Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12525 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 17/06/2016), n.12525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24315-2013 proposto da:

D.N.G. (OMISSIS), R.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIVORNO

36 INT 9 SC A, presso lo studio dell’avvocato D.N.G.,

rappresentati e difesi dall’avvocato FIORENZO CIERI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA, in persona del

suo Direttore Generale Dott. S.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FREGENE, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPINA D’ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANNAMARIA PASQUINI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIDELTA SPA, PRAGMA RISCOSSIONE SPA, SOGET SPA, LA

FERRAMENTA SRL, TECNOTUBI PICENA SRL, FIAC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 626/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.N.G. e R.C. hanno proposto ricorso per cassazione contro la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., la s.p.a. Unidelta, la s.p.a. Pragma Riscossione, la s.p.a. SO.GE.T., la s.r.l. la Ferramenta, s.r.l. Tecnotubi Picena e la s.p.a. F.I.A.C..

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila del 19 giugno 2013 che ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Lanciano che aveva rigettato un’opposizione all’esecuzione introdotta dagli stessi ricorrenti.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare dev’essere dichiarato inammissibile il controricorso della Cassa di Risparmio di Chieti in quanto notificato tardivamente.

Invero, essendo stato il ricorso notificato a detta Cassa il 24 ottobre 2013 ed avendo la medesima consegnato per la notificazione il suo controricorso l’11 dicembre 2012, è palese che non è stato osservato il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Si deve, poi, rilevare che non è stato rituale l’intervento nel giudizio della Carichieti s.p.a. in A.S, oggi Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, svolto – con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza – nella qualità di mandataria della REV-Gestione Crediti Società per Azioni, divenuta cessionaria in forza di provvedimento della Banca d’Italia del 26 gennaio 2016 della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti quale cessionaria ex D.Lgs. n. 180 del 2015, art. 43 delle attività e passività della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, posta in amministrazione straordinaria.

Il Collegio rileva che l’atto è sottoscritto da difensore nominato con procura in calce ad esso ma, quale atto di intervento, non è stato notificato ai ricorrenti, come avrebbe dovuto essere: si veda Cass. n. 7441 del 2011, sia pure per il successore a titolo universale, ma applicabile anche all’intervento del successore a titolo particolare.

Peraltro, se i ricorrenti non eccepissero alcunchè circa la mancata notificazione, l’irritualità sarebbe sanata.

1.1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei quattro motivi del ricorso, in quanto esso è inammissibile per inosservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Queste le ragioni.

2. Il ricorso presenta una struttura che quanto all’esposizione del fatto sostanziale e processuale si estende dalla pagina 2 sino alla pagina 76 con la riproduzione di una serie di atti processuali.

Dopo di che l’esposizione dei motivi si sviluppa fino alla pagina 93.

La struttura dell’esposizione del fatto si articola in particolare come segue:

a) dopo un breve riferimento al fatto che la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti instaurava procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Lanciano in forza di mutuo ipotecario e che in essa intervenivano tutti gli altri intimati, dalla pagina 2 sino alla 6 si riporta il contenuto dell’atto di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi introduttivo del giudizio e, quindi, nelle prime undici righe della pagina 7 si elencano le produzioni fatte con l’opposizione e si indica l’udienza fissata per la comparizione, mentre nelle successive sei si dice della costituzione della creditrice procedente e dei creditori intervenuti;

b) si riporta, quindi, il contenuto dell’ordinanza di rigetto della sospensione dell’esecuzione fino a metà della pagina 8 e, di seguito, sino alla metà della pagina 18 il ricorso per reclamo cautelare proposto contro detta ordinanza, e di poi sino al sestultimo rigo della pagina 19 l’ordinanza del giudice del reclamo;

c) successivamente, sino a due terzi della pagina 35, si riproduce il contenuto della citazione introduttiva della fase di merito del giudizio e, dopo riferimenti allo svolgimento processuale sino alla metà della pagina 36, si riproduce fino alle prime undici righe della pagina 40 la motivazione della sentenza del Tribunale di Lanciano;

d) quindi si riproduce il contenuto dell’atto di appello dei ricorrenti sino alle prime sette righe della pagina 71 e, di seguito, dopo aver riferiti della costituzione degli appellati sino alle prime quattro righe della pagina successiva, si riporta il contenuto dell’ordinanza della Corte territoriale di inammissibilità dell’inibitoria sino alle prime sei righe della pagina 73, ivi compreso il suo dispositivo;

e) dopo un riferimento alla precisazione delle conclusioni all’udienza del 9 gennaio 2013 ed alla concessione dei termini ai sensi dell’art. 190 c.p.c., si dice che la causa passava in decisione e, quindi, si riporta sino alla metà della pagina 76 la motivazione della sentenza impugnata.

3. Ora è consolidata la giurisprudenza secondo cui forme di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 come quelle sopra riferite sono da considerare del tutto inidonee allo scopo di assicurare il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione previsto da detta norma.

Si veda Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la quale “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;

per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso”.

In base a tale principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo: Cass. (ord.) n. 10244 del 2013; (ord.) n. 17002 del 2013; (ord. n. 593 del 2013;

(ord.) n. 594 del 2013; (ord.) n. 595 del 2013; Cass. n. 22039 del 2012, proprio in controversia avente ad oggetto vicenda similare a quella evocata dal ricorso e nella quale si fornisce ulteriore indicazione delle numerosissime pronunce precedenti; n. 19474 del 2012; n. 17447 del 2012) il ricorso appare inammissibile.

4. Dall’applicazione del ricordato indirizzo giurisprudenziale, peraltro risalente a ben prima della sentenza della SS.UU. sopra citata (si vedano, infatti, già Cass. sez. un. n. 16628 del 2009 e Cass. (ord.) n. 20393 del 2009), discende l’inammissibilità del ricorso”.

4.1. E’ da rilevare che la riproduzione di atti sopra evidenziata non potrebbe dirsi giustificata ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, cioè per assolvere al requisito della c.d. indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonderebbe.

Invero, i rapporti fra l’art. 366 c.p.c., n. 3 e l’art. 366 c.p.c., n. 6 e la diversità della loro rilevanza e, quindi, la necessità della distinzione nella struttura espositiva del ricorso per cassazione fra il requisito dell’esposizione sommaria del fatto e quello della indicazione specifica (c.d. autosufficienza) sono stati ampiamente esaminati da Cass. (ord.) n. 593 e (ord.) n. 594 del 2013, seguite, poi da numerose conformi. L’esame ha evidenziato come e perchè esposizioni del fatto come quella del ricorso in esame non possano essere considerate giustificate dall’intenzione di adempiere al diverso requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

In particolare, nell’ord. n. 594 del 2013, si è osservato quanto segue: “2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle, pur articolate, argomentazioni della memoria. In essa, in primo luogo si sostiene che le riproduzioni di atti riscontrate dalla relazione sarebbero state fatte in ossequio al c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione. Il Collegio rileva che una giustificazione delle ampie riproduzioni di cui s’è dato conto non potrebbe rinvenirsi nel principio di autosufficienza, o meglio del principio ora codificato nell’art. 366 c.p.c., n. 6, che ne costituisce il precipitato normativo, in quanto è nella illustrazione dei motivi di ricorso che si deve rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti e degli atti processuali, o riproducendone il contenuto per la parte che serve a spiegare il motivo o la censura e indicando dove è rinvenibile in sede di legittimità (anche agli effetti, successivi a quelli dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), o riproducendolo indirettamente e indicando sempre dove è rinvenibile e a quale parte di esso corrisponde il contenuto indirettamente riprodotto (pagina, rigo, etc.). L’esposizione sommaria del fatto, viceversa, non ha a che fare con il principio, olim di autosufficienza, oggi espresso nell’art. 366 c.p.c., n. 6, ma riguarda l’onere del ricorrente in cassazione di dare conto, al fine di consentire alla Corte di cassazione il fatto sostanziale oggetto della lite ed il suo divenire nel processo nelle fasi di merito e comunque pregresse, attraverso l’apporto dei soggetti del processo, cioè il c.d. fatto processuale. A tale onere corrisponde uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, distinto da quello dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e, quindi, correlato al raggiungimento di uno scopo, com’è consentaneo alla previsione di una forma processuale, specifico e differente. L’adempimento dell’onere richiede un’attività di allegazione riassuntiva da parte del ricorrente, che in sostanza richiede l’assunzione della funzione di “storico” dello svolgimento del giudizio, sempre in vista di ciò che riguardo ad esso è funzionale al giudizio di cassazione”.

Nell’ord. n. 593 del 2013 si è sostanzialmente osservato nello steso senso quanto segue: “nella struttura del ricorso per cassazione dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 il principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione (anteriormente elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte ed allora espressione della normale applicazione della idoneità dell’atto processuale costituito dal ricorso, quale “domanda di impugnazione” rivolta alla Corte di cassazione” al raggiungimento dello scopo, in un processo privo sostanzialmente di attività istruttoria e di sedei di interlocuzione fra il giudice e le parti, al di fuori della pubblica udienza, o della particolare struttura del procedimento in camera di consiglio) trova precipitato normativo nell’art. 366 c.p.c., n. 6, che prescrive l’indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (riguardo all’esegesi di tale norma si vedano, ex multis, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, nonchè, per gli atti processuali, ora Cass. sez. un. n. 22726 del 2011). Ne consegue che, essendo l’art. 366 c.p.c., n. 3 ed il n. 6 relativi a due distinti requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione, non si vede come possa sostenersi che una tecnica come quella con cui è stato redatto il ricorso serva ad assolvere il requisito di cui al n. 6, che non a caso parla di indicazione specifica dei documenti e degli atti su cui il ricorso di fonda, così significando un’attività diretta – attraverso i riferimenti ad essi, al loro contenuto, al loro inserimento nel processo, nonchè alla loro sede di produzione nel processo di cassazione, anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – a sorreggere i motivi (tanto che il legislatore usa il verbo “fondare”) ed a consentire alla Corte di esaminare se quanto da essi argomenta il ricorrente trova riscontro in essi.

L’esposizione sommaria del fatto, viceversa, serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”.

Le considerazioni qui riportate, del resto più volte ribadite da questa Corte (in particolare ancora ampiamente si veda Cass. (ord.) n. 784 del 2014, fra tante).

Si veda ancora ampiamente Cass. (ord.) n. 5136 del 2015.

5. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nel rapporto fra i ricorrenti e la intervenuta e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 solo se la ritualità dello stesso non viene contestata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit.

D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione all’interveniente (vedremo) delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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