Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12522 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12522 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: VELLA PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 11470-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro

2015
135

CIEGI SRL;

– intimatct, Nonché da:
CIEGI SRL in persona dell’Amministratore Unico pro
tempore,

ettivamente domiciliato in ROMA VIA

Data pubblicazione: 17/06/2015

” BEETHOVEN 52, presso lo

studio dell’avvocato RITA

IMBRIOSCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANGELO CIAVARELLA giusta delega in calce;
– controricorrente incidentale contro

– intimatokavverso la sentenza n. 22/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata 111/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA;
udito per il controricorrente l’Avvocato CIAVARELLA
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

.,.

-v

RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate notificava in data 12.5.2005 alla società “CIEGI s.r.l.”
un avviso di accertamento con cui determinava un maggior reddito Imponibile a
fini Irpeg, Irap ed Iva, per l’anno di imposta 2001, di C 124.443,50.
L’accertamento scaturiva dal mancato perfezionamento della definizione
automatica dei redditi ex art. 9, comma 3-bis, L. n. 289/02 per gli anni di
imposta 1997-2002 poiché il contribuente, risultato congruo rispetto agli studi di
settore nel 2001, ma munito di un “indice di rotazione” non coerente con i limiti

ciascuna annualità la somma di C 700,00 in luogo di quella versata di e 500,00.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva solo parzialmente il
ricorso, proposto dalla società contribuente per difetto di motivazione dell’avviso,
erroneità del metodo induttivo seguito ed inesistenza dei pretesi maggiori ricavi,
riducendo questi ultimi ad C 41.058,00.
La sentenza di primo grado veniva impugnata sia dalla società, con appello
principale mirato alla riproposizione di tutte le originarie censure, sia dall’Agenzia
delle entrate, con appello incidentale contro la disposta riduzione dei ricavi.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello
incidentale ed accoglieva quello principale per carenza di motivazione dell’avviso.
Per la cassazione della sentenza n. 22/28/2009, depositata 1’11.2.2009,
l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo.
La società intimata ha resistito con controricorso e proposto a sua volta
ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso principale, implicitamente formulato in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., l’Agenzia delle
entrate lamenta l’erronea interpretazione e applicazione delle «norme contenute
negli artt. 3, L. n. 241/90 e 7 L. n. 212/00, che regolano, rispettivamente,
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in generale, nonché dei
provvedimenti tributari in particolare», rassegnando il seguente quesito di
diritto: «Dica codesta Suprema Corte se, in tema di motivazione degli avvisi di
accertamento, sia possibile per il giudice tributario (così come ritenuto dalla
C.T.R.) pretendere che l’Agenzia delle Entrate indichi in modo “puntiglioso” tutti
gli elementi presi a fondamento dell’accertamento stesso, a pena di invalidità
dello stesso; oppure se invece, l’art. 7 L. n. 212/00, in combinato disposto
all’art. 3 L. n. 241/90, debba essere interpretato, così come chiarito dalla
consolidata giurisprudenza di codesta Suprema Corte, nel senso di ritenere che
l’avviso di accertamento (avendo la funzione di delimitare l’ambito delle

Liti. 13/1/2015

n. 11470/09 R.G.

previsti per il settore commerciale di pertinenza, avrebbe dovuto versare per

gSENTE DA RWISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1916
ALL. 8. – r4. s
1.4. 131contestazioni proponibili dall’Ufficio in sede contenziosa e di mettere il
contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria per
approntare idonea difesa), sia adeguatamente motivato dall’Ufficio allorché rechi
la sola enunciazione del presupposto e dell’astratto criterio normativo in base al
quale viene determinato il maggior valore, con la conseguenza che erra il giudice
di merito che proceda ad annullare un avviso di accertamento solo per il fatto
che lo stesso non indica puntigliosamente tutti gli elementi presi a fondamento
dell’accertamento stesso».

l’avviso di accertamento sia stato annullato dal giudice d’appello per il solo fatto
di non aver “indicato puntigliosamente tutti gli elementi presi a fondamento
dell’accertamento stesso”, non coglie la

ratio decidendi

della decisione

impugnata, la quale reca una lunga spiegazione delle ragioni per le quali
l’accertamento è stato ritenuto viziato ab origine da un difetto di motivazione.
2.1. In particolare, i giudici di secondo grado hanno osservato che l’Ufficio,
dopo aver dedotto l’esistenza di “un indice di rotazione non coerente con i limiti
previsti per il settore commerciale della società in oggetto”, non si è peritato di
chiarire cosa intendesse per “indice di rotazione”, quali fossero i limiti previsti
per il settore commerciale di pertinenza ed in cosa consistesse la non coerenza
del suddetto indice con quei limiti, con la conseguenza che l’intero accertamento
è risultava fondato, piuttosto che su fatti certi, su una “mera petizione di
principi, non suffragata da elementi idonei a mettere in grado il contribuente ad
esercitare con piena cognizione di causa la sua difesa”; la corte territoriale ha
altresì sottolineato che la pretesa non congruità dell’indice di rotazione poteva
semmai giustificare l’attività di accertamento, senza essere tuttavia sufficiente
ad esaurire la motivazione del suo atto conclusivo.
3. Il ricorso va quindi respinto, con assorbimento del motivo di ricorso
Incidentale condizionato, proposto dalla contribuente per falsa applicazione
dell’art. 39, d.P.R. n. 600/73 ed erroneità del metodo di ricalcalo di ricavi, sconti
e consumi interni, solo in ipotesi di accoglimento del ricorso principale.
4. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso
incidentale condizionato. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 7.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi)
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella amera di consiglio del 13 gennaio 2015.

2. Il motivo è inammissibile poiché, muovendo dall’erroneo assunto che

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