Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1252 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1252 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 11841-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PAGINI LAMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CASPERIA 30, presso lo studio dell’avvocato
RINALDI GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato
BERTINI SABRINA;
– resistente con procura di costituzione (ad litem)

Data pubblicazione: 22/01/2014

no notarile –

avverso la sentenza n. 21/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 28/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il resistente l’Avvocato BERTINI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

GIOVANNA C. SAMBITO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lamberto Pigini impugnava l’avviso di liquidazione col
quale l’Ufficio di Recanati procedeva al recupero delle ordinarie

ridotta, in applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 5 della 1.
n. 168 del 1982, in quanto il piano di recupero era scaduto prima
dell’acquisto dell’immobile, avvenuto nel maggio 1998. Il
ricorso veniva accolto dai giudici aditi, e la decisione veniva
confermata dalla CTR delle Marche, con sentenza n. 21/2/08,
depositata il 28.3.2008, secondo cui il termine di dieci anni
stabilito dall’art. 16, co 5, della 1. n. 1150 del 1942 doveva
ritenersi limitato ai soli interventi pubblici, mentre permaneva a
tempo indeterminato l’obbligo, per i privati, di osservare le
prescrizioni stabilite dal piano stesso, con conseguente diritto
alla chiesta agevolazione, tanto più che il Comune di Recanati
aveva confermato, con delibera consiliare del 13.3.2000, le
prescrizioni urbanistiche adottate nel precedente atto del 1979,
nell’intento di dare continuità al processo di recupero del centro
storico.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza, sulla base di un motivo. L’intimato non ha depositato
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il proposto ricorso, deducendo la violazione degli
artt. 5, della 1. n. 168 del 1982, 16 e 17 della 1. n. 1150 del 1942,

i

imposte di registro ipotecarie e catastali, versate in misura

27 e 28 della 1. n. 457 del 1978, in relazione all’art. 360, 1° co, n.
3, cpc, la ricorrente censura l’interpretazione dell’agevolazione
data dalla CTR, ed afferma che il beneficio va riconosciuto in

particolareggiati di risanamento; di conseguenza, prosegue la
ricorrente, l’agevolazione non spetta all’acquirente di un bene
compreso nel piano dopo la scadenza del medesimo, il quale, in
caso di eventuali interventi, è, solo, tenuto ad attenersi agli
speciali standards, che esso prevede.
2. Il motivo è fondato. 3. Secondo la giurisprudenza di
questa Corte, l’agevolazione tributaria di cui all’art. 5 della 1. n.
168 del 1982 è subordinata alla contemporanea presenza di due
condizioni di carattere generale, costituite dall’essere: a) gli
immobili trasferiti inseriti in un piano di recupero del patrimonio
edilizio, approvato dal comune ovvero da questo adottato,
unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione, su
proposta dei proprietari; b) gli interventi di recupero effettuati
dai medesimi acquirenti. 4. In altri termini, e pure tenuto conto
che le norme agevolatrici sono di stretta interpretazione, in tanto
il beneficio fiscale può esser riconosciuto, in quanto si realizzino
tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa, ed, in
concreto, che l’intervento di recupero sia realizzato in attuazione
del piano indicato all’atto del trasferimento dell’immobile, ad
opera dell’acquirente. 5. In relazione al primo dei menzionati
presupposti, va rilevato che, a norma dell’art. 17 della 1. n. 1150

2

favore degli acquirenti che attuino gli interventi previsti dai piani

del 1942, il piano, dopo il decorso del termine stabilito per la sua
esecuzione, diventa inefficace per la parte in cui non ha avuto
attuazione, disposizione che va interpretata nel senso che

realizzato su immobili già inclusi nelle zone di recupero, ma in
epoca successiva alla scadenza del piano, non può ritenersi
effettuato in attuazione del piano stesso, ormai inefficace, ed
esula, pertanto, dall’ambito della disposizione agevolativa (cfr.
Cass. n 14478 del 2003; n. 12515 del 2013), ai cui fini non rileva
la persistenza dell’obbligo di rispettarne le prescrizioni,
richiamato dai giudici d’appello, che attiene al diverso profilo
del rispetto degli standards urbanistici, dovuto da ogni
costruttore.

Del

resto, è abbastanza evidente che chi

semplicemente si attenga a codeste prescrizioni non attua il
piano di recupero, ove il piano sia scaduto; e men che meno può
dichiarare di volerlo fare, ove il piano sia scaduto già prima
dell’acquisto. Non giova, allora, insistere -come fatto dal giudice
tributario- sulla correlazione esistente tra la validità decennale
dei piani e i vincoli preordinati all’espropriazione.
6. L’impugnata sentenza, che si è attenuta ad un principio
diverso, va, pertanto, cassata, e, non sussistendo la necessità di
ulteriori accertamenti, la causa può esser decisa nel merito, col
rigetto del ricorso introduttivo, in quanto, come si legge nel
ricorso, il piano è pervenuto a scadenza col compimento del
termine di dieci anni di cui alla L. n. 16 della legge urbanistica,

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l’intervento di restauro e di ristrutturