Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12524 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8162-2019 r.g. proposto da:

I.C. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Anna Lombardi Baiardini, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Perugia, Via Campo di Marte n. 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, depositata in

data 25 agosto 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/2/2020 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da I.C., cittadino nigeriano (Edo State), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 18.7.2017 dal Tribunale di Perugia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di proveniente da Benin City e di professare la religione cristiana e di essere di etnia IKA; 2) di essersi trasferito in Libia nel 2014 per motivi di salute, determinati da problemi di sbalzi di pressione.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della natura privata della vicenda (problemi di salute) che lo avevano indotto ad espatriare e perchè anche l’allegato pericolo di violenze private, collegate ad un episodio di sabotaggio, non rilevava in quanto integrante anch’essa una vicenda privata; b) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente aveva invero allegato solo situazioni collegate al “rischio-paese”, senza indicare alcuna ragione di personale vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 25 agosto 2018, è stata impugnata da I.C. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,131 e 132 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione all’indicazione di un episodio di sabotaggio che non era stato dedotto dal ricorrente come ragione dell’espatrio e che non si intersecava dunque con la vicenda privata del richiedente che, invece, aveva deciso di espatriare per ragioni di salute.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5 e 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 e degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 Cedu.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 112,131 e 132 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 5 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8 e 32 e ulteriormente al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, con ulteriore violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28.

4. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito precisate.

4.1 Già il primo motivo è, in realtà, fondato.

La motivazione impugnata si dilunga inspiegabilmente nella narrazione di un episodio di sabotaggio che non interseca in alcun modo la vicenda umana raccontata dal richiedente, come tale posta a sostegno da parte di quest’ultimo della decisione di espatriare, con ciò evidenziando un vulnus argomentativo di tale gravità da rendere la motivazione impugnata del tutta avulsa dal contesto decisorio qui in esame, al punto da far considerare la motivazione del tutto apparente e vuota di contenuto.

4.2 Ma anche il secondo motivo è fondato.

4.2.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri – doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019).

4.2.2 Ciò posto, osserva la Corte come le valutazioni della corte di appello, in ordine al pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non indichino in alcun modo le fonti informative consultate, con ciò incorrendo la motivazione impugnata nella denunciata violazione di legge.

4.3 Il terzo motivo, articolato in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria, rimane invece assorbito.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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