Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12520 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5613-2019 r.g. proposto da:

A.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Serena Brachetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Perugia, Via XIV Settembre n. 69;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, depositata in

data 12.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/2/2020 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da A.I., cittadino nigeriano, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 29.3.2017 dal Tribunale di Perugia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Nigeria (Benin City) e di professare la religione cattolica; li) di essere stato costretto a fuggire dal paese di origine in seguito ad una lite familiare, dopo la morte del padre.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che si fondava su presunti atti di stregoneria compiuti da parte dei familiari del ricorrente; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c,in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito allo stato di provenienza del richiedente (Benin City), collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano.

2. La sentenza, pubblicata il 12.1.2019, è stata impugnata da A.I. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria, fuori termine.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 Direttiva Comunitaria n. 2005/85/CE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 dell’art. 156 c.p.c., comma 2, dell’art. 162 c.p.c., comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 2 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 10, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione apparente sui medesimi punti.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, ratificata con L. n. 722 del 1954, nonchè della L. n. 39 del 1990, art. 1, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ed ulteriormente dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, nonchè vizio di motivazione sui medesimi punti.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, ratificata con L. n. 722 del 1954, nonchè della L. n. 39 del 1990, art. 1 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ed ulteriormente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè per vizio di motivazione sui medesimi punti.

4. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, riguardante la condizione di vulnerabilità del ricorrente in relazione al sistema giudiziario nigeriano.

5. Con il quinto motivo il ricorrente articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 e vizio motivazionale in relazione alla valutazione delle condizioni di pericolosità interna della Nigeria.

6. Il sesto motivo declina vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e vizio argomentativo sempre in ordine al diniego della richiesta protezione umanitaria.

7. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

7.1 Il primo motivo è in realtà infondato.

7.1.1 In ordine alla mancata traduzione della relata di notifica del provvedimento della commissione, le censure si pongono in netto contrato con i principi affermati, in subiecta materia, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali – in tema di protezione internazionale dello straniero la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (Cass.Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012;Sez. 1, Ordinanza n. 16470 del 19/06/ 2019).

7.1.3 Va peraltro aggiunto che l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove la censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11271 del 24/04/2019; Sez. 6 1, Ordinanza n. 11295 del 26/04/2019). E, nella specie, la doglianza e generico e non indica affatto alcun “vulnus”.

7.1.4 E’ stato, peraltro, precisato – per quanto qui ancora rilevi – dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di protezione internazionale, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (Sez. 1, Ordinanza n. 23760 del 24/09/2019).

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e qui riaffermata la doglianza va pertanto rigettata.

7.2 Anche il secondo, terzo e quarto motivo (che possono essere trattati congiuntamente, riguardando la medesima doglianza) non sono fondati.

7.2.1 Sul punto, il Collegio intende fornire continuità applicativa a quel principio recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 lett. b) (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 9043 del 01/04/2019).

7.2.2 Ebbene, il ricorrente ha fondato la richiesta di tutela proprio in relazione ad una vicenda privata collegata a liti familiari e ai riferiti riti di stregoneria commessi ai suoi danni, così evidenziandosi un pericolo di danno che esula dalla normativa che regola l’invocata protezione internazionale.

7.3 Il quinto motivo è, invece, meritevole di accoglimento.

Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019).

Ciò posto, osserva la Corte come le valutazioni del giudice di appello, in ordine al pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non indichino in alcun modo le fonti informative consultate, con ciò incorrendo la motivazione impugnata nella denunciata violazione di legge.

7.4 Il sesto motivo, articolato in relazione al diniego di protezione umanitaria, rimane invece assorbito.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il quinto motivo di ricorso; rigetta il primo, il secondo, il terzo e quarto motivo; dichiara assorbito il sesto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese dell’odierno giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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