Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12524 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. II, 21/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 21/05/2010), n.12524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CURATELA FALL GVF RAPPRESENTANZE SAS P. IVA (OMISSIS), in persona

del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato ANTONANGELI LUIGI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

SIMOD SPA P.IVA (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore S.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio

dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati DAMOLI CLAUDIO, DELL’OMARINO ANDREA;

– resistente –

e sul ricorso n. 978/2005 proposto da:

SIMOD SPA P.IVA (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore S.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio

dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati DAMOLI CLAUDIO, DELL’OMARINO ANDREA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALL GVF RAPPRESENTANZE SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 944/2003 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito l’Avvocato MAGRINI Sergio, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione; rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata l’8 giugno 1994 il Pretore di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, adito dalla Fe.di International S.p.a., poi Simod s.p.a., con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed a favore della G.V.F. Rappresentanze s.a.s. di Vittorio Di Giacomo, dichiarava la propria incompetenza funzionale e la conseguente nullità dell’opposto decreto.

La causa era riassunta dalla G.V.F. Rappresentanze s.a.s. dinanzi al Tribunale di Pescara con comparsa con cui la predetta chiedeva l’accoglimento delle domande ed eccezioni già proposte. La convenuta, costituitasi all’udienza del 27.2.97 dopo una iniziale contumacia, eccepiva l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, la nullità dell’atto riassuntivo e della citazione per carenza di indicazione dell’oggetto, per difetto di mandato e per inesistenza della notifica; nel merito contestava il fondamento della domanda, proponendo domanda riconvenzionale diretta a fare valere un proprio credito opposto in compensazione.

Il Tribunale, con sentenza del 5 febbraio 2001, accertato il credito dell’attrice a titolo di compensi per provvigioni in L. 137.912.263 ed operata la compensazione con il controcredito azionato dalla convenuta pari a L. 37.912.263, condannava quest’ultima al pagamento della differenza pari a L. 100.389.884, detratto l’importo di L. 29.429.180 di cui all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c..

Con sentenza dep. il 25 novembre 2003 la Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Simod s.p.a., dichiarava la nullità dell’atto di riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio riassunto.

I giudici di appello, per quel che interessa nella presente sede, respingevano l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dall’appellata sul rilievo che la stessa era stata spiegata nei confronti della G.V.F. Rappresentanze s.a.s. e non nei confronti del Fallimento, che era subentrato nel corso del giudizio di primo grado osservando che la l’impugnazione era stata proposta nei confronti del Fallimento e l’atto era stato notificato alla curatela;

era quindi disattesa l’eccezione dell’appellante di tardività della riassunzione del processo di primo grado: pur facendo decorrere il termine semestrale dal 20-6-94, data di comunicazione del deposito della sentenza di incompetenza e non dal 7.10.94, data di notifica della stessa, secondo quanto prescritto dall’art. 50 c.p.c., la riassunzione effettuata con atto notificato il 1.3.95 era tempestiva in considerazione della sospensione feriale dei termini di giorni quarantasei.

Era invece accolta l’eccezione di nullità dell’atto di riassunzione, proposta con il primo motivo di gravame dalla Simod s.p.a., in considerazione dell’assoluta mancanza di determinazione della cosa oggetto della domanda ai sensi dell’art. 163 c.p.c., attesa la genericità delle relativa formulazione: “perchè senta accogliere nei suoi confronti tutte le domande e conclusioni rassegnate in atti dalla G.V.F. “La conseguente nullità non poteva essere sanata tenuto conto che la controparte non si era costituita immediatamente, attesi gli effetti ex nunc della sanatoria nè, d’altra parte, l’atto di riassunzione avrebbe comunque potuto essere utilizzato come autonoma citazione, sanabile ex art. 164 cpv. c.p.c..

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il Fallimento G.V.F. Rappresentanze s.a.s. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Simod s.p.a, proponendo ricorso incidentale condizionato illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c., essendo stati proposti avverso la stessa sentenza.

