Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12522 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6786/2019 r.g. proposto da:

W.E. (cod, fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Marta di

Tullio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,

Via Faà Di Bruno n. 15;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, depositata in

data 14.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/2/2020 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da W.E., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 21.7.2017 dal Tribunale di Perugia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato in Nigeria e di provenire da Agbor, nel Delta State; 2) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè figlio di un esponente della setta chiamata “red dragon” e del quale avrebbe dovuto prendere il posto dopo la morte; 3) di essere riuscito ad evitare, con la sua fuga, il rito di iniziazione alla setta, rito che avrebbe dovuto celebrarsi con due teste umane; 4) di essere, dunque, fuggito da Abuja e di aver raggiunto l’Italia, passando per la Libia.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto e perchè comunque le ragioni poste alla base della decisione di emigrare erano di carattere privato; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito allo stato di provenienza del richiedente (Delta State), collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, in assenza di allegazioni sulla condizione di vulnerabilità del richiedente, che aveva solo dedotto una generica situazione di pericolosità del paese di provenienza.

2. La sentenza, pubblicata il 14.12.2018, è stata impugnata da W.E. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 della Direttiva procedure 2013/32 UE, art. 16, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e 14, lett. b.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Già il primo motivo è inammissibile.

Va subito evidenziato come, in relazione alle doglianze avanzate sul contestato diniego della richiesta protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, il motivo non aggredisca la ratio decidendi posta a sostegno della motivazione impugnata, e cioè l’affermata non credibilità del racconto. Se a ciò si aggiunge che la censura non indica neanche ove, nell’atto di appello, fosse stata allegata la questione della richiesta di aiuto statale a fronte dell’asserita persecuzione personale subita, allora ben si comprende come non. possa qui venire in rilievo, neanche astrattamente, il profilo dell’agente di danno privato”, e ciò proprio in ragione della genericità di allegazione delle censure.

4.2 Il secondo motivo è inammissibile, anche in tal caso, in ragione della sua evidente genericità, posto che la censura non chiarisce ove fosse stata dedotta la questione della richiesta di aiuto alle autorità statali, a fronte del dedotto pericolo di persecuzione da parte della sopra indicata setta.

4.3 Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, perchè si compone solo di generiche doglianze in ordine al diniego della richiesta protezione umanitaria, doglianze che, tuttavia, non colgono anche, in tal caso, la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui da ultimo in esame, fonda la sua decisione di rigetto della richiesta protezione sull’affermata circostanza della genericità di allegazione del richiedente, che aveva dedotto solo profili di rischio collegati alla condizione interna del paese di provenienza, senza alcuna deduzione sulla sua condizione di vulnerabilità.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA