Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12522 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29892-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ASA SRL SERVIZI E TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE SAM MARTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4749/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per l’anno 2011 per l’indebita deduzione/detrazione di IRES, IVA, IRAP;

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate rilevando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica dei costi deducibili e nella specie la società contribuente ha dedotto e provato documentazione da cui si ricava l’importo, la ragione e la coerenza economica dei suddetti costi, mentre l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto provare che il contratto di servizi fosse simulato e dissimulasse una fornitura illecita di manodopera e nella specie l’Agenzia nulla ha provato convincentemente sia di rilevanza oggettiva che di carattere soggettivo.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi; la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 perchè la motivazione della sentenza sarebbe apparente e stereotipata;

con ii secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonchè del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e dell’art. 1655 c.c. perchè, una volta che l’Ufficio abbia fornito sufficienti elementi, anche solo indiziari, che le prestazioni fatturate dalla società fornitrice, sebbene formalmente qualificate come appalti di servizi, debbano in realtà ritenersi inesistenti in quanto dissimulanti dei contratti di fornitura illecita di manodopera, spetterebbe alla parte contribuente l’onere della prova della deducibilità dei costi;

ritenuto che il primo motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n, 22598 dei 2018);

ritenuto che tale motivo è infondato perchè la Commissione Tributaria Regionale ha fornito una motivazione sufficientemente chiara e ragionevole, osservando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica dei costi deducibili e nella specie la società contribuente ha dedotto e provato documentazione da cui si ricava l’importo, la ragione e la coerenza economica dei suddetti costi, mentre l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto provare che il contratto di servizi fosse simulato e dissimulasse una fornitura illecita di manodopera e nella specie l’Agenzia nulla ha provato convincentemente sia di rilevanza oggettiva che di carattere soggettivo: in tal modo la sentenza impugnata non elude il problema di stabilire a chi spetti l’onere della prova ma lo pone correttamente in capo alla parte contribuente per quanto riguarda l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi deducibili, mentre lo pone in capo all’Ufficio quanto alla simulazione del contratto di appalto di servizi e la relativa dissimulazione di un appalto illecito di manodopera;

ritenuto che il secondo motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte:

in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità (Cass. n. 15161 del 2020);

l’Amministrazione finanziaria, qualora invochi, ai fini della regolare applicazione delle imposte, la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, non è dispensata dall’onere della relativa prova, che, in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, fermo restando che la stessa deve riguardare non solo elementi di rilevanza oggettiva, ma anche dati idonei a rilevare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo, rìflettentisi sugli scopi perseguiti, in concreto dai contraenti (così statuendo, la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte dell’unico dato documentale certo, costituito da fatture per provvigioni relative ad un rapporto di procacciamento di affari, ha ritenuto non essere stata dimostrata l’asserita dissimulazione, tra le parti, di un contratto di commissione finalizzato ad evitare alla commissionaria la fatturazione ed il conseguente versamento dell’I.V.A. sulle cessioni operate in favore della committente: Cass. n. 1568 del 2014);

in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un’unità immobiliare, l’onere di fornire la prova che l’operazione è parzialmente (quanto al prezzo di vendita) simulata, spetta all’Amministrazione finanziaria, la quale adduca l’esistenza di maggiori ricavi, e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale), rimanendo a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato (Cass. n. 245 del 2014);

ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta correttamente ai suddetti motivi laddove, come già esposto a proposito del primo motivo di impugnazione, la sentenza impugnata ha approntato una corretta distribuzione dei rispettivi oneri probatori, osservando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica dei costi deducibili, affermando che nella specie a società contribuente ha dedotto e provato documentazione da cui si ricava l’importo, la ragione e la coerenza economica dei suddetti costi, mentre l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto provare che il contratto di servizi fosse simulato e dissimulasse una fornitura illecita di manodopera e nella specie l’Agenzia nulla ha provato convincentemente sia di rilevanza oggettiva che di carattere soggettivo: in tal modo la sentenza impugnata non elude il problema di stabilire a chi spetti l’onere della prova ma lo ha posto correttamente in capo alla parte contribuente per quanto riguarda l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi deducibili, evidenziando che tale onere è stato effettivamente assolto mediante esibizione di idonea documentazione, mentre lo ha posto in capo all’Ufficio quanto alla simulazione del contratto di appalto di servizi e la relativa dissimulazione di un appalto illecito di manodopera, evidenziando che tale onere non è stato assolto, avendo l’Agenzia solo lamentato la simulazione e la relativa dissimulazione, senza però essere riuscita a provarla;

ritenuto che, in questo quadro, le doglianze dell’Agenzia, volte a dimostrare la sufficienza degli indizi per ritenere provata la simulazione dell’appalto di servizi e la conseguente dissimulazione di un appalto illecito di manodopera, costituiscono doglianze di merito insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020);

ritenuto dunque che, infondati entrambi i motivi di impugnazione, conseguentemente il ricorso è infondato; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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