Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12522 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO

CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSCONI

CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato LAURITA LONGO

LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGETTI

ROBERTO, giusta mandato speciale alla lite in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

GI.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3205/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

13.10.09, depositata il 17/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Lucio Laurita Longo che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

– sì è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c. la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza del 26 maggio 1998 il Tribunale di Lecce – adito da G.F. nei confronti di G.G. – condannò il convenuto ad arretrare fino a cinque metri dal confine dal fondo dell’attore un manufatto che stava costruendo su un proprio limitrofo terreno.

Impugnata dal soccombente, la decisione fu confermata dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 15 febbraio 2000 rigettò il gravame.

Su ricorso di G.G., questa Corte cassò la sentenza di secondo grado, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, rilevando che il giudice a quo aveva mancato di dare risposta alla precisa e motivata istanza istruttoria dell’appellante, relativa alla rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, per ottenere una esatta misurazione dell’altezza della nuova costruzione, da effettuare senza tenere conto delle fondazioni e del piano di campagna risultato dallo scavo in corso.

Il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 11 dicembre 2009, in riforma della decisione del Tribunale, ha respinto l’originaria domanda di G.F., al quale erano subentrati i suoi eredi L. G. e Gi.Gi., e ha condannato questi ultimi al rimborso per intero delle spese per le due consulenze tecniche di ufficio espletate e per metà di quelle dei giudizi di primo, di secondo grado e di legittimità.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. L., in base a due motivi. G.G. si è costituito con controricorso. Gi.Gi. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Con il primo motivo di ricorso G.L. si duole di “vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata”, lamentando che la Corte d’appello, invece di limitarsi a svolgere il compito che le era stato demandato dalla sentenza di cassazione (l’individuazione dell’altezza del manufatto in questione), ha esteso il suo esame ad altri punti (“conformità alla concessione edilizia, modifica eventuale dell’immobile rispetto all’epoca di costruzione, ecc.”) sui quali si era formato il “giudicato formale e sostanziale”, compiendo un “riesame … nè irrilevante nè inifluente rispetto alla decisione finale cui è pervenuta”.

La censura appare manifestamente infondata, per l’assorbente ragione che la ricorrente non spiega come e perchè sulla decisione del giudice a quo possano aver influito argomenti diversi da quello che invece risulta averne costituito la unica ratio: l’accertamento compiuto dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di rinvio, che applicando correttamente i criteri di misurazione stabiliti dal regolamento edilizio allegato al piano di fabbricazione del Comune di Oliveto, ha verificato che il manufatto oggetto della causa è di altezza inferiore a quella al di sotto della quale lo stesso strumento urbanistico esime dall’obbligo del rispetto di distanze minime dal confine.

Con il secondo motivo di ricorso G.L., denunciando “difetto di ultrapetizione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, e comunque violazione o falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 385 c.p.c.”, sostiene che illegittimamente la Corte a”appello ha provveduto sulle spese di giudizio di tutti i precedenti gradi, mentre la sentenza di cassazione le aveva rimesso soltanto la pronuncia su quelle del giudizio di legittimità.

Neppure questa doglianza sembra accoglibile, poichè questa Corte, officiando il giudice di rinvio della pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, non lo ha privato del compito, che comunque doveva svolgere, di provvedere anche su quelle delle precedenti fasi (cfr., per tutte, Cass. 18 giugno 2003 n. 9783, 3 ottobre 2005 n. 19305).

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”;

– la ricorrente non si è avvalsa delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2; il difensore del resistente e il pubblico ministero, comparsi in camera di consiglio, hanno concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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