RICORSO PRINCIPALE. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme e di principi di diritto, error in procedendo nonchè omessa od insufficiente motivazione, censura la decisione gravata che aveva respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata da essa ricorrente, osservando che l’impugnazione era stata proposta nei confronti della GVF Rappresentanze di Di Giacomo Vittorio e C. sas” e non già contro la Curatela del Fallimento della società (peraltro non di ” D.G. V.” ma “di L.R.R.”, divenuto quest’ultimo socio accomandatario in luogo dell’altro già prima dell’inizio del contenzioso), essendo irrilevante sia che l’atto fosse stato notificato alla curatela sia la “correzione” fatta in sede di precisazione delle conclusioni dall’appellante, perchè non idonee ad impedire l’inammissibilità dell’impugnazione, essendo la “vocatio in ius” rivolta ad un soggetto diverso da quello legittimato passivamente.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio denunciato, è risultato che nell’atto di appello il Fallimento era il soggetto evocato in giudizio in quanto era per l’appunto indicato quale soggetto destinatario dell’impugnazione, che alla curatela venne notificata. Del tutto irrilevante era l’erronea indicazione del socio accomandatario della società poi fallita, tenuto conto che nessuna obiettiva incertezza poteva sorgere in ordine al soggetto evocato in giudizio. Al riguardo, va considerato che la mancanza delle indicazioni prescritte dallo art. 163 c.p.c., n. 2 riguardo alla persona dell’attore o del convenuto ovvero l’erronea individuazione del socio accomandatario della società non provoca necessariamente la nullità della vocatio in ius, atteso che tale nullità si determina, invece, soltanto allorchè in relazione alla mancanza o all’erroneità di quelle indicazioni si verifichi una situazione di incertezza assoluta sulla identità della parte, sicchè non si possa stabilire quale siano i soggetti del processo: nella specie, la vocatio in giudizio (e la notificazione dell’impugnazione alla) della curatela fallimentare della G.V.F. avverso la sentenza emessa nei confronti del medesimo Fallimento, che nel corso del giudizio di primo grado era subentrato alla fallita società, non lasciavano alcun ragionevole dubbio sull’identificazione del soggetto processuale convenuto nel giudizio di gravame.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme e di principi di diritto con riferimento all’art. 50 c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c., error in procedendo nonchè omessa od insufficiente motivazione, deduce che erroneamente la sentenza impugnata aveva dichiarato la nullità dell’atto di riassunzione per mancanza del petitum quando invece la comparsa riassuntiva conteneva tutti gli elementi richiesti dalla legge nel caso di riassunzione a seguito di traslatio iudicii.

Il motivo è fondato.

In tema di “translatio iudicii” prevista dall’art. 50 c.p.c., la comparsa di riassunzione deve contenere, ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c. “il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio” :ai fini della validità dell’atto riassuntivo, non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia “richiamato” -senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione – l’atto introduttivo in base al quale è determinabile “per relationem” il contenuto della comparsa di riassunzione, nonchè il provvedimento in forza del quale è fatta la riassunzione medesima (Cass. 18170/2004).

Nella specie, la comparsa conteneva il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio, tenuto conto che in essa si faceva riferimento al ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale era stata chiesta l’ingiunzione di pagamento della somma di L. 29.429.080 con rivalutazione ed interessi e riconosciute dovute dalla stessa FE.DI giusta suo estratto, nonchè alle successive vicende processuali del giudizio conclusosi con la declaratoria di incompetenza del Giudice del lavoro.

RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta che deve essere esaminato quello incidentale proposto dalla resistente.

La ricorrente incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 di cui alla L. n. 742 del 1969, deduce che la sentenza dichiarativa di incompetenza era stata pronunciata dal Pretore in funzione di giudice del lavoro ed essendo intervenuta in controversia in materia di lavoro, non poteva trovare applicazione la sospensione feriale dei termini a stregua della esplicita previsione dell’art. 3 di cui alla L. n. 742 del 1969: il rito da applicare era quello che in concreto era stato osservato, posto che la trattazione della causa era avvenuta con il rito del lavoro. Il motivo va disatteso.

Occorre premettere che nella specie il giudice del lavoro, adito con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, si dichiarava incompetente per materia, avendo ritenuto e dichiarato che la causa in oggetto non rientrava fra quelle previste dall’art. 409 c.p.c., n. 3.

