Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12522 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 17/06/2016), n.12522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23756-2013 proposto da:

ASSOCIAZIONE CODACONS (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, Avv. U.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO VITI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIOI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4743/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2012 R.G.N. 7257;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’Associazione CODACONS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 31 ottobre 2003, con la quale era stata accolta, per l’importo di Euro 5.000,00, la domanda avanzata da G.M. di condanna dell’Associazione al risarcimento dei danni a lui derivati dalla diffusione di un volantino (in occasione di un convegno tenutosi a (OMISSIS), in materia di effetti sulla salute della esposizione ai campi elettromagnetici), nel quale erano contenute frasi ed affermazioni ritenute diffamatorie e comportanti – secondo il Tribunale – un attacco personale, gratuito ed ingiustificato, facendo apparire l’attore (dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità) interessato personalmente a sostenere tesi scientifiche per fini diversi da quelli istituzionali e professionali.

Si costituiva l’appellato G. chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale per la condanna dell’Associazione al risarcimento del danno nella misura di Euro 25.000,00, ovvero nella misura di giustizia e comunque in misura maggiore di quella liquidata in primo grado.

1.2.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 10 ottobre 2012, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile l’incidentale, condannando l’appellante principale al pagamento dei due terzi delle spese del grado, con compensazione del terzo restante.

2.- Contro questa sentenza l’Associazione CODACONS propone ricorso con quattro motivi.

L’intimato G.M. non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo la ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 51, 595, 596 e 596 bis c.c. e art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 2, 3 e 21 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè la Corte di merito sarebbe incorsa in errore nel ritenere che il comportamento ascritto al sodalizio ricorrente non fosse riconducibile al legittimo esercizio del diritto di critica e dunque non fosse meritevole dell’applicazione della scriminante dell’art. 51 c.p..

La ricorrente, richiamata la giurisprudenza sul punto, sottolinea come i fatti esposti nel volantino oggetto di giudizio fossero senz’altro veri, in quanto non smentiti dall’interessato, e come, data questa verità storica, la circostanza che la narrazione di essi fosse associata all’espressione di un giudizio “fortemente critico nei confronti del G.” avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a ritenere il legittimo esercizio del diritto di critica.

1.1.- Col secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Omesso esame del contenuto letterale del volantino, perchè la Corte d’Appello, piuttosto che su questo contenuto concreto, avrebbe fondato la decisione su “una attività ideativa soggettiva del contenuto stesso”.

2.- I motivi vanno esaminati congiuntamente perchè pongono la questione dell’applicazione della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica.

Il primo è infondato; il secondo inammissibile.

Prendendo le mosse da quest’ultimo, è sufficiente rilevare che investe un accertamento in fatto, facendo assurgere quello che è l’oggetto dell’accertamento – vale a dire il contenuto del volantino-

a “fatto”, il cui esame sarebbe stato omesso, sì da inficiare la motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Trattasi di censura che, in primo luogo, urta con l’interpretazione da darsi a questa norma – introdotta dalla D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. nella L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis perchè la sentenza è stata pubblicata il 1 ottobre 2012) – come relativa al fatto storico, principale o secondario, ma comunque decisivo, che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare, perchè discusso dalle parti, onde pervenire a diverse conclusioni (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14), laddove il motivo di ricorso finisce per evidenziare un profilo di insufficienza. della motivazione, non più censurabile in sede di legittimità.

Comunque, l’assunto della ricorrente è quello per cui il giudice di merito si sarebbe dovuto fermare all’esame del contenuto letterale del documento “senza attribuire al testo significati che non gli sono propri, frutto di congetture ed apprezzamenti personali”. Evidente è l’errore in diritto che permea l’assunto, ed il ragionamento che segue, fondati sulla pretesa che il giudice di merito prescinda dall’intero contesto nel quale le espressioni letterali si collocano, limitandosi alla valutazione del singolo dato semantico.

Nel valutare il contenuto complessivo del documento, la Corte di merito non solo ha fornito una motivazione completa del ragionamento seguito, ma si è uniformata ai principi costantemente enunciati da questa Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa.

2.1.- Per tale ragione, è altresì infondato il primo motivo di ricorso, che attiene essenzialmente al requisito della continenza.

Questo, in tema di diritto di critica, si atteggia non solo come correttezza formale delle espressioni adoperate, ma anche come corretta manifestazione delle proprie opinioni rispetto ai fatti oggetto di critica, che, pur se soggettivamente interpretati (e non solo narrati, come è invece per l’esercizio del diritto di cronaca), non debbono perciò essere manipolati nè alterati quanto alla loro corrispondenza al vero, anche soltanto putativa (cfr. Cass. n. 7847/11). In ogni caso le opinioni espresse riguardo ai fatti esposti devono essere strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e non risolversi in un’aggressione gratuita e distruttiva della reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass. n. 12420/08). Orbene, l’aggressione all’altrui reputazione non scriminata dal diritto di critica, e perciò fonte di responsabilità, si riscontra anche qualora vengano adoperate espressioni in sè non offensive, ma si abbia l’accostamento allusivo di fatti ed opinioni, che non consenta di distinguere gli uni dalle altre, tanto da finire per alterare la portata ed il significato dei primi, al fine di corroborare surrettiziamente le seconde.

La rilevanza del criterio dell’allusività, nell’accertamento del carattere diffamatorio di uno scritto, è da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza, penale e civile, come necessaria verifica del rapporto di interazione tra testo e contesto, giacchè l’evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perchè il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio (cfr. Cass. pen. n. 9839/08 e n. 37124/08, nonchè, tra le altre, Cass. civ. n. 18174/14, in vicenda analoga alla presente, anche quanto ai fatti accaduti ed ai soggetti coinvolti).

2.2.- Venendo al caso di specie, data per non contestata la verità degli episodi richiamati nel volantino (la presenza del prof. G. alla riunione della Conferenza Stato Regioni, mentre si discuteva la proposta di modifica del decreto interministeriale per la tutela dall’elettrosmog; la partecipazione del prof. G. quale componente del comitato scientifico di un convegno tenuto dall'(OMISSIS) sui campi elettromagnetici, sponsorizzato da Omnitel e Tim; la partecipazione del prof. G. a convegni e congressi con la popolazione viterbese in occasione della costruzione della stazione per Comunicazioni Satellitari in loc. (OMISSIS) del comune di (OMISSIS); la sovvenzione da parte della Motorola in favore dell’associazione AIRP, di cui faceva parte il prof. G.), assumono rilievo, ai fini del giudizio di offensività non scriminata dal diritto di critica, la modalità espositiva ed il collegamento attuato nel volantino tra i fatti predetti, nonchè il significato attribuito, anche implicitamente, dall’Associazione autrice dello scritto a ciascun episodio ed al ruolo svolto dal soggetto che si assume diffamato. In sintesi, rileva il detto criterio dell’allusività, ma non solo.

2.2.1.- Infatti, per un verso, la Corte d’Appello, nel confermare la decisione di primo grado e le sue ragioni, ha escluso il diritto di critica, reputando -tenuto conto del contenuto complessivo del volantino e dei toni adoperati nel riportare i fatti- che il fine perseguito dall’Associazione consumeristica non fosse quello di criticare le opinioni ed i comportamenti del prof. G., ma quello di screditare “la figura ed il ruolo dell’appellato”. La sentenza evidenzia come il volantino abbia avuto ad oggetto direttamente quest’ultimo, non mediante la critica delle tesi scientifiche o degli episodi in sè considerati, ma mediante l’accusa “ingiustamente” (rectius, ingiustificatamente) rivoltagli “di sostenere tesi scientifiche per interessi propri, correlati a quelli di società della telefonia mobile e contrari al diritto alla salute dei cittadini”.

La valutazione è conforme ai principi sopra richiamati, nonchè a quello per il quale va escluso il requisito della verità oggettiva quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false (cfr. n. 25157/08 e n. 18174/14 cit.). Non colgono nel segno le contestazioni della ricorrente circa l’importanza “affievolita” del requisito della verità in caso di esercizio del diritto di critica, atteso quanto detto sopra riguardo alla necessaria ricorrenza anche della verità dei fatti posti a fondamento della critica; nè rileva il diritto di informare riconosciuto all’Associazione CODACONS, anche in ragione dei suoi fini statutari (su cui, tra le altre, Cass. n. 482/09, richiamata in ricorso), poichè trattasi di scopo che, non solo non è stato fatto oggetto di esame nel merito, ma esula dalla deduzione, posta a fondamento del ricorso, dell’esercizio del diritto di critica.

2.2.2.- Per altro verso, la Corte d’Appello ha posto l’accento su un ben determinato passaggio del volantino interamente riportato in motivazione (laddove la Corte evidenzia che “si qualifica in termini del tutto offensivi” l’attività del G., quale componente per conto del Ministero della Sanità del gruppo di lavoro interministeriale istituito con decreto del 2.6.1997, dove nel volantino è detto “è riuscito prima ad essere essenziale per l’individuazione dei limiti dei rischi cancerogeni individuati da 3 a 6 V/m, partoriti poi da un documento congiunto I.S.P.E.S. – I.S.S. e solo pochi giorni più tardi è stato l’eminenza grigia di un golpe scientifico che ha sacrificato il valore più cautelativo di 3 V/m, con evidente vantaggio per l’industria”). Il giudice di secondo grado ha considerato l’affermazione in sè e per sè diffamatoria, a prescindere quindi dalla possibilità di collegamento con gli episodi specifici su cui tanto si insiste in ricorso.

Questo giudizio di offensività, oltre ad essere espressione di un apprezzamento riservato al giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass. n. 20139/05, n. 3284/06, n. 690/10) nella specie adeguatamente motivato (anche mediante il riferimento all’importanza del tema in discussione ed alla gravità delle affermazioni diffamatorie), non è fatto peraltro oggetto di censura specifica nè col primo nè col secondo mezzo.

I primi due motivi di ricorso vanno perciò rigettati.

3.- Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2059 c.c.; violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., perchè la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere il danno in re ipsa, laddove la liquidazione del danno non patrimoniale per illecito aquiliano postula che l’istante deduca e dimostri la lesione concretamente subita in correlazione causale con il comportamento illecito ed il pregiudizio concretamente subito in conseguenza della lesione. Nel caso di specie il prof. G. si sarebbe limitato ad affermare che la condotta del CODACONS aveva generato un enorme pregiudizio alla sua reputazione, da lui vissuto con particolare intensità e sofferenza, senza però allegare a queste dichiarazioni gli elementi costitutivi del danno alla reputazione, come avrebbe dovuto fare alla stregua della giurisprudenza richiamata e riportata in ricorso.

3.1. – Il motivo è infondato.

I principi di diritto cui questa Corte ha improntato le proprie decisioni in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione sono quelli per i quali essa presuppone una valutazione necessariamente equitativa (cfr., da ultimo, Cass. n. 25739/14) e perciò non è censurabile in cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione (Cass. n. 50/09, n. n. 8213/13) e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza (cfr. Cass. n. n. 4706/14, in motivazione) ovvero 1529/10, n. 12318/10, l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (cfr. Cass. n. 13066/04, n. 23304/07). Nessuna di tali eccezioni si riscontra nel caso di specie.

E’ vero che in motivazione si afferma che in quanto si realizza una perdita indicata dall’art. 1223 c.c., “il danno è in re di tipo analogo a costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore non patrimoniale della persona umana”. Tuttavia, si tratta di affermazione che non sorregge la decisione di riconoscimento e di liquidazione del danno non patrimoniale. Piuttosto essa è posta a conclusione di un ragionamento che si fonda sui diversi elementi di fatto del caso concreto (alto incarico ricoperto dal prof. G. presso l’Istituto Superiore della Sanità e circostanze nelle quali venne diffuso il volantino – queste ultime, non contestate dalla ricorrente, nè in sè, nè quanto alle fonti dell’accertamento in sede di merito), per trarre da essi la conclusione che la lesione del “valore non patrimoniale della persona umana” (come definito in sentenza), non è solo di tipo interiore (idoneo quindi a produrre un “danno morale soggettivo”, così pure definito in sentenza) ma incide su altri aspetti della persona umana, quale la reputazione.

L’affermazione del “danno In re ipsa” rafforza e valorizza la qualificazione (compiuta dal primo giudice e confermata dal secondo) dell’evento di danno come diffamatorio e produttivo di danni risarcibili (cfr., Cass. n. 18174/14).

Tuttavia, è questo evento che il giudice d’appello ha esaminato per verificarne l’idoneità a produrre danni-conseguenza giungendo ad individuare questi ultimi, non solo in sofferenze di tipo interiore, ma anche in pregiudizi all’immagine ed alla reputazione in ambito professionale – e, nel caso di specie, anche istituzionale -, sulla base di elementi di fatto atti ad integrare e supportare la prova presuntiva.

In ciò, la sentenza – malgrado l’improprio riferimento al danno in re ipsa – è conforme al criterio ermeneutico per il quale il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. ord. n. 21865/13); fermo restando che la prova di tale danno può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 24474/14 tra le altre), assumendo, a tal fine, come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (cfr. Cass. n. 18174/14 cit., in motivazione).

Il motivo va perciò rigettato.

4.- Col quarto motivo si deduce violazione dell’art. 6 del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, per censurare sia il rigetto del motivo di appello concernente la misura delle spese del primo grado sia la liquidazione delle spese del secondo grado, poste a carico della ricorrente in quanto soccombente in entrambi i gradi.

Secondo la ricorrente, la sentenza è erronea nella parte in cui ha reputato la causa di valore indeterminato ai fini della liquidazione delle spese di lite, mentre, per l’individuazione dello scaglione di riferimento, avrebbe dovuto tenere conto dell’importo di Euro 5.000,00, liquidato dal Tribunale accogliendo la domanda di risarcimento.

4.1.- Il motivo è inammissibile.

Sebbene l’affermazione contenuta in sentenza non sia conforme al disposto del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, comma 1, la ricorrente avrebbe dovuto supportare la denuncia della violazione di legge con elementi di fatto atti a rendere la censura specifica ed idonei a dimostrare l’interesse ad impugnare la liquidazione delle spese del primo e del secondo grado.

Questo interesse sussiste ogniqualvolta la liquidazione in concreto effettuata ai danni della parte soccombente sia superiore ai massimi tariffari o comunque violi le tariffe dello scaglione che la parte impugnante assume avrebbe dovuto essere preso a riferimento, pervenendo ad una liquidazione di maggior importo rispetto a quella asseritamente corretta.

In proposito, va ribadito che, quanto alle spese di lite, possono essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. n. 3651/07, n. 14542/11).

Dai principi appena enunciati, si trae il corollario che, nel caso in cui la parte soccombente lamenti che l’erronea applicazione delle tariffe professionali da parte dei giudici di merito abbia comportato una liquidazione in eccesso rispetto alla tariffa massima di riferimento, deve indicare, per l’ammissibilità del ricorso, i diritti e gli onorari (oggi, i compensi) che avrebbero potuto essere liquidati in favore della parte vincitrice, tenuto conto dello scaglione considerato corretto (cfr. Cass. n. 18086/09).

La ricorrente si è invece limitata a denunciare l’erronea affermazione in diritto, così svolgendo una censura del tutto generica e perciò inammissibile.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perchè l’intimato non si è difeso.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis del cit. D.P.R., art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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