Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12520 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29080-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE CALTAGIRONE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI

16, presso lo studio dell’avvocato CARLAMARIA MELPIGNANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1036/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di quindici unità immobiliari siti nella microzona 1 della città di Roma (Centro storico) L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo tale provvedimento adeguatamente motivato;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente rilevando l’assenza di concreta specificazione degli elementi fattuali che hanno concorso alla rivalutazione, essendo generiche le indicazioni di interventi di riqualificazione urbana ed edilizia nonchè i riferimenti a non meglio specificate attività direzionali e commerciali, e essendo altrettanto generico il riferimento ad un nuovo contesto urbano e socio economico diverso da quello originario esistente all’epoca del precedente classamento, privo anch’esso di concreta e puntuale specificazione degli interventi di trasformazione intervenuti nella microzona.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè dei principi in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, in quanto il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato e conteneva i presupposti normativi e di fatto che lo giustificavano.

Il motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l’immobile, ma con specifico riferimento all’immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 4712 del 2015; Cass. n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).

Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

In effetti, la L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e), stabilisce espressamente che, ai fini dell’attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie, si tenga contemporaneamente conto dei caratteri specifici dell’unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita.

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare; c) delle specifiche caratteristiche dell’immobile oggetto di nuovo classamento (Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019).

Del resto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di

individuare agevolmente il presupposto dell’operata

riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. nn. 25960 del 2018; 23792 del 2018; 17413 del 2018; 17412 del 2018; 8741 del 2018); e ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 25960 del 2018; 23792 del 2018; 22900 del 2017; 3156 del 2015).

Inoltre, secondo le sezioni unite, l’Agenzia delle entrate competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SU n. 7665 del 2016: nello stesso senso Cass. nn. 25960 del 2018; 23792 del 2018).

Infine, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1) non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, evidenziando però che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

La Commissione Tributaria Regionale si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi laddove – rilevando l’assenza di concreta specificazione degli elementi fattuali che hanno concorso alla rivalutazione, essendo generiche le indicazioni di interventi di riqualificazione urbana ed edilizia nonchè i riferimenti a non meglio specificate attività direzionali e commerciali, e essendo altrettanto generico il riferimento ad un nuovo contesto urbano e socio economico diverso da quello originario esistente all’epoca del precedente classa mento, privo anch’esso di concreta e puntuale specificazione degli interventi di trasformazione intervenuti nella microzona – ha chiaramente e ragionevolmente evidenziato la genericità della motivazione esposta nell’atto impugnato, ritenendo irragionevole che l’atto impugnato abbia giustificato il riclassamento con la progressiva trasformazione urbana e socio-economica della microzona, senza una descrizione puntuale e circostanziata nel tempo di tali fenomeni e senza quindi tenere conto delle specifiche caratteristiche della microzona tali da giustificare l’incremento di valore della microzona rispetto al classamento che viene modificato, non essendo sufficiente il semplice inserimento dell’immobile all’interno di una microzona i cui valori immobiliari abbiano avuto un significativo valore senza però alcuna motivazione circa il maggiore incremento in proporzione rispetto alle altre microzone e senza un concreto ed effettivo riferimento alle specifiche caratteristiche degli immobili presi in considerazione.

Ritenuto, pertanto, che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va conseguentemente rigettato e le spese compensate in ragione dell’assenza, al momento della proposizione del ricorso, di precedenti specifici riguardanti il caso di specie.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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