Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12524 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12524 Anno 2015
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 9907-2010 proposto da:
MODENA INTERNATIONAL MUSIC SRL IN LIQUIDAZIONE in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato

in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN
MARCO
2015

GREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato

LEONARDO LASCIALFARI giusta delega in calce;
– ricorrente –

968

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

Nonché da:

yi

Data pubblicazione: 17/06/2015

Ne,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
controricorrente con ricorso incidentale –

MODENA INTERNATIONAL MUSIC SRL IN LIQUIDAZIONE in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN
MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato
LEONARDO LASCIALFARI giusta delega in calce;
controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 13/2009 della COMM.TRIB.REG. dk
Aeg f ew-NIRootA4dA
BOIe1
itata il 23/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/03/2015 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LASCIALFARI che ha
chiesto 1’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato COLELLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi e in subordine domanda
in via pregiudiziale del 6° motivo.

contro

3

RITENUTO IN FATTO

Riteneva in particolare l’Ufficio che le attività oggetto delle fatture sottoposte a
controllo dovessero essere assoggettate all’aliquota IVA del 20% e non a quella
agevolata applicata del 10%.
2. La società impugnava l’avviso, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Modena con la sentenza n.357103106.
Avverso tale decisione proponeva appello la Agenzia delle entrate che veniva
parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con
la sentenza n. 13/02/09, depositata il 23.02.09 e non notificata.
3. Secondo il giudice di appello l’aliquota IVA del 10%, agevolata, costituiva una
eccezione alla regola generale, per cui doveva darsene una interpretazione restrittiva.
Affermava quindi che la normativa applicabile era costituita dal n.123 della Tabella A),
parte III, di cui al DPR n.633/1972 che indicava l’aliquota ‘ridotta per “spettacoli
teatrali di qualsiasi tipo” e dal n. 119, sopravvenuto ad opera della L. n.889/1980, che
prevedeva la aliquota ridotta al 10% per “contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli teatrali”; il quadro normativo andava quindi completato con l’art.1 comma
300 del DL n.297/2006 conv. in L n.15/2007 che aveva chiarito che i contratti di
scrittura, di cui al suddetto n.119 della Tariffa, dovevano intendersi quelli connessi
“con spettacoli individuati al n.123” della suddetta Tabella A), III parte.
Tanto premesso il secondo giudice affermava che i contratti che avevano determinato le
fatturazioni oggetto di contestazione, non avevano riguardato nessun rapporto diretto
con lo spettatore, né un rapporto diretto con l’artista, per cui, applicando una
interpretazione restrittiva, doveva concludersi che a detti rapporti doveva applicarsi
l’aliquota IVA ordinaria del 20%.
In ragione di una produzione no ativa, ritenuta non particolarmente trasparente,
ela
5
tl’etht4
esonerava la ocietà contribuente
alle sanzioni amministrative che le
erano state Izet
4. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione, incardinato su otto motivi ed
illustrato da memoria ex art.378 cpc. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e

R.G.N. 9907/2010
Cons. est. Laura Tricorni

1. A seguito del processo verbale di constatazione redatto dalla G. di F. di Carpi veniva
emesso nei confronti della società Modena International Music SRL l’avviso di
accertamento n. R7Q032K01226, relativo ad IVA per l’anno di imposta 2000, con il
quale era contestata alla stessa la errata applicazione dell’aliquota IVA agevolata del
10% a talune fatture riguardanti atti di compravendita per rapporti inerenti alla
effettuazione di concerti.

4

propone ricorso incidentale affidato ad un motivo, al quale la contribuente replica con
controricorso incidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Per illustrare e qualificare giuridicamente la propria attivitya società contribuente
illustra la distinzione tra “produttore dello spettacolo” (o impresario) ed “organizzatore
dello spettacolo” nel modo che segue: il primo scrittura gli artisti, gli ausiliari e tutti i
prestatori d’opera che concorrono per la realizzazione dello spettacolo e “vende” lo
spettacolo all’ “organizzatore dello spettacolo”, che si occupa invece di gestire il
rapporto con gli spettatori, vendendo loro i biglietti con cui acquistano il diritto di
assistere allo spettacolo e di fruire della prestazione artistica.
Secondo la ricorrente( che rivendica a sé l’attività di “produttore) con il contratto
concluso tra l’organizzatore ed il produttore, il primo, per il tramite del produttore,
scrittura gli artisti e gli ausiliari che concorrono alla realizzazione dello spettacolo da
offrire agli spettatori che hanno acquistato il biglietto.
Conclude affermando che, dal momento che lo spettacolo viene materialmente reso
dagli artisti e dai tecnici agli spettatori, secondo la sua prospettazione, appare evidente
che sia il produttore che l’organizzatore sono “mercanti di contratti”, cioè mandatari
senza rappresentanza dei soggetti dei quali vendono la prestazione di spettacolo, cioè gli
artisti e gli ausiliari.
2.2. In particolare, la ricorrente afferma di avere agito come produttore “vendendo” gli
spettacolo agli organizzatori ed emettendo di volta in volta fattura con la semplice e — a
suo dire – chiara indicazione “Concerto di Tizio in data e luogo defmito” ed assume di
avere agito quale mandatario senza rappresentanza, per cui la sua prestazione, resa in
esecuzione del mandato senza rappresentanza, doveva ricadere nella disciplina di cui
all’art.3, comma 3, ultimo periodo del DPR n.63311972/ che prevede: “Le prestazioni
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di
servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario” con la conseguenza che
mantengono l’aliquota prevista per la prestazione in questione che rimane “unica” ed
“identica a sé stessa” sia nel rapporto tra mandante e mandatario che nel rapporto tra
mandatario e terzo. Da ciò trae la seguente conseguenza “Ne deriva che i produttori che
fanno scritturare gli artisti in esecuzione del mandato in questione, applicano l’aliquota
prevista per i contratti di scrittura: il 10% (ed indicano tale aliquota sic et simpliciter e
nella fattura emessa all’organizzatore)” (fol. 6 del ricorso) e afferma che tale sua
condotta è stata contestata solo in ragione dell’interpretazione del combinato disposto

