Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12521 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. II, 21/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 21/05/2010), n.12521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 4317/05 proposto da:

S.I.A. – SOCIETA’ ITALIANA AUTOMOBILI – P. IVA: (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante sig. S.C.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo

studio dell’Avv. Panariti Paolo che unitamente e disgiuntamente

all’Avv. Massimo Magli la rappresenta e difende come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Monte Zebio n. 30, presso l’Avv. Camici Giammaria, che

unitamente e disgiuntamente all’Avv. Luciano Barletta lo rappresenta

e difende come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

sul ricorso n. 6350/056 proposto da:

R.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Monte Zebio n. 30, presso l’Avv. Giammaria Camici, che

unitamente e disgiuntamente all’Avv. Luciano Barletta lo rappresenta

e difende come da procura a margine del controricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

S.I.A. – SOCIETA’ ITALIANA AUTOMOBILI – P. IVA: (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante sig. S.C.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo

studio dell’Avv. Paolo Panariti che unitamente e disgiuntamente

all’Avv. Massimo Magli la rappresenta e difende come da procura in

calce al ricorso;

– controricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

130 del 04.06.2004/28.01.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.03.2010 dal Pres. Dott. Antonino Elefante.

Sentito l’Avv. Domenico Calvetta, con delega dell’Avv. Paolo

Panariti, per la ricorrente e l’Avv. Luciano Barletta per il

controricorrente;

Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO Rosario

che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo motivo del

ricorso principale, assorbito il terzo, e per il rigetto del ricorso

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Prato accoglieva in parte la domanda dell’arch.

R.R. diretta ad ottenere dalla S.I.A. – Società Italiana Automobili – la somma di L. 240.532.722 a titolo di saldo per compenso professione per l’attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, nonchè di consulenza ed assistenza, in relazione alla costruzione di un edificio. Il Tribunale riconosceva dovuta la minore somma di L. 34.422.067.

La Corte d’appello di Firenze, adita in via principale dall’arch.

R. e in via incidentale della S.I.A., ritenuto che il professionista aveva svolto anche attività di direzione dei lavori, esclusa dal Tribunale, e ritenuto applicabile nel caso specifico l’art. 18 (incarico parziale, non completo) della tariffa professionale, dopo aver proceduto, sulla scorta della c.t.u., al ricalcolo dei conteggi, accoglieva per quanto di ragione l’appello principale, disatteso quello incidentale, e, in parziale riforma della decisione del Tribunale, condannava la S.I.A. al pagamento della residua somma di L. 65.563.766, pari a Euro 33.860,66, regolando le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza la S.I.A. ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi.

L’arch. R. ha resistito con controricorso, svolgendo altresì ricorso incidentale, al quale la S.I.A. ha replicato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti perchè relativi ad impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c).

1. Col primo motivo la ricorrente principale S.I.A. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 143 del 1949, artt. 15, 16 e 18 nonchè degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver la Corte d’appello da un lato affermato che l’arch. R. non aveva prestato la sua assistenza alla liquidazione dell’opera, dall’altro applicato ugualmente l’aliquota dello 0,07% relativa proprio alla liquidazione non eseguita.

Inoltre la Corte d’appello ha applicato l’art. 18 della tariffa di cui alla L. 2 marzo 1949, n. 143 senza che l’arch. R. avesse mai chiesto l’applicazione di tale norma, con conseguente ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

In realtà l’incarico conferito all’arch. R. era completo, ma il professionista, per sua inadempienza, non prestò l’assistenza anche al collaudo e alla liquidazione dell’opera. Essendo stato fin dall’inizio conferito un incarico completo e non parziale, andava applicato l’art. 16 della tariffa. Erroneamente la Corte d’appello ha applicato l’art. 18 con la maggiorazione ivi prevista.

2. Con il secondo motivo la S.I.A., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, si duole della liquidazione delle spese di giudizio effettuata in base ad uno scaglione superiore rispetto a quello che doveva essere applicato.

1^) Col primo motivo il ricorrente incidentale R. denuncia violazione per errata e/o omessa applicazione della L. n. 143 del 1949, artt. 15, 16 e 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente censura l’impugnata sentenza laddove afferma che, non avendo l’architetto R. prestato la sua assistenza anche al collaudo e alla liquidazione dell’opera, andava applicato l’art. 18 della tariffa. In realtà bisognava applicare l’art. 15 in relazione all’art. 16, il quale testualmente stabilisce che “Gli onorari dell’art. 15 sono dovuti integralmente quando l’opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento e alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell’adempimento dell’intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate dall’art. 19, semprechè la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20”. Come nel caso specifico poichè le aliquote per il collaudo e la liquidazione previste nella tabella B sono rispettivamente 0,03 e 0,07, per un totale 0,10, inferiore a 0,20.

Pertanto, sostiene il ricorrente, a parte il fatto che l’arch.

R. avrebbe prestato assistenza al collaudo e alla liquidazione, mentre non avrebbe fatto (eseguito) il collaudo perchè ciò non gli competeva in base all’art. 19 della tariffa, la Corte d’appello, in applicazione dell’art. 16, correttamente interpretato, doveva riconoscere che gli onorari erano dovuti integralmente, per cui il consuntivo lordo doveva essere moltiplicato per 1 e non per 0,97, non dovendo subire alcuna detrazione di sorta (neppure dell’aliquota 0,03 per il collaudo).

Infine il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia considerato il consuntivo pari a L. 4.860.149.217 invece di L. 6.147.065.317.

2^) Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione, per omessa applicazione, della L. n. 143 del 1949, artt. 13 e 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Motivazione contraddittoria in ordine alle spese di cui alla L. n. 143 del 1949, art. 6, lett. b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Violazione per omessa applicazione dell’art. 115 c.p.c., u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle spese generali di cui all’art. 13 della tariffa, assumendo che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il costo per il personale d’aiuto previsto dall’art. 6, lett. b) non era dimostrato, essendo agli atti la prova che l’arch. R. si era avvalso dell’opera del geom. D.P. “collaboratore di studio”, dovendo presumersi il pagamento di un corrispettivo. In ogni caso la norma (art. 13) prevede una liquidazione forfettaria che prescinde dalla prova del quantum dell’effettivo esborso.

A) Quanto dedotto con il primo motivo del ricorso principale e incidentale va accolto nei seguenti limiti.

E’ pacifico, come del resto ritenuto dalla stessa Corte d’appello, che all’arch. R. venne conferito fin dall’inizio un incarico completo, e non parziale: id est l’incarico cioè, di seguire l’opera in tutto il suo sviluppo dal progetto iniziale fino al compimento e alla liquidazione dei lavori.

In tal caso deve essere applicato il combinato disposto della L. 2 marzo 1949, n. 143, artt. 15 e 16 (tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto) (v. Cass. 30.7.2008, n. 20732; 15.7.2008, n. 19492; 30.3.2000, n. 3904).

Erroneamente la Corte d’appello ha applicato l’art. 18 della suddetta Legge, che riguarda la diversa ipotesi dell’incarico parziale, quando cioè le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell’opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l’incarico originario.

Con accertamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità perchè congruamente motivato, la Corte d’appello ha accertato che l’arch. R., nell’adempimento dell’incarico completo non ha eseguito due delle operazioni specificate dall’art. 19: l’assistenza al collaudo e la liquidazione dell’opera.

Ai sensi dell’art. 16 della tariffa gli “onorari dell’art. 15 sono dovuti integralmente … anche quando avviene che nell’adempimento dell’intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all’art. 19, semprechè la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20”.

La somma delle aliquote delle prestazioni (collaudo e liquidazione dell’opera, rispettivamente pari a 0,03, e 0,07) non effettuate dall’arch. R. raggiungono il valore 0,10. Poichè non è stato superato il valore prescritto di 0,20, trova applicazione il menzionato art. 16, in base al quale gli onorari, liquidati secondo il criterio stabilito dall’art. 15, sono dovuti integralmente al professionista.

Invero, avendo l’arch. R. effettuato più dell’80% delle prestazioni professionali dovute, ha diritto al 100% dell’onorario previsto dall’art. 15.

B) Il secondo motivo sia del ricorso principale che incidentale resta assorbito.

C) In conseguenza dell’accoglimento, nei limiti suddetti, del primo motivo di entrambi i ricorsi, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, la quale si conformerà al principio che: “Ove un ingegnere o architetto, in base ad incarico originario completo, presti la sua attività professionale consistente nell’assistenza all’intero svolgimento dell’opera – dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo e alla liquidazione – il calcolo del compenso dovuto va effettuato ai sensi della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 15 e calcolato in base alla percentuale (indicata nella tabella A) del consuntivo lordo previsto per la realizzazione A dell’opera stessa, anche nel caso in cui non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all’art. 19, semprechè la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20”.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo del ricorso principale e incidentale, assorbito il secondo motivo di detti ricorsi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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