Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12525 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. II, 08/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22951-2005 proposto da:

R.A.B. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio

dell’avvocato VELANI PAOLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI

ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA FONTANA ALBERTO;

S.M.A. C.F. (OMISSIS), M.

M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE JONIO 359, presso lo studio dell’avvocato GENTILI ANNA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MELINI GIULIANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 268/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Velani Paolo difensore della ricorrente che si

riporta ed insiste sull’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento parziale in

relazione alla parte di ricorso relativo S. e M.

M..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A.B. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro B.F. e M.G. deducendo di avere subito un furto di vari beni mobili, fra i quali un canterano del 16^ secolo, asportati da una propria dimora in (OMISSIS) e precisando che il canterano, del cui furto era stato identificato l’autore in tale A., era stato poi acquistato dal B. da parte del M. in una fiera di antiquariato. Chiedeva che si dichiarasse la sua esclusiva proprietà con condanna del B. alla restituzione e dì entrambi al risarcimento del danno.

Il primo eccepiva il possesso di buona fede, il secondo la carenza di legittimazione passiva in quanto la vendita era stata effettuata dalla Mazzoli-Galleria di arte antica, ditta individuale di cui era titolare la moglie S.M.A..

Con sentenza 8.2.2000 il Tribunale accoglieva la domanda, respinta invece dalla Corte di appello di Ancona, con sentenza 268/05, previa riunione delle distinte impugnazioni del B. e del M..

La Corte territoriale, rilevando che il M. esercitava di fatto la disponibilità del bene e procedeva personalmente alle trattative, che il certificato di vendita era stato rilasciato dalla ditta individuale “Antichità Mazzoli” “Mazzoli-Galleria di Arte Antica, di cui figurava titolare la moglie del M., S.M. A., ha escluso la colpa grave dell’acquirente, essendo neutro il pagamento con assegni a persone diverse, M.G. e M., all’interno di un pubblico contesto fieristico.

Ricorre la R. con tre motivi, resistono S. e M. M., quali eredi di M.G., e B., che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1 ed omessa motivazione per non essere stata considerata l’eccezione a pag. 3 della comparsa di costituzione in appello, riproposta alle pagg. 4 e 5 della conclusionale, circa la genericità dei motivi di appello del B. essere riportati.

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione sulla posizione del defunto M. e sul mancato esame della documentazione penale prodotta dalla R..

Col terzo motivo si lamenta errata interpretazione degli artt. 1153 e 1147 c.c. anche in relazione all’art. 42 Cost., del quale si denunzia del pari la violazione, riportando pagina 13 della sentenza.

Osserva questa Corte Suprema:

La Corte di appello ha escluso la malafede e la colpa grave dell’acquirente, unico e determinante problema del quale ha ritenuto di occuparsi, valorizzando la circostanza che l’acquisto era avvenuto in uno stand fieristico con il M. che aveva la disponibilità del bene e condusse le trattative mentre il certificato di vendita fu rilasciato dalla moglie, titolare della ditta individuale.

Il mancato rilascio della fattura e la circostanza che il pagamento fu emesso con assegni a favore del M. e della figlia potevano rilevare sul piano fiscale ma non condurre all’affermazione del primo giudice che, trattandosi di affare non trasparente, “non fatto alla luce del sole”, non potevano non esservi sospetti sulla liceità della cosa.

Rispetto a questa motivazione le odierne censure sono inidonee ad inficiare la decisione, essendo plausibile la tesi della buona fede dell’acquirente nell’acquisto in un pubblico mercato ed irrilevante la modalità del pagamento.

La genericità dell’appello del B., escluso dalla Corte territoriale, cui compete interpretare la domanda, non può essere dedotta in questa sede mentre il riferimento agli atti di un giudizio penale, peraltro solo indiziar, in mancanza di un dedotto giudicato contro il M., non appaiono rilevanti, facendosi menzione dì un rinvio a giudizio dell’ A..

Il terzo motivo, relativo alla tutela della proprietà, valore costituzionalmente riconosciuto, non è decisivo di fronte alla dichiarata buona fede dell’acquirente.

E’ il caso di evidenziare che, rispetto alla sentenza di primo grado che aveva dichiarato la R. proprietaria del canterano e rigettato ogni altra domanda, in appello l’odierna ricorrente si è limitata a chiedere il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza, per cui la iniziale richiesta di condanna ai danni in solido dei convenuti, che poteva in appello rilevare nei confronti del M., anche di fronte ad un acquisto in buona fede del B., era venuta meno.

Il giudizio di legittimità non può consistere nella riproposizione di quanto precedentemente dedotto ma deve specificamente indicare le violazioni di legge od i vizi logici della motivazione.

Perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a qua e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione di legge, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

In definitiva il ricorso va rigettato, mentre la singolarità della vicenda consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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