R.G.N. 9907/2010
Cons. est. Laura Tricorni

1. La controversia in esame si centra sul problema dell’ applicabilità
dell’aliquota agevolata IVA alle prestazioni oggetto di verifica fiscale svolte dalla
società ricorrente e definite nella sentenza “atti di compravendita per rapporti inerenti
alla effettuazione di concerti”

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2.3. La ricorrente propone quindi, in alternativa, un diverso inquadramento giuridico
della fattispecie concreta e sostiene che la prestazione di servizi consistente nella
“vendita” dello spettacolo all’organizzatorgy avrebbe potuto configurare, se non un
mandato senza rappresentanza alla stipula del contratto di scrittura degli artisti e degli
ausiliari, “quantomeno una prestazione di “spettacolo” ‘fa« court, comunque agevolata,
ai sensi del punto 123 della Tabella A, parte III del DPR n.633/1972.
2.4. Ciò premesso, va rimarcato che la ricorrente, pur teorizzando una molteplicità di
qualificazioni giuridiche in relazione alle prestazioni svolte, ha omesso di fornire
indicazioni concrete e specifiche, desunte dagli atti fiscali o dalla documentazione
versata nel corso del giudizio, in merito all’effettivo contenuto delle prestazioni fatturate
ed oggetto della ripresa fiscale, di modo da consentire la disamina concreta degli
elementi utili a qualificare la prestazione.
3.1, Ritiene la Corte che a questo punto sia necessario ricostruire il quadro normativo di
riferimento.
3.2. 1 contratti di scrittura e le attività spettacolistiche, consistenti anche nei concerti
vocali e strumentali presi in considerazione nel presente giudizio, rientrano nell’ambito
delle prestazioni servizio assoggettate all’IVA, ma hanno discipline autonome e diverse.
3.3.1. I contratti di scrittura sono soggetti al trattamento IVA ordinario.
3.3.2. I contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali fruiscono
dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata ai sensi dell’art.16, comma 2 del DPR
n.633/1972, in ragione della previsione di cui alla Tabella A), parte III, allegata al cit.
DPR, che elenca i “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento” ed indica al
n.119 i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”, rinviando così alle
prestazioni descritte nel n.123 della medesima Tabella , che elenca “spettacoli teatrali
di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale,
rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante,
spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.”.
3.3.3. In un primo momento, in merito a questo combinato disposto, sulla scorta del
quale vengono individuati i contratti di scrittura soggetti ad aliquota agevolata,
l’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n.138/E del 2001 si è espressa in modo
generale affermando “Pertanto, l’aliquota I.V.A. nella misura del 10 per cento, si
applica a quegli accordi che hanno per oggetto prestazioni artistiche o tecniche
direttamente strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali come individuati nel
n.123 della citata tabella A, parte III, del D.P.R. n.633 del 1972”.

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Cons. est. Laura Tricorni

dei punti 119 e 123 della Tabella sostenuta dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione
n.83E12004, secondo la quale 1:1aliquota agevolata non si applicava ai contratti di
scrittura connessi a concerti vocali e strumentali; interpretazione superata dalla L
n.296/2006, art. I comma 300, (v. per la ricostruzione normativa sub 3.1. e ss).