La Corte di appello ha ritenuto che la riassunzione della causa era avvenuta tempestivamente sul rilievo che dovesse trovare applicazione la sospensione del periodo feriale, dovendo perciò essere aggiunto al semestre il periodo di 46 giorni. Ed invero tale decisione è corretta, dovendosi considerare che, avendo il primo giudice dichiarato che la causa non rientrava fra quelle contemplate dal citato art. 409 c.p.c., n. 3, non poteva trovare applicazione nè il rito speciale nè tantomeno la deroga alla sospensione feriale dei termini processuali previste, in ragione della loro natura, per le controversie di lavoro. Al riguardo non può trovare applicazione alla fattispecie in esame il principio di ultrattività del rito di cui alle sentenze richiamate dalla ricorrente incidentale secondo cui, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anzichè con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa; se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anzichè con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione speciale. Ed invero nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti e il fondamento del principio dell’ultrattività del rito. Al riguardo, non può condividersi l’orientamento della recente decisione – Cass. 24412/2008 che, decidendo un caso analogo, seppure nell’ipotesi inversa, a quello del presente giudizio ( la domanda proposta con il rito ordinario era riassunta dinanzi al giudice del lavoro a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice adito) ha ritenuto che trovava applicazione la sospensione feriale dei termini, richiamando e riportandosi al principio enunciato da Cass. n. 24649/2007 secondo cui alla controversia che, pur non riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall’art. 409 c.p.c. o dall’art. 442 c.p.c., sia stata trattata con il rito del lavoro, non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacchè il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche al fini del computo del termini per la proposizione dell’impugnazione, secondo il regime previsto dalla L. n. 742 del 1969, art. 3″.

Orbene, la richiamata decisione n. 24649 del 2007, facendo corretta applicazione del principio di cui alle Sezioni Unite 9 agosto 2001 n. 10978 e 12 marzo 2004 n. 5184, aveva ritenuto che la controversia trattata e decisa dal Tribunale nella dichiarata qualità di giudice del lavoro era soggetta al rito per le controversie di lavoro, per cui non trovava applicazione la sospensione dei termini processuali (l’impugnazione proposta oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza di cui all’art. 327 c.p.c. era dichiarata inammissibile), per cui non assumeva rilevanza quanto sostenuto dalla parte ricorrente che aveva sostenuto che la controversia non rientrasse in quelle di lavoro. In particolare nelle decisioni surrichiamate dalla citata decisione n. 24649 del 2007 si sottolineava la razionalità di tale interpretazione, sia perchè sottrae il regime dei termini per impugnare, per i quali è necessario il massimo grado di certezza, alle dispute circa la natura della controversia, oggetto del giudizio di merito, sia perchè privilegia l’affidamento del cittadino nelle forme del processo: dunque, in base all’orientamento della Suprema Corte, il principio di ultrattività del rito postula che, come si è detto, il giudice abbia trattato la causa secondo il rito erroneamente adottato e, non avendo formulato alcun rilievo in proposito, abbia implicitamente ritenuto che la causa rientrasse fra quelle per cui fosse prescritto il rito in concreto adottato, per cui il giudizio doveva necessariamente proseguire nelle stesse forme. Ma, proprio in considerazione dei presupposti e del suo fondamento, il richiamato principio non può operare nella diversa ipotesi in cui il giudice, dichiarandosi incompetente, abbia in tal modo escluso che la controversia rientri fra quelle per le quali è previsto il rito adottato, per cui di conseguenza questo non può essere seguito, dovendo necessariamente applicarsi quello previsto in relazione alla qualificazione data dal giudice alla controversia e ciò proprio in funzione del principio dell’apparenza del diritto. Del resto, già Cass. 4209/1977, pur senza argomentare in modo particolare sulla portata e sul fondamento del principio di ultrattività del rito ma rilevando che le parti sono vincolate alla qualificazione operata dal giudice, aveva escluso che trovasse applicazione la sospensione feriale dei termini processuali nel caso di riassunzione, ex art. 50 c.p.c., della causa dinanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale (controversia alla quale si applicava il rito del lavoro), di cui era stata dichiarata la competenza per materia da parte del Giudice adito. Nella specie, come si è detto, con la declaratoria di incompetenza il Giudice del lavoro aveva dichiarato che la causa non rientrava fra quelle previste dall’art. 409 c.p.c.: alla causa trovava applicazione il rito ordinario e doveva applicarsi la sospensione dei termini durante il periodo feriale. Il ricorso incidentale va rigettato.

La sentenza va cassata in relazione al secondo motivo del ricorso principale con rinvio,anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale rigetta il primo;

rigetta il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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