Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12521 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GOBBI VITTORIO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 565/2009 del GIUDICE Di PACE di PINEROLO del

23.7.09, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SGROI

Carmelo, che nulla osserva sulla relazione ex art 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna il su indicato provvedimento col quale veniva respinto il suo ricorso avverso sanzioni amministrative del Codice della Strada.

Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 1981 pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso è stato, infatti, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

L’art. 26 del citato D.Lgs. ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 citato, comma 5) l’appellabilità. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinante pronunciate ed alle sentente pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).

1. Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione).

Parte ricorrente con la memoria tempestivamente depositata, in relazione al diverso regime di impugnazione applicabile alle pronunce del giudice di pace di inammissibilità per tardività, adottate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 o ai sensi dello stesso art., comma 5, deduce profili di illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge citata, nell’attuale formulazione, nella parte in cui non prevede che, se il giudice dell’opposizione dichiara inammissibile l’opposizione con sentenza ai sensi del comma 11, anche questa sia ricambi le cassazione, così come sarebbe, tale decisione, laddove assunta sotto forma di ordinanza ai sensi del comma 1, e ciò in riferimento all’art. 3 Cost. perchè per fattispecie identiche (giudizio di opposizione ritenuto inammissibile) si verrebbe a creare una disparità di trattamento, rappresentata dalla sottrazione ad un grado di giudizio (e, quindi, al giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 Cost.) con evidente compressione del diritto di difesa garantito dall’art. 24″.

La questione di costituzionalità, così come prospettata, ove relativa alla previsione della sotto posizione ad appello per le ipotesi di inammissibilità pronunciate ai sensi dei commi 5 e 11, non appare fondata posto che la legge ha introdotto un rafforzamento delle tutela e del diritto di difesa. Parimenti infondata è la prefigurata incostituzionalità se riferita alla mancata previsione dell’assoggettabilità all’appello della pronuncia di cui all’art. 23, comma 1 non apparendo irrazionale un trattamento diverso giustificato da una valutazione sommaria compiuta dal giudice senza il contraddittorio delle parti e limitatamente all’accertamento della tardività o meno della opposizione.

P.T.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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