Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12524 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 17/06/2016), n.12524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19475-2013 proposto da:

AOM ROTTAMI SPA (già AOM ROTTAMI SRL) (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore e amministratore delegato sig.

M.M., ADDA IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore

Giudiziario dott. B.F., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato

ALESSIO PETRETTI, che le rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOFIR SOCIETA’ FIDUCIARIA DI REVISIONE SRL, in persona del

Presidente Rag. C.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA DI SPAGNA 31, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

ROSSELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NICOLA LENZI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente-

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI;

udito l’Avvocato NICOLA LENZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La AOM Rottami s.p.a. (già AOM Rottami s.r.l) e la Adda Immobiliare s.r.l. hanno proposto proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro la SO.FI.R. Società Fiduciaria di Revisione s.r.l. sia avverso la sentenza resa in primo grado il 29 agosto 2012 dal Tribunale di Milano in una controversia inter partes di opposizione a precetto, sia avverso l’ordinanza del 10 maggio 2013, con cui la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello da esse ricorrenti proposto contro l’indicata sentenza di rimo grado.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

3. Le parti hanno depositato memoria. Le ricorrenti hanno anche depositato documenti notificandone l’elenco ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso appare manifestamente inammissibile per la sua tardiva proposizione.

Queste le ragioni.

2. Nel ricorso le ricorrenti hanno allegato che l’ordinanza della Corte d’Appello, depositata il 10 maggio 2013, è stata notificata il 7 giungo 2013, ma nulla hanno detto sul se e quando sarebbe stata loro comunicata dalla cancelleria di quella Corte.

Ora, l’art. 348-ter c.p.c., comma 3 prevede che il termine per l’impugnazione, riferito peraltro alla sola impugnazione della sentenza di primo grado, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e dell’altra formalità, prevede l’operatività del c.d.

termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l’art. 348-ter, comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per propone ricorso per cassazione, allude a quello di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c. assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia) il termine de quo decorre dalla notificazione.

Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Questa essendo la disciplina dettata dal legislatore chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione a norma dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, per dimostrare la sua tempestività, qualora proponga il ricorso oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, potendo la comunicazione avvenire fino dallo stesso giorno della pubblicazione, è tenuto ad allegare, se la comunicazione sia mancata al momento in cui notifica il ricorso, che essa non è avvenuta e, gradatamente, che non è avvenuta la notificazione e che, pertanto, propone il ricorso fruendo del c.d. termine lungo.

Altrimenti deve reputarsi non dimostrata la tempestività dell’impugnazione, che essendo fatto costitutivo del relativo diritto dev’essere dimostrata dal ricorrente.

Nella specie le ricorrenti non hanno allegato che l’ordinanza non sarebbe stata loro comunicata ed hanno notificato il ricorso nell’agosto del 2013 e, quindi, ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, che scadevano il 9 luglio 2013.

In tale situazione non essendo stata allegata la mancata comunicazione, l’impugnazione non appare tempestiva già sulla base della sola lettura del ricorso, giacchè, essendo la comunicazione possibile dalla data della pubblicazione, la mancata allegazione del se e quando essa sia avvenuta rende il ricorso nella sua attività assertiva carente dell’allegazione della sua tempestività (salva la dimostrazione di mancanza della comunicazione o di sua effettuazione in un momento tale che il ricorso possa considerarsi tempestivo).

Si rileva, inoltre, che il termine decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve reputarsi applicabile anche all’impugnazione dell’ordinanza stessa, nei casi in cui ora, secondo Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 sarebbe possibile: è stato, infatti, già affermato che “Qualora risulti ricorribile per cassazione, l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, sia perchè è logicamente prioritario l’esame dell’impugnazione dell’ordinanza rispetto alla sentenza, sia perchè, applicando all’ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex art. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l’ordinanza.” (Cass. (ord.) n. 18827 del 2015).

3. Peraltro, abbandonando il piano della lettura del solo ricorso, si rileva che dalla copia autentica dell’ordinanza impugnata risulta che il deposito della stessa venne seguito da avviso telematico in pari data (cioè lo stesso 10 maggio 2013), come emerge dal timbro “dato avviso telematico” e, pertanto emerge che la comunicazione avvenne.

Ne segue che risulta comunque positivamente ex actis la comunicazione dell’ordinanza e che, pertanto, l’impugnazione avrebbe dovuto proporsi entro il 9 luglio 2013.

4. Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro ottomiladuecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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