IP W

..,

6

3.3.4. Tale interpretazione è stata superata dalla L n.296/2006, arti che al comma 300,
titolato “Aliquota IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli”, a
contenuto interpretativo, ha precisato quanto segue “Per contratti di scrittura connessi
con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di
scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.”.
3.3.5. In seguito, l’Agenzia delle entrate/ con la Risoluzione n.37/E del 200’7 ha preso
atto di tale disposizione e ha riconosciuto che l’aliquota agevolata del 10% va applicata
ai contratti di scrittura connessi con tutte le attività spettacolistiche indicate al punto
123), senza esclusione alcuna.
3.3.6. In tal senso è anche la Risoluzione n. 257/E del 2008, proprio in tema di “concerti
vocali e strumentali”.
3.4.1. Le attività spettacolistiche invece godono di una disciplina IVA specifica, dettata
dall’art. 74 — quater del DPR n.633/1972, che prevede l’applicazione dell’IVA con
criteri ordinari o forfetari e con delle particolarità.
Tra le “attività spettacolistiche” rientrano le prestazioni elencate nella Tabella C allegata
al cit. DPR, introdotta con il DLGS n.60/99) Tabella più volte richiama dall’art.74
quater per definire l’ambito di applicazione di specifiche disposizioni, ed i “concerti
vocali e strumentali” sono collocati al punto 4) della Tabella C.
3.4.2. In particolare l’art.74 — quater del DPR n.633/1972 prevede ai comma 1 e 2 “1.
Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le
operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano
effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione
delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del
pagamento del corrispettivo. 2. Per le operazioni di cui al comma I le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di
accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e
successive modificazioni e integrazioni”.

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Cons. est. Laura Tricorni

Quind iI con la Risoluzione n.83/E del 2004, in via interpretativa, ha limitato i contratti
di scrittura soggetti ad aliquota agevolata a quelli direttamente connessi alle categorie
riportate nella prima parte dell’elenco, prima del segno di interpunzione del punto e
virgola che costituiva una cesura terminologica, e cioè agli “spettacoli teatrali di
qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale,
rivista;”, mentre la ha esclusa per le altre categorie “concerti vocali e strumentali;
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette”.

IV

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3.4.4. Anche alcune attività spettacolistiche, svolte dal vivo in presenza del pubblico,
fruiscono dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata ai sensi dell’art.16, comma 2
del DPR n.633/1972, in ragione della previsione di cui alla Tabella A), parte III, allegata
al cit. DPR, che elenca i “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento” ed
indica al n.123) “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque
tenuti.”.
4.1.1. Con la previsione, nei casi in esame, di una aliquota IVA agevolata del 10% il
legislatore italiano ha dato attuazione ai contenuti dell’art.12, n.3, lett. a) della Sesta
Direttiva 77/388/CE (come mod. dalla Direttiva 2001/4/CE) rifusa nella Direttiva
2006/112/CE (articolo 98 – allegato III n.7) e 9), che prevedeva la possibilità per gli
Stati membri di applicare aliquote ridotte, limitando però questa facoltà alle cessioni di
beni e prestazioni di servizi indicate nell’allegato H, così testualmente “Gli Stati
membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in
una percentuale della base imponibile che non puo’ essere inferiore al 5% e sono
applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di
cui all’allegato H.”.
4.1.2. Per quanto di interesse, l’Allegato H alla Sesta Direttiva intitolato “Elenco delle
forniture di beni e delle prest2zioni di servizi suscettibili di essere soggette ad aliquote
ridotte dell’iva” descriveva le seguenti prestazioni: Categoria 7 “Diritto d’ingresso a
spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema,
mostre ed altre manifest27ioni o istituti culturali simili. Ricezione di servizi
radiotelevisivi.”; Categoria 8 “Servizi forniti da o diritti da versare a scrittori,
compositori e artisti interpreti.”
4.2.1. La Direttiva 2006/112/CE, conformemente ai suoi articoli 411 e 413, ha abrogato
e sostituito, a partire dal 1° gennaio 2007, la normativa dell’Unione in materia di IVA,
in particolare la sesta direttiva. Secondo i considerando 1 e 3 della direttiva 2006/112, la
rifusione della sesta direttiva era necessaria per presentare tutte le disposizioni
applicabili in modo chiaro e razionale, rielaborandone la struttura e l’esposizione senza
apportare, in linea di principio, modifiche sostanziali. Le disposizioni della direttiva
2006/112 sono quindi sostanzialmente identiche alle corrispondenti disposizioni della
sesta direttiva.

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3.4.3. Tali disposizionj, quindi, stabiliscono: che le prestazione, incluse le operazioni
accessorie, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione, in
deroga all’art.6, comma 3, del DPR n.633/1972 che stabilisce che “Le prestazioni di
servizio si considerano effettuate all’atto del pagamento”; che il pagamento non è
soggetto a fatturazione, ma al rilascio di apposito titolo di accesso, per intenderci il
biglietto, secondo le regole ivi stabilite, in deroga all’art.21 del DPR n.633/1972.

