Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12523 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. II, 21/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 21/05/2010), n.12523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato MORESCHINI PAOLA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SODA ANTONIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, CONSOB, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

FINECO GROUP SPA;

– intimati –

avverso il decreto n. 228/2002 Reg. Vol Giud. della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito l’Avvocato MORESCHINI Paola, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dep. il 2 dicembre 2004 la Corte di appello di Milano ha dichiarato il non luogo a provvedere per intervenuta rinuncia alla domanda relativamente all’opposizione proposta da parte di T. R. avverso l’ingiunzione emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti della societa’ FINECO GROUP s.p.a. per violazioni del D.Lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento CONSOB in materia di intermediazione finanziaria.

Secondo i giudici il difensore dell’opponente aveva aderito all’eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dalla CONSOB con riferimento alla circostanza che l’ingiunzione era stata emessa nei confronti della societa’ FINECO GROUP s.p.a., obbligato solidale: dovendo considerarsi la manifestazione di volonta’ in tal modo espressa come una rinuncia alla domanda, la Corte riteneva che era ormai divenuto definitivo il provvedimento sanzionatorio non solo nei confronti della societa’ che non aveva fatto opposizione nei termini, ma anche per quanto riguardava la responsabilita’ del T.; poiche’ l’interesse all’opposizione deve sussistere non solo al momento della sua proposizione ma anche a quello della decisione il venir meno di tale interesse comportava l’inammissibilita’ dell’opposizione per effetto del venir meno della ragion d’essere della lite fra le parti ovvero della materia del contendere e del connesso venir meno del potere dovere del giudice a pronunciare sull’originario thema decidendum.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il T. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la CONSOB.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell’art. 100 c.p.c. e assoluta carenza di motivazione, censura la decisione gravata laddove, dichiarando in sostanza la cessazione della materia del contendere, aveva ritenuto che esso opponente avesse inteso rinunciare alla domanda, quando invece si era limitato a dichiarare di aderire all’eccezione di carenza di legittimazione attiva a proporre l’opposizione qualora si fosse ritenuto che con l’ingiunzione le sanzioni fossero state irrogate soltanto alla societa’, come si doveva desumere nella parte dispositiva del provvedimento e non anche nei confronti della persona dell’opponente, dovendo i riferimenti in proposito contenuti nella parte motiva interpretarsi non come ingiunzione ma come determinazione delle predette sanzioni. Pertanto, non si era inteso rinunciare alla pretesa di merito, essendosi soltanto riconosciuto che, in mancanza di alcuna ingiunzione, tale pretesa non era attuale nei confronti dell’opponente: i Giudici avevano omesso qualsiasi motivazione laddove avevano ritenuto che il T. fosse privo di interesse a coltivare l’opposizione. L’adesione alla eccezione sollevata da controparte avrebbe semmai integrato una rinuncia agli atti del giudizio che il difensore privo di mandato ad hoc non avrebbe potuto formulare.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell’art. 84 c.p.c., deduce che qualora si ritenesse che nella specie vi fosse stata rinuncia alla domanda da parte del difensore, la stessa sarebbe invalida per la mancanza di procura speciale, in quanto il difensore non puo’ compiere atti che comportano la disposizione del diritto se non abbia avuto espressamente il potere.

I motivi – che, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente – sono fondati.

La decisione impugnata ha ritenuto che, con la dichiarazione del difensore che aveva aderito alla eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’opponente, questi aveva rinunciato alla domanda, avendo affermato che in tal modo l’ingiunzione assumeva carattere definitivo anche nei confronti del T. e che era ormai cessata la materia del contendere. Tale convincimento e’ erroneo: a) l’adesione all’eccezione della controparte integrava la rinuncia a coltivare l’opposizione avverso un provvedimento che non era stato emesso nei confronti dell’opponente ma- non proprio in considerazione della natura meramente processuale dell’eccezione – non poteva comportare alcuna rinuncia in ordine alla pretesa di merito nei confronti dell’opponente che non era stata azionata con l’ingiunzione; b) l’adesione all’eccezione avrebbe semmai dovuto essere intesa come rinuncia all’opposizione avverso l’ingiunzione emessa nei confronti della FINECO GROUP s.p.a. ed in tal senso e in tali limiti poteva eventualmente ritenersi legittima l’inammissibilita’ dell’opposizione per carenza di interesse; c) peraltro la rinuncia agli atti del giudizio postulava il mandato ad hoc che nella specie non era stato conferito al difensore; d) questi in ogni caso non avrebbe potuto rinunciare alla domanda in mancanza di procura speciale che conferisse al procuratore il potere di disporre del diritto. Premesso dunque che nessun effetto era riconducibile all’adesione manifestata dal difensore all’eccezione di controparte, la Corte avrebbe dovuto esaminare e decidere la questione circa la sussistenza o meno della legittimazione dell’opponente e, in caso di esito positivo, anche il merito della proposta opposizione.

Il decreto va cassato con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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