Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12522 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. II, 21/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 21/05/2010), n.12522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8764-2005 proposto da:

ELITALIANA SPA in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FAISIELLO 55,

presso lo studio dell’avvocato SCOCA FRANCO GAETANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato COLAGRANDE ROBERTO;

– ricorrente –

contro

ENAC – ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/2004 del GIUDICE DI PACE di PESCARA,

depositata il 27/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2020 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato COLAGRANDE Roberto, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile accertava che il (OMISSIS), in occasione di un intervento di soccorso di eliambulanza, l’elicottero A 109 Marche I-TOLU, di proprietà della società Elios s.r.l., in locazione alla società Free Air titolare della licenza di esercizio, ma utilizzato dalla società Elitaliana e pilotato da un dipendente di quest’ultima, aveva durante la fase di decollo urtato il muro di cinta del parcheggio adiacente al campo sportivo; il predetto Ente emetteva,quindi, nei confronti dalla società Elitaliana ordinanza-ingiunzione con cui le erano comminate sanzioni amministrative: 1) per avere omesso, in violazione del D.M. 18 giugno 1981, art. 16, n. 2, lett. d) e art. 55 di comunicare all’ENAC l’incidente de quo; 2) per avere, in violazione dell’art. 791 c.n. nonchè del D.M. 18 giugno 1981, artt. 16, 19 e 55 effettuato attività di eliambulanza senza le prescritte autorizzazioni amministrative.

Con sentenza del 10 febbraio 2004 il Giudice di Pace di Pescara rigettava l’opposizione proposta dalla società Elitaliana avverso la predetta ingiunzione.

Secondo quanto accertato dal Giudicante, in occasione dell’incidente de quo la società Elitaliana, che espletava servizio di eliosoccorso in virtù di appalto affidatole dalla Regione, aveva utilizzato un velivolo risultato di proprietà della società Elios s.r.l. dato in locazione alla società Free Air s.r.l., titolare della licenza di esercizio e pilotato da un dipendente della società opponente. Il Giudicante, nel ritenere provata la responsabilità dell’opponente per non avere ottemperato agli obblighi imposti dal decreto al titolare della licenza di servizio di aereo non di linea, affermava che la Elitaliana, nella indiscutibile qualità di titolare della detta licenza, aveva violato l’obbligo di denuncia immediata, dovendo la norma trovare applicazione anche nel caso in cui, come nella specie, il titolare della licenza sia incorso nel fatto durante l’utilizzazione di un aeromobile per il quale non aveva regolare autorizzazione di esercenza ex art. 874 c.n.. D’altra parte, anche la rado della norma citata, volta a garantire la perfetta efficienza non solo dei mezzi ma anche del personale di volo, dimostrava l’assurdità della tesi dell’opponente, secondo cui soggetto tenuto a alla denuncia è l’esercente di diritto del velivolo. Ugualmente sussisteva l’altra violazione, essendo risultato che la predetta non era in possesso delle autorizzazioni amministrative prescritte per l’attività di eliambulanza.

Le sanzioni erano ridotte nel complessivo importo di Euro 6.000,00.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la soc. Elitaliana sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente sul rilievo che lo stesso non era stato notificato nel domicilio legale presso l’Avvocatura dello Stato: non essendo l’Ente convenuto costituito nel giudizio di merito attraverso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi della L. n. 689 del 1981 il ricorso è stato correttamente notificato alla parte (peraltro, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, non poteva ritenersi validamente costituito per l’Ente l’avv. Sabatini in quanto risultato privo di idonea procura). Al riguardo, è appena il caso di ricordare che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23 le previsioni del secondo e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all’opponente ed all’autorità che ha emesso l’ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l’autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorità sia un’amministrazione dello Stato, comportano una deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1 sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all’Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l’autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al secondo comma del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura (S.U. 599/199; 14279/2007).

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione del D.M. 18 giugno 1981, artt. 16, 19 e 55, artt. 791 e 874 c.n. anche in relazione ai principi di cui alla L. n. 689 del 1981 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la decisione gravata laddove, dopo avere ritenuto che l’obbligo di cui all’art. 16 del citato Decreto è imposto a carico del titolare di licenza di servizio e che la ricorrente rivestiva la qualità di titolare di simile licenza, aveva poi affermato che, a maggior ragione, era tenuta ad assolvere al suddetto obbligo la predetta che non aveva regolare autorizzazione di esercenza; la norma citata individuava quale destinatario il titolare di licenza di esercizio del volo, mentre nella specie era pacifico che l’attuale ricorrente non lo era, posto che il soggetto autorizzato era la soc. Free Air s.r.l., locataria del mezzo di proprietà della soc. Elios s.r.l..

Nel ritenere estensibile all’esercente di fatto il regime sanzionatorio in materia di esercizio di licenze, la sentenza aveva violato i principi di legalità, tassatività e divieto di applicazione analogica dei relativi precetti. L’errore di diritto commesso dal Giudicante nell’individuazione del soggetto passivo considerato dalla normativa in oggetto lo si ricavava anche dalla motivazione relativa alla violazione dell’art. 791 c.n., laddove la sentenza aveva fatto riferimento alla mancanza delle autorizzazioni amministrative, in tal modo confondendo la questione dell’esercenza dell’elicottero (rimasta nella titolarità della Free Air) con quella della riferibilità di un determinato volo al soggetto che eventualmente ne abbia usufruito: le uniche contestazioni – nei confronti di essa ricorrente -avrebbero potuto riguardare, sul piano negoziale, il rapporto relativo all’appalto intercorso con la Regione; il sintomo più evidente del vizio denunciato lo si traeva proprio dalla lettura dell’art. 791 richiamato dal Giudice, laddove tale norma sanziona la cessione del servizio in carenza della prescritta autorizzazione, ma tale illecito avrebbe potuto essere ascritto al titolare della licenza.

Il motivo va soltanto in parte accolto.

1. Deve ritenersi, infatti, fondata la censura limitatamente all’illecito contestato per la inosservanza dell’obbligo di denuncia del sinistro di cui al D.M. 8 giugno 1981, art. 16, n. 2, lett. d..

Tale norma stabilisce gli obblighi che il titolare della licenza, rilasciata previa verifica dei requisiti prescritti per l’abilitazione al volo, assume sottoscrivendo l’opposito disciplinare in cui sono indicati i comportamenti che il titolare si deve impegnare ad osservare relativamente alle modalità di esercizio, fra i quali vi è anche l’obbligo di denuncia di qualsiasi incidente di volo (del n. 2, lett. d)). L’art. 55 dello stesso prevede che ai titolari delle licenze indicate all’art. 1 sono applicabili le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 16 citato.

Dunque, il soggetto che è tenuto ad osservare gli obblighi relativi alle modalità di esercizio della licenza ed è il destinatario delle sanzioni derivanti dalla loro inosservanza deve essere individuato esclusivamente nell’esercente abilitato al volo, essendo quest’ultimo colui con il quale si è instaurato il rapporto con la pubblica amministrazione che al medesimo può e deve necessariamente rivolgersi relativamente alla violazione delle prescrizioni imposte al titolare della licenza: pertanto, sotto il profilo in esame, non assume alcuna rilevanza la circostanza che esercente di fatto dell’aeromobile sia un soggetto diverso dal titolare della licenza.

D’altra parte, l’abusiva cessione dell’esercizio (perchè non debitamente autorizzata) – che costituisce essa stessa illecito- non può costituire causa di esonero dagli obblighi imposti dall’art. 16 al titolare della licenza, perchè altrimenti verrebbe oltretutto giustificata tale condotta. Non può condividersi la tesi sostenuta dalla resistente la quale ha invocato le disposizioni di cui agli artt. 874, 876 e 877 c.n. per sostenere che assumerebbe rilevanza l’assunzione di fatto dell’esercizio dell’aeromobile, di cui può essere sempre data la prova e che nella specie era stata fornita alla stregua delle dichiarazioni rese dal Comandante del velivolo.

Occorre osservare in primo luogo che, ai sensi dell’art. 874 c.n. citato, chi assume l’esercizio di un aeromobile deve farne preventiva dichiarazione al direttore dell’aeroporto; ai sensi dell’art. 876 c.n. cit., in mancanza della predetta dichiarazione di esercente debitamente resa pubblica , si presume esercente il proprietario fino a prova contraria. Va ancora considerato che, ai sensi dell’art. 878 c.n., l’esercente è responsabile per i fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante.

Il combinato disposto delle norme citate consente, a tutela del proprietario, di superare la presunzione di coincidenza fra proprietà ed esercizio stabilita dall’art. 876 c.n. e la conseguente responsabilità che ne deriverebbe ai sensi del citato art. 878 c.n.:

il proprietario ha l’onere di fornire la prova di non essere l’esercente autorizzato, dimostrando che sia altri il soggetto titolare della licenza. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura, la norma non da rilevanza all’assunzione di fatto dell’esercizio dell’aeromobile, consentendo anzi la prova che titolare ture dell’esercizio (perchè munito di regolare licenza) è un soggetto diverso dal proprietario.

2. Deve, invece, ritenersi infondata la censura relativamente all’altra violazione che è stata contestata all’opponente per avere esercitato il servizio di eliambulanza senza le prescritte autorizzazioni amministrative.

Al riguardo va precisato che, secondo gli accertamenti di fatto compiuti dal Giudice di Pace, l’opponente è stato considerato l’esercente di fatto del servizio di trasporto, avendo la sentenza evidenziato che pilota del velivolo era un dipendente della predetta società .L’illecito al riguardo addebitato alla ricorrente aveva ad oggetto l’esercizio di attività di eliambulanza senza le prescritte autorizzazioni ed è stato correttamente addebitato al soggetto che in concreto quell’attività illecitamente aveva effettuato secondo la ricostruzione compiuta dal Giudice di merito nell’ambito dell’indagine di fatto al medesimo riservata.

La sentenza va parzialmente cassata con rinvio, anche per le spese relative alla presente fase, al Giudice di Pace di Pescara in persona di altro magistrato, essendo l’opposizione proposta dalla ricorrente rivelatasi fondata limitatamente all’illecito di cui al D.M. 18 giugno 1981, art. 16 punto 2) lett. d).

Il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “Ai sensi del D.M. 18 giugno 1981, artt. 16 e 55 deve individuarsi esclusivamente nell’esercente abilitato al volo in virtù di licenza, al quale la pubblica amministrazione può e deve rivolgersi per le relative violazioni, il soggetto che è tenuto ad effettuare la denuncia del sinistro di cui al citato art. 16, n. 2, lett. d) ed è il destinatario della sanzione derivante dalla sua inosservanza”.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese relative alla presente fase, al Giudice di Pace di Pescara in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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