I

8

4.2.3. L’allegato III, per quanto di interesse., descrive le seguenti categorie di
prestazione: punto 7) “diritto d’ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di
divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti
culturali simili”; punto 9) “prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori,
compositori e artisti interpreti”.
4.2.4. Il quadro normativo eurounitario non è quindi mutato.
5. Si deve quindi passare all’esame dei motivi.
6.1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art.57 del
DLGS n.546/1992, in relazione all’art.360, comma 1 n.3, cpc, formulando il seguente
quesito “Dica la Corte se violi l’art.57 del DLGS n.546/1992 — alla cui stregua deve
ritenersi che il motivo di appello dell’Ufficio avverso una sentenza della CTP fondato
su una ragione giuridica e fattuale differente da quella oggetto della cognizione del
medesimo giudice in primo grado costituisce una domanda nuova in senso sostanziale)
4. o una nuova eccezione in senso formalef)31, la sentenza della CTR che accolga
l’appello dell’Ufficio delle entrate basato sul atto che la contribuente non ha posto in
essere contratti di scrittura o spettacoli teatrali, riformando la sentenza di primo grado
che aveva annulKo l’avviso di accertamento fondato sulla diversa motivazione
(giuridica e fattuale) per cui la contribuente aveva sì posto in essere contratti di scrittura
connessi a spettacoli, ma che tali prestazioni non potevano essere agevolate in quanto
gli spettacoli in questione erano concerti, come tali discriminati a seguito della
riformulazione del n.123 della Tabella A, parte terza, allegata al DPR n.633/1972, in
vigore dal 2000”.
6.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.56 del DPR
n.633/1972, in relazione all’art.360, comma 1 n.3, cpc, formulando il seguente quesito
“Dica la Cortese violi l’art.56 del DPR n.633/1972 — alla cui stregua deve ritenersi che
la motivazione dell’accertamento deve consentire al contribuente di comprendere
immeditamente le ragioni di fatto e di diritto ed eventualmente censurarle con il ricorso,
a pena di nullità — la sentenza della CTR che confermi l’avviso di accertamento ai fini
IVA sulla base di ragioni di fatto e di diritto differenti da quelle originariamente indicate
nell’atto medesimo”.

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Cons. est. Laura Tricomi

4.2.2. Ed infatti la Direttiva 2006/112 CE all’art.98 – Aliquote ridotte – prevede “1. Gli
Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. 2. Le aliquote ridotte si
applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie
elencate nell’allegato III. Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi di cui all’articolo
56, paragrafo 1, lettera k). 3. Quando applicano le aliquote ridotte previste al paragrafo
1 alle categorie relative a beni, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura
combinata per delimitare con precisione la categoria in questione.”. La norma risulta di
stretta interpretazione, come di desume dall’uso del’avverbio “unicamente”.

6.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.3, comma 3, del
DPR n.633/1972 e del n.119 della Tabella, parte terza, allegata al DPR n.63311972, in
relazione all’art.360, comma 1 n.3, cpc, formulando il seguente quesito “Dica la Corte
se violi l’art.3, comma 3, del DPR n.633/1972 e il numero 119 della Tabella A, parte
terza, allegata al DPR n.633/1972 — alla cui stregua risultano soggetti ad aliquota IVA
del 10% i contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali, dovendosi intendere per
“contratti di scrittura” anche le prestazioni esecutive di mandato senza rappresentanza a
stipulare contratti di scrittura e per “spettacoli teatrali” anche i “concerti vocali e
strumentali” — la sentenza della CTR che in accoglimento dell’appello dell’Ufficio
confermi un avviso di accertamento ai fini IVA sulla base del motivo che le prestazioni
di stipula di contratti di scrittura connessi a concerti vocali e strumentali eseguite dalla
contribuente per conto dell’artista in esecuzione di mandato senza rappresentanza non
sarebbero riconducibili ad alcuna disposizione che riconosce l’aliquota IVA agevolata
del 10%, escludendo quindi la sussumibilità delle prestazioni medesime nella fattispecie
di cui al numero 119 citato”.
6.4. Con il quarto motivo, proposto in via alternativa e subordinata, la ricorrente
lamenta la violazione del n.123 della Tabella, parte terza, allegata al DPR n.633/1972,
in relazione all’art.360, comma l n.3, cpc, formulando il seguente quesito “Dica la
Corte se violi il numero 123 della Tabella, parte terza, allegata al DPR n.633/1972 —alla
cui stregua deve ritenersi che sia soggetta ad aliquota- agevolata qualsiasi prestazione di
spettacolo, anche qualora consista in un contributo creativo e produttivo allo spettacolo
medesimo, quantunque parziale e anche se non pagato direttamente dal pubblico — la
sentenza della CTR che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermi un avviso
di accertamento ai fini IVA sulla base del motivo che le prestazioni creative e produttive
eseguite dalla contribuente e finalizzate alla realizzazione di spettacoli non sarebbero
riconducibili ad alcuna disposizione che riconosce l’aliquota PIA agevolata del 10%,
escludendo quindi la sussumibilità delle prestazioni medesime nella fattispecie di cui al
n.123 citato”.
6.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.12 e 14 delle disp.
prel. al codice civile, in relazione all’art.360, comma 1 n.3, cpc, formulando il seguente
quesito “Dica la Corte se violi il combinato disposto degli artt.12 e 14 disp. prel. cc- alla
stregua dei quali deve considerarsi ammissibile l’applicazione analogica ai casi simili
delle norme speciali e comunque deve considerarsi ammissibile anche l’interpretazione
estensiva delle norme eccezionali nella misura in cui l’interpretazione resti all’interno
della portata semantica delle espressioni utilizzate dal legislatore — la sentenza della
CTR che in accoglimento dell’appello dell’Ufficio confermi un avviso di accertamento
ai fini IVA ritenendo le prestazioni di servizio rese e ricevute dalla contribuente,
quantunque di natura analoga o comunque riconducibili nell’ambito della portata
semantica delle espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore nella fattispecie di cui
ai numeri 119 e 123 della Tabella A, parte terza, allegata al DPR n.63311972, non
sussumibili nella disciplina delle disposizioni medesime in quanto dette disposizioni,

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6.6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio di neutralità
fiscale ribadito dalla Direttiva 112/CE/2006 in materia di disciplina comunitaria
dell’IVA, in relazione all’art.360, comma 1 n.3, cpc, formulando il seguente quesito
“Dica la Corte se violi il principio di neutralità fiscale, ribadito dalla Direttiva
112/CE/2006 in materia di disciplina comunitaria dell’IVA — alla cui stregua le norme
interne degli Stati membri della Comunità Europea non possono preedere una disciplina
IVA che conduca a distorsioni ingiustificate della concorrenza fra soggetti che pongano
in essere operazioni economiche della stessa natura — la sentenza della CTR che, in
accoglimento dell’appello, confermi un avviso di accertamento in materia di IVA sulla
base di un’interpretazione del diritto italiano per cui una medesima prestazione, di
natura artistica strumentale alla realizzazione di uno spettacolo dal vivo, sarebbe
soggetta ad aliquota agevolata del 10% se oggetto di contrattazione diretta con
l’organizzatore dello spettacolo ed a aliquota ordinaria del 20% se oggetto di
contrattazione indiretta per il tramite di un produttore, con la conseguenza che gli
organizzatori degli spettacoli si troverebbero spinti dalla legge, al fine di evitare
l’accumulo di un credito IVA patologico e finaziariamente svantaggioso, a
pretermettere i produttori nella stipula dei contratti di scrittura con gli artisti; che quindi
i produttori medesimi si estinguerebbero progressivamante come figure professionali e
imprenditoriali e che l’intero settore dello spettacolo dal vivo perderebbe così una figura
storica ed imprenditoriale nella promozione dei contratti di scrittura con conseguente
depauperamento economico e culturale e perdita di occupazione”.
6.7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione in merito alla
richiesta della parte privata di dichiarare inammissibile l’appello in parte qua con
riferimento alla domanda (o eccezione ) nuova proposta dall’Agenzia delle entrate in
appello, fatto censurato anche con il primo motivo (art.360, comma 1 n.5, cpc).
6.8. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la insufficiente motivazione in merito alla
individuazione delle prestazioni oggetto della ripresa fiscale (art.360, comma 1 n.5.
cpc).
Afferma la ricorrente che l’ambigua espressione utilizzata dalla CTR per escludere
l’agevolazione in questione non consente di capire se quest’ultima ha realmente
compreso quale era la prestazione resa dalla società contribuente sebbene “ciò possa
apparire strano, considerando che l’istruttoria — compendiata nel pvc della Guardia di
Finanza del 31 maggio 2005, ritualmente acquisito agli atti del processo — non lascia
dubbi sulle caratteristiche concrete delle singole prestazioni rese e ricevute da Modena
International Music” (così fol.55 del ricorso); la ricorrente, tuttavia, omette di riportare
alcuno dei passaggi del pvc o dell’avviso di accertamento, né riproduce altri documenti

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Cons. est. Laura Tricorni

prevedendo un’aliquota IVA agevolata, sarebbero norme eccezionali e come tali di
stretta interpretazione e pertanto non applicabili oltre i casi e i tempi in esse
considerati”.

