetto testamento era stato redatto in forma pubblica dinanzi ad un notaio.

La censura e’ infondata.

Il giudice di appello ha aderito al convincimento espresso dal Tribunale di Roma in ordine al ritenuto stato di incapacita’ di intendere e di volere della C.L. all’epoca di redazione del testamento pubblico suddetto, richiamando gli elementi probatori acquisiti, costituiti dalla anamnesi prossima e remota della testatrice come risultante dalle cartelle cliniche del (OMISSIS), dal parere medico – legale espresso dal dottor Gu. e dalla perizia grafica espletata dal professor Fr., aggiungendo che il giudizio espresso in proposito dal giudice di primo grado era fondato sull’esame oggettivo delle condizioni fisiche e psichiche della paziente e sul suo decadimento cerebrale frutto delle sue gravi condizioni di anemia, di insufficienza cardio-respiratoria e della anossia dei tessuti cerebrali che avevano determinato nel soggetto ultranovantottenne quello stato di “marasma” che aveva condotto poi ai suo decesso il successivo (OMISSIS).

Alla luce di tali elementi e’ agevole osservare che la Corte territoriale, avendo indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da congrua ed adeguata motivazione, come tale insindacabile in questa sede dove i ricorrenti sostanzialmente prospettano una diversa valutazione delle condizioni mentali della C.L. all’epoca di redazione del testamento suddetto, trascurando i poteri in proposito devoluti al giudice di merito.

Per altro verso poi la censura e’ infondata anche sotto lo specifico profilo di una asserita sottovalutazione o mancato esame di altri elementi probatori pure acquisiti in atti; invero, come correttamente sottolineato dalla sentenza impugnata, la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilita’ e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice di merito, e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che deve sostenere la scelta nell’attribuire valore probatorio ad un elemento istruttorio piuttosto che ad un altro, cosicche’ il giudice non e’ tenuto a dare conto del fatto di aver analiticamente valutato tutte le risultanze processuali, delle quali quindi devono ritenersi implicitamente disattese quelle incompatibili con la decisione adottata; comunque i giudice di appello ha espressamente rilevato la non utilizzabilita’ degli esiti del procedimento penale a carico delle attuali ricorrenti (nell’ambito del quale la C.T.U. espletata aveva escluso l’incapacita’ di intendere e di volere della C.M.) rispetto a soggetti che non avevano partecipato a quel giudizio.

Deve inoltre evidenziarsi l’assoluta genericita’ del profilo di censura relativo al fatto che il testamento “de quo” era stato redatto in forma pubblica davanti ad un notaio, non essendo stato neppure dedotto che il notaio nell’atto si fosse espresso sullo stato di sanita’ mentale della testatrice (pur dovendosi rilevare che una eventuale attestazione in tal senso potrebbe essere comunque essere contestata con qualsiasi mezzo di prova, senza bisogno di proporre querela di falso, Cass. 15-7-1968 n. 2536).

In conclusione poi e’ appena il caso di osservare che, una volta emerso lo stato di incapacita’ permanente del testatore, come nella specie, incombe a colui che faccia valere il testamento dimostrare che la redazione di esso sia avvenuta in un intervallo di lucidita’ (vedi in tal senso Cass. 6-5-2005), onere non assolto dalle attuali ricorrenti secondo il motivato apprezzamento della Corte territoriale.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione falsa applicazione degli artt. 793, 1424 e 1872 c.c. censurano la sentenza impugnata per aver qualificato il contratto stipulato per atto pubblico l’(OMISSIS) tra la C.M. da un lato e L. e E.B.M. dall’altro come vitalizio oneroso, e per averne conseguentemente dichiarato la nullita’ per mancanza dell’alea in considerazione della eta’ avanzata della prima; essi sostengono che in base ad una interpretazione non soltanto letterale ma anche sistematica del contratto si doveva ritenere che la C. M., riservandosene l’usufrutto, aveva donato alle E. B. un fondo rustico sito nel Comune di (OMISSIS) ed un fabbricato cielo – terra sito nel Comune di (OMISSIS); in tale contesto l’obbligo di queste ultime di versare alla C.M. una somma pari a L. 50.000.000 annue per tutta la durata della sua vita costituiva una prestazione accessoria idonea a qualificare modale la suddetta donazione, desumibile quest’ultima anche dalla presenza dei testimoni, non necessari qualora le parti avessero voluto stipulare una rendita vitalizia; pertanto, qualora si fosse ritenuto l’atto dell’(OMISSIS) nullo come vitalizio oneroso, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato valido come donazione modale in forza di conversione ai sensi dell’art. 1424 c.c..

La censura e’ infondata.

Il giudice di appello ha rilevato che, anche volendo prescindere dalla intestazione dell’atto suddetto, significativamente qualificato come “Cessione e Vitalizio”, il contratto in questione presentava la struttura tipica e gli elementi caratterizzanti il vitalizio oneroso regolato dagli artt. 1872 e 1873 c.c., posto che con esso la C. M. vendeva a L. e E.B.M. la nuda proprieta’ degli immobili indicati nel contratto e le acquirenti si obbligavano a corrisponderle una rendita annua di L. 50.000.000 per tutta la sua vita; da tali elementi la Corte territoriale ha tratto il convincimento in ordine non solo all’assunzione di obblighi da parte di entrambi i contraenti ma anche alla assoluta onerosita’ del negozio, con conseguente esclusione di qualsiasi intento di liberalita’.

Orbene tale interpretazione del suddetto contratto da parte della sentenza impugnata alla luce di un esauriente esame di esso dal punto di vista sia letterale sia logico e’ immune dai profili di censura sollevati dai ricorrenti, i quali in effetti si limitano a sostenere la qualificazione del contratto “de quo” quale donazione modale apoditticamente, senza in effetti dedurre alcun elemento apprezzabile in tal senso; invero, premesso che la qualificazione di un atto come donazione comporta che la disposizione patrimoniale in esso contenuta sia animata da spirito di liberalita’ da parte del donante nei confronti del donatario, ovvero effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione fine a se’ stessa, nella specie i ricorrenti non hanno evidenziato alcun elemento utile in tal senso se non il fatto che il contratto in questione era stato stipulato allorche’ la C.M. era ormai consapevole di essere vicina alla morte;

al riguardo peraltro l’accertata imminenza del decesso di quest’ultima al momento della stipula dell’atto ha indotto piuttosto la Corte territoriale a ritenerlo privo dell’elemento essenziale dell’alea, e tale conclusione e’ corretta proprio perche’ a tal fine occorre avere riguardo, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia all’entita’ della rendita sia alla presumibile durata della stessa in relazione alla possibilita’ di sopravvivenza del beneficiario.

L’evidenziata esclusione di qualsiasi elemento idoneo a configurare un intento della C.M. di beneficiare con il suddetto atto le E.B. comporta l’insussistenza in radice della operativita’ nella specie della invocata conversione del contratto nullo ai sensi dell’art. 1424 c.c. che comporta tra l’altro un apprezzamento di fatto sull’intento negoziale dei contraenti, riservato al giudice di merito, diretto a stabilire se la volonta’ che indusse a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del diverso contratto che dovrebbe sostituirlo.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 10.000,00 per onorari di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA