Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12525 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36688-2019 proposto da:

C.S., C.C., CA.CA.,

G.R., C.F., CA.FR., c.f.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO KROGH, rappresentati e difesi

dall’avvocato RICCARDO SGOBBO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO DI (OMISSIS),

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4582/26/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo all’aumento – rispetto a quanto proposto dalla parte contribuente mediante DOCFA presentata nel 2015 – della rendita catastale di un supermercato in virtù di un diverso classamento dell’immobile (da classe 6 a classe 14) e di un nuovo calcolo dei metri quadrati (da 799 mq a 1006) da parte dell’Ufficio avvenuto a seguito di un accertamento nel 2016;

La Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello della parte contribuente, ritenendo l’avviso di accertamento adeguatamente motivato, in quanto l’immobile risultava fin dal 1998 avere la classe 14 ed una superficie di 1038 metri quadrati, addirittura leggermente superiore rispetto a quella accertata nel 2016 dall’Ufficio mediante un sopralluogo: inoltre è stata eseguita una comparazione con un immobile sito nello stesso quartiere e avente caratteristiche similari e a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti il valore dell’immobile non può che risultare accresciuto, il che giustifica il riconoscimento del classamento indicato dall’Ufficio;

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo; l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la parte contribuente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto l’avviso di accertamento non sarebbe sufficientemente motivato in quanto non indica le ragioni determinanti la discrasia sulla consistenza dell’immobile oggetto di causa;

ritenuto che il motivo di impugnazione è infondato in quanto, secondo questa Corte con il ricorso per cassazione la parte non può, lamentando un vizio di violazione di legge, rimettere in discussione, proponendone una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operata dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020);

ritenuto che nella specie la Commissione Tributaria Regionale ritenendo l’avviso di accertamento adeguatamente motivato, in quanto l’immobile risultava fin dal 1998 avere la classe 14 ed una superficie di 1038 metri quadrati, addirittura leggermente superiore rispetto a quella accertata nel 2016 dall’Ufficio mediante un sopralluogo e affermando che è stata eseguita una comparazione con un immobile sito nello stesso quartiere e avente caratteristiche similari e a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti il valore dell’immobile non può che risultare accresciuto, il che giustifica il riconoscimento del classamento indicato dall’Ufficio – ha argomentato, in maniera esauriente e ragionevole, da un lato sulla circostanza che la superficie dell’immobile è stata calcolata in seguito ad un apposito sopralluogo ed è corrispondente (ed anzi leggermente inferiore) a quella già calcolata nel 1998 e dall’altro che il classamento attribuito dall’Ufficio è lo stesso già attribuito in precedenza e che la parte contribuente pretenderebbe che da una mera ristrutturazione dipenderebbe un peggioramento della classificazione catastale, così di fatto sostenendo – in maniera del tutto irrazionale – che dallo svolgimento di lavori all’interno di un immobile discenderebbe il peggioramento dello stato complessivo dell’immobile stesso, così profondo e strutturale da determinare addirittura un significativo cambio in peggio della categoria catastale.

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.050, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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