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7.1. I motivi primo, secondo e settimo per connessione possono essere trattati
congiuntamente: i primi due sono infondati e vanno respinti) il settimo è assorbito.
7.2. Quanto affermato dalla ricorrente, sia con il primo che con il secondo motivo, circa
il novum del motivo di appello dell’Ufficio non trova alcun riscontro negli atti
processuali e va respinto.
7.3. Come emerge dalla trascrizione dell’avviso di accertamento riportata nel ricorso
(fol. 7/8) il rilievo venne mosso per due autonome ragioni, e cioè 1) perché “le
prestazioni oggetto delle fatture emesse nello specifico settore, in quanto prestazioni
artistiche rese all’organizzatore delle attività di spettacolo, non rientrano nella
previsione del punto 123 della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972; 2) perché
“parimenti non sono destinatarie della disposizione del punto 119 della tabella A, parte
III, allegata al DPR 633/1972, in quanto non strumentali alla realizzazione di spettacoli
teatrali, come individuati nella prima parte del punto 123 della citata tabella A, parte
III”, con la seguente conclusione “Per le suesposte argomentazioni, con il presente atto,
si recupera, a norma dell’art.54, V c. DPR 633/1972, la differenza di aliquota del
10%…”.
7.4. Orbene, sgombrando il campo da ogni possibile equivoco, dalla lettura dell’avviso
di accertamento risulta evidente che la contestazione è stata articolata su due ragioni
autonome ed indipendenti, anche se condividono il richiamo al punto 123 della Tabella.
Con la prima viene esclusa la applicabilità alla prestazione in esame della specifica
agevolazione prevista dal punto 123 della Tabella, che elenca le attività spettacolistiehe
rese al pubblico (ex art.74 quater del DPR n.633/1972) che godono dell’aliquota
agevolata, sulla considerazione che la prestazione, oggetto del rilievo, non è resa al
pubblico ma all’organizzatore, ed il richiamo ad excludendum al punto 123 della
Tabella è diretto.
Con la seconda viene esclusa la applicabilità alla prestazione in esame della specifica
agevolazione prevista dal punto 119 della Tabella, che riguarda i contratti di scrittura
connessi a spettacoli teatrali, individuabili mediante il richiamo indiretto al punto 123
della Tabella, sulla considerazione che nel caso in esame i contratti di scrittura non sono
connessi a spettacoli teatrali, ma a concerti vocali e musicali, ed il richiamo ad

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idonei a definire ed illustrare gli elementi di fatto sui quali la CTR non avrebbe
sufficientemente motivato. Si duole quindi del fatto che la sentenza non spieghi per
quale ragione ritiene che le prestazioni di servizi rese dalla contribuente avessero in
concreto caratteristiche differenti da quelle richieste dalle norme di riferimento e non
illustri quale natura giuridica alternativa avessero concretamente avuto se non quella di
contratti di scrittura in esecuzione di mandati senza rappresentanza o prestazioni
comunque parti del processo creativo e produttivo dello spettacolo.

12

gcludendum al punto 123 della Tabella è indiretto e mediato dall’applicazione della
Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.83/E del 2004.

7.5. Emerge, pertanto l’assoluta infondatezza dei motivi, giacché correttamente la CTR
ha pronunciato su una domanda che non presentava il carattere della novità, con una
implicita reiezione della eccezione proposta dalla società. Piuttosto / dallo svolgimento
del secondo motivo sembra che sia stata la ricorrente a prediligere le argomentazioni
difensive relative all’ambito di applicazione del punto 119 della Tabella, rispetto al
distinto rilievo afferente alla non ricondubilità della prestazione tra quelle direttamente
previste dal punto 123 della Tabella.
7.6. Quindi, i primi due motivi che censurano, sotto diversi profili, il cd. divieto di ius
novorum , sono infondati e vanno respinti.
7.7. Il settimo motivo è assorbito dalla decisione di infondatezza assunta sui primi due.
8.1. Il motivi terzo, quarto e ottavo sono logicamente connessi, in quanto attengono alla
individuazione in fatto delle prestazioni oggetto dei rilievi fiscali ed alla loro

qualificazione giuridica ed appare opportuno trattarli di seguito.
8.2.1. Il terzo motivo è inammissibile.
E’ d’uopo ricordare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che è necessario,
anche in caso di denuncia di errore di diritto, che la parte ottemperi al principio di
autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità
all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della
quale si chiede un’adeguata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dai giudici
d’appello, asseritamente erronea (Cass. 9206/2000, 721/2001, 9777/2001): ciò appare
ancor pregnante se, come nel caso in esame, la parte proponga con separati motivi due
qualificazioni giuridiche, alternative ed incompatibili tra loro, rispetto alle medesime
prestazioni di fitto.
8.2.3. Nella specie, attesa la sommaria descrizione dell’oggetto sulle fatture – dalla quale
non si evince nulla in merito alla natura dei rapporti giuridici presupposti, con gli artisti
e gli altri soggetti che avevano collaborato alla realizzazione dello spettacolo, rapporti
dai quali dovrebbe derivare il mandato senza rappresentanza, manca proprio
l’esposizione logica ed esauriente dei fatti (Cass. 7825/2006) che sola ne consente la
chiara e completa cognizione (Sez. Un. 11663/2006 e 2602/2003). Anche nel contesto
del ricorso non si rinvengono quegli elementi indispensabili per una precisa conoscenza
(Cass. 3905/1987 e 13550/2004) dello specifico contenuto delle prestazioni, senza la
necessità per questa Corte di ricorrere ad altre fonti (art. 366 c.p.c.) e ciò nonostante la

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Ad abundantiam nel controricorso presentato dall’Agenzia viene rimarcato che entrambi
gli argomenti erano stati spesi anche nelle controdeduzioni al ricorso originario, come
trascritto.

