Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12520 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 17/06/2016), n.12520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26592-2013 proposto da:

F.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO GEN. GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO NICOLINI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ROBERTO LO

BUGLIO, TOMMASO LO BUGLIO, TIZIANA BRIZZI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2671/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/07/2013, R.G.N. 307-615/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA;

udito l’Avvocato ANTONIO LO BUGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.A. convenne in giudizio F.C. davanti al Tribunale di Vigevano, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario, in qualità di affittuario e di coerede di F.B., in relazione alla quota indivisa pari al 25 per cento del totale che F.M.F. aveva venduto alla sorella F.C. in violazione del diritto di prelazione agraria spettante all’attore.

A sostegno della domanda espose di essere stato coltivatore diretto del complesso dei beni appartenenti a F.B. fino alla morte di quest’ultimo e che, da quella data in avanti, aveva continuato a svolgere l’attività di coltivatore diretto dei medesimi beni dei quali era divenuto anche proprietario al 50 per cento a titolo di successione ereditaria, mentre il restante 50 per cento era stato attribuito, al medesimo titolo, alle sorelle F.M. F. e F.C..

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 1 luglio 2013, in riforma di quella di primo grado ha accolto la domanda di riscatto, dichiarando trasferita in capo ad F.A., dietro versamento del prezzo di Euro 129.115, la quota di una serie di terreni ed immobili ivi indicati venduti da F.M.F. a F.C., pari al 25 per cento dell’intera proprietà.

Ha osservato la Corte territoriale che, in base ad una serie di rilievi in fatto contenuti nella sentenza di primo grado rispetto ai quali l’appellata aveva prestato acquiescenza, avendo chiesto la conferma di quella decisione – era da ritenere dimostrato che i terreni in questione erano di proprietà di F.B., zio di A.; che quest’ultimo li coltivava insieme allo zio; che alla morte di B. i terreni erano pervenuti, a titolo di successione ereditaria, ad F.A. per la quota del 50 per cento e alle sorelle F.M.F. e F.C. in ragione del 25 per cento ciascuna; che F.A., quindi, oltre ad essere coerede era anche affittuario delle quote di proprietà delle altre coeredi ed aveva continuato a coltivare l’intero fondo dopo la morte dello zio; che la vendita da F.M.F. e F.C. era avvenuta senza compiere la rituale offerta ad F.A., titolare del diritto di prelazione.

Tanto premesso in fatto la Corte di merito, dopo aver richiamato il testo della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, ha ritenuto esistenti tutte le condizioni di legge per l’esercizio del riscatto, ricordando che la giurisprudenza interpreta la disposizione nel senso che il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico non comporta la spettanza del diritto di prelazione agli altri coeredi ove questi non risultino anche coltivatori diretti.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso F.C. con atto affidato a quattro motivi.

Resiste F.A. con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 345 c.p.c..

Osserva la ricorrente che la domanda di riscatto era stata proposta in primo grado in relazione alla L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 1 e che solo in appello F.A. aveva fatto riferimento all’ultimo comma della stessa norma, invocando a questo titolo un’ulteriore ragione per esercitare la prelazione. Dalla motivazione della decisione di appello pare alla ricorrente si possa dedurre che la domanda è stata accolta solo in relazione alla natura di coerede del riscattante, il che determinerebbe una violazione del citato art. 345, trattandosi di domanda nuova.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, u.c..

Osserva la ricorrente che, anche ammettendo che la domanda di riscatto potesse considerarsi formulata ai sensi del citato art. 8, u.c., non sussisterebbero comunque le condizioni per applicare tale norma, la quale non riguarda il caso in cui, come nella fattispecie, l’affittuario non sia estraneo rispetto alla comunione ereditaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 732 c.c. e della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 5.

Si rileva, in proposito, che l’art. 732 c.c., introducendo il diritto di prelazione del coerede, pospone l’interesse dei terzi, allo scopo di favorire l’incremento della quota di partecipazione alla comunione. Nella specie, il trasferimento oggetto della domanda di riscatto è avvenuto tra coeredi e, quindi, è destinato a prevalere sulla prelazione dell’affittuario di cui al cit. art. 8, comma 1; la sentenza impugnata, quindi, avrebbe violato l’art. 732 c.c., privilegiando la prelazione agraria di un coerede rispetto ad un altro.

4. I tre motivi di ricorso ora illustrati possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della stretta connessione che li unisce, e sono tutti privi di fondamento.

4.1. La sentenza impugnata ha spiegato con sufficiente chiarezza –

pur non avendolo affermato in modo esplicito – che F.A. aveva due ragioni giuridiche concorrenti per esercitare il diritto di riscatto, cioè la qualifica di affittuario coltivatore diretto dei beni già coltivati in precedenza insieme a F.B. e quella di coerede del medesimo. Ne consegue che non c’è contrasto nè possibile novità della domanda in ordine alla previsione di cui al cit. art. 8, u.c., il quale si limita a stabilire che i coeredi del venditore, se coltivatori diretti, sono preferiti ai soggetti di cui al comma 1 (cioè, nel caso, gli affittuari). E la ragione di tale preferenza è ovvia oltre che coerente con la previsione dell’art. 732 c.c.; norma quest’ultima, peraltro, che non si sa neppure se e quando sia stata invocata in sede di merito. Poichè nel nostro caso il riscattante era coerede ed affittuario, le censure in esame sono tutte infondate, perchè la domanda di riscatto poteva fondarsi sia sul primo che sul cit. art. 8, u.c. per le ragioni appena ricordate.

4.2. E’ il caso di precisare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nel caso in cui sia oggetto di trasferimento a titolo oneroso una quota di fondo rustico condotto in affitto da un coltivatore diretto che, contemporaneamente, sia anche coerede con l’alienante di quel fondo, il diritto di prelazione previsto in suo favore dallaL. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 concorre, senza escluderlo, con il diritto di prelazione di cui all’art. 732 c.c.;

per cui il titolare può esercitare in giudizio i due diritti di prelazione, l’uno in via principale e l’altro in via subordinata, senza che la proposizione dell’uno implichi rinuncia all’altro (sentenza 24 febbraio 2010, n. 4497).

La giurisprudenza ha poi precisato che il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall’art. 732 c.c., prevale alla stregua di quanto sancito dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, u.c., sull’analogo diritto del coltivatore diretto del fondo (sia questi mezzadro, colono o compartecipante), quando anche il coerede sia coltivatore diretto e sia trasferita, a titolo oneroso, la quota di proprietà di un fondo facente parte di una comunione ereditaria indivisa (v. le sentenze 30 gennaio 2006, n. 1870, e 7 novembre 2013, n. 25052).

Ne consegue che la posizione di coerede di F.C. le avrebbe consentito di prevalere su F.A. in presenza di due condizioni: che ella fosse coltivatrice diretta e che F.A. fosse solo coltivatore diretto e non erede; mancando entrambe le condizioni, le doglianze sono da ritenere infondate.

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 590 del 1965, art. 8, commi 1 e 2, nonchè dell’art. 31 della citata Legge, oltre ad omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe accolto la domanda di riscatto senza verificare l’effettiva sussistenza, in capo ad F.A., dei requisiti di cui al cit. art. 8, comma 1 per l’esercizio della prelazione agraria. In particolare, la sentenza non avrebbe valutato nè l’effettiva destinazione urbanistica dei terreni in questione nè la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 31 cit.

per il riconoscimento della natura di coltivatore diretto del riscattante.

5.1. Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni.

Da un lato, infatti, esso è formulato in modo tale da non consentire a questa Corte di capire se tale aspetto sia stato posto o meno all’esame del giudice di merito; in altri termini, la contestazione dell’esistenza, in capo ad F.A., delle condizioni di legge per l’esercizio del riscatto potrebbe avere anche dei profili di novità, posto che dalla sentenza di appello nulla risulta sul punto, nè il motivo in esame indica se e dove la questione sia stata posta in precedenza.

Da un altro lato, poi, l’odierna ricorrente – come rileva la Corte d’appello – aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, la quale aveva già accertato una serie di elementi di fatto ritenuti decisivi dalla Corte d’appello, per cui comunque F.C. non potrebbe più tornare a contestare un accertamento ormai divenuto definitivo.

6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi delD.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare le competenze professionali.

Sussistono anche le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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