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In particolare nel prospettare la qualificazione della propria prestazione come mandato
senza rappresentanza, la ricorrente non indica se ciò si fonda suPV~i elementi
acquisiti al pvc ed all’avviso di accertamento o di altra documentazione) non individua
i presunti mandanti (artisti, tecnici, sponsor, altre figure professionali…); non spiega
come era regolato il rapporto interno con gli stessi sul piano economico, atteso che per
il mandato, ai sensi dell’art.1709 cc, vige la presunzione di onerosità e che si deve
ipotizzare che sussista una articolata regolamentazione dei rapporti interni; non
trascrive alcuna evenienza probatoria documentale offerta in merito alla specifica
ripresa.
8.2.4. Va ricordato che, sul piano generale, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole
fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul
punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o
della agevolazione (Cass. 21406/2012; 13954/2011). E tale principio è stato, altresì,
ribadito da questa Corte anche con specifico riferimento all’aliquota agevolata IVA,
essendosi stabilito che spetti a colui che la invoca provare i presupposti di fatto per la
sua applicazione (Cass. 9143/2005; 15299/2008).
8.2.5. Orbene, nel caso in esame, superata con l’intervento normativo la questione
dell’applicabilità dell’agevolazione al contratto di scrittura ( v. 3.3.4.), rimaneva da
vedere se quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla riconducibilità della sua
prestazione al mandato senza rappresentanza per la conclusione di contratti di scrittura
fosse fondato.
Premesso che la CTR sia pure sinteticamente si è espressa in termini inconciliabili con
il riconosciUnto di un mandato affermando che “i contratti che hanno determinato le
fatturazioni … non hanno riguardato nessun rapporto diretto con l’artista”, va osservato
Ads.shiph2.■
cheun
~”prova sull’esistenza del mandato risulta evidenziata.
La qualificazione della prestazione come mandato senza rappresentanza costituisce una
mera asserzione, non condivisa dalla CTR, che, in assenza della riproduzione degli
elementi probatori di fatto sulla quale è fondata, non consente alla Corte di procedere al
vaglio richiesto e determina la inammissibilità del motivo.
8.3.1. Il quarto motivo è infondato.
Le attività spettacolistiche di cui al punto 123 della Tabella godono di un trattamento
fiscale particolare in ordine alle modalità di applicazione dell’IVA, disciplinato
dall’art.74 — quater del DPR n.633/1972.

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stessa argomentazione della ricorrente faccia comprendere che in concreto le prestazioni
possono atteggiarsi in modo molto articolato, rivendicando anche la rilevanza storica
della figura dell'”impresario”,salvo poi a non chiarire in che soca sia consistita la sua
specifica prestazione nel caso concreto.

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8.3.2. Orbene1 è evidente che l’ambito di applicazione diretta del punto 133 della Tabella
è limitato alle prestazioni riconducibili all’art. 74 — quater del DPR n.633/1972, come
ì
correttamente ha ritenuto la CTR, negando jk agevolazione sulla considerazione che le
fatturazioni in esame, emesse nei confronti dell’organizzatore, non riguàrdavano alcun
rapporto diretto con gli spettatori. La censura va iquindis respinta.
8.3.3. Tale conclusione trova conforto anche nella sentenza nella causa C r’ I OW02 in data
23.10.2003 della Corte di Giustizia che ha chiarito al par.25, con riferimento alla
settima categoria dell’Allegato H della Sesta Direttiva, da cui discende &la previsione di
cui al punto 123) della Tabella che “la settima categoria fa riferimIlto al “diritto
1
d’ingresso” a manifestazioni quali i concerti, ma non alla prestazione degli interpreti
musicali stessi” e, quindi nemmeno alla prestazione del produttore Che “vende” il
concerto all’organizzatore.
8.4.1. Con l’ottavo motivo la ricorrente ritorna al tema del contenuto delle prestazioni
fatturate e pone il dubbio che la CTR non abbia compreso in cosa 4rnsistessero le
prestazioni in esame. Il motivo è inammissibile.
8.4.2. Ancora una volta — come già considerato sul terzo motivo – va ril ato la parte si
limita a censurare l’gpoditticitee la carenza motivazionale, proponen o la domanda
come una mera interrogazione, senza tuttavia precisare le ragioni cpe rendono la
motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico1 riferimento ai
fatti rilevanti, alla eventuale documentazione prodotta, alla sua rovenienza e
all’incidenza rispetto alla decisione circa la natura giuridica delle prestaZioni (cfr. Cass.
sent. n.24255/2011).
8.4.3. In proposito il rinvio generico al contenuto dal pvc che — a dire della ricorrente —
“non lascia dubbi sulle caratteristiche concrete delle singole prestazioni iese e ricevute”
dalla società, risulta assertivo ed insufficiente in quanto non accorlipagnato dalla
riproduzione di alcun passaggio descrittivo o argomentativo che consenta di
comprendere il reale contenuto (cfr. Cass. 12786/06 e 13007/07), per cu,i il motivo non
appare assolutamente rispondente ai requisiti di autosufficienza richiesti.
8.4.4. Ciò è ancor più evidente se si considera che tutta la controveisia verte sulle
individuazione delle prestazioni oggetto della fatturazioni e sulla loro qualificazione
giuridica ed in nessuna parte del ricorso si rinviene una descrizione puntuale delle stesse
di modo da consentire alla Corte di apprezzare la fondatezza della doglianza, giacche la
società contribuente ha delineato il contenuto delle pres azioni, peraltro in modo

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Tali attività si caratterizzano per lo svolgimento davanti al pubblico, chè ne è il diretto
fruitore, come si evince proprio dall’art.74- quater, commi 1 e 2, del lA’R n.633/1972,
che individua il momento il cui la prestazione si considera effettuata nell’inizio della
esecuzione e Prevede come documentazione fiscale della stessa il titolo,di accesso allo
spettacolo (biglietto) e non la fattura.

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alternativo, sulla scorta di un astratto e generico richiamo all’attività: di produzione
degli spettacoli, ara senza fornire alcun puntuale riferimento alle concrete fattispecie
oggetto del giudizio.
8.4.5. Da ultimo va considerato che il momento di sintesi è del tutto insufficiente.

Il motivo presuppone in fatto la analogia o la riconducibilità delle prestazioni di servizi
rese e ricevute dalla contribuente nell’ambito delle fattispecie di cui ai ptinti 119 e 123
della Tabella cit., analogia o rieondueibilità che non risulta accertata o prOvata. Si rinvia
in proposito a questo espresso sub 8.1. e ss.
10.1. Il sesto motivo in merito alla pretesa violazione del principio di netitralità fiscale /è
inammissibile.

E’ vero che la normativa comunitaria ha sancito il principio di neutralità fiscale che,
come risulta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizi5osta, in particolare, a che merci
o prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concqrrenza tra loro,
siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA, con la consèguenza che le
dette merci o le dette prestazioni devono essere assoggettate ad un’aliquota uniforme (v.
sent. 11.10.2001 causa C-267/99, punto 36)
Ed è altresì vero che la Sesta direttiva ha autorizzato gli Stati membri ad applicare
un’aliquota IVA ridotta a talune merci o prestazioni, indicate nell’Allegato 11.
10.2. Tuttavia, come già ricordato, in tema di agevolazioni tributarie ,chi vuole fare
valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve prova lre, quando sul
punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta dega esenzione o
della agevolazione.
10.3. Nel caso in esame/ la sovrapponibilità che la ricorrente qopone tra la
contrattazione diretta dell’artista con l’organizzatore (soggetta ad aliquota agevolata) e
la contrattazione indiretta a mezzo del produttore (soggetta ad aliquota non agevolata),
per affermare .1a sostanziale identità delle fattispecie non convince/ p4ché prescinde
4 ‘dall’individuazione delle prestazioni dei diversi profili professionali che intervengono
per la realizzazione del concerto, I alla considerazione in merito alle difT4renti posizioni
contrattuali n’alla valutazione del contributo di ciascun soggetto alla 4reazione dello
spettacolo, ricadendo sostanzialmente nel tema del mandato senza rappresentanza,
oggetto del terzo motivo, già dichiarato inammissibile. Ciò esclude anckie che si possa
accedere alla richiesta di rinvio pregiudiziale.
11.1. Si deve passai, quindi/ all’esame dell’unico motivo di ricorso incidèntale proposto
dall’Agenzia delle entrate.

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9.1.11 quinto motivo è anch’esso inammissibile.

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L’Agenzia lamenta la omessa motivazione da parte del giudice di appello, in relazione
all’art.360, cornma I n.5, cpc, su un fatto controverso e decisivo e ciog nella mancata
individuazione e motivazione circa i “fatti indice” dell’incertezza nordiativa, che era
stata posta a base dell’annullamento delle sanzioni irrogate, in modo assertivo essendosi
i
limitata la CTR ad affermare che la normativa in materia “non era particolarmente
trasparente”.

La decisione impugnata, sia pure in modo sintetico, ma sufficiente, dà conto della
complessa articolazione della normativa in materia, alla quale, implicitamente ed
evidentemente si riferisce nel motivare l’esonero dall’applicazione delle sanzioni
amministrative.
12.1. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, infondati i motivi primo, secondo,
ed in essi assorbito il settimo, e quarto, inanunissibili i motivi terzo, quinto, sesto ed
ottavo.
12.2. Il ricorso incidentale va respinto perché infondato.
12.3. Le spese del giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza, si
compensano.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
– rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
– compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 9 marzo 2015.

11.2. Il motivo è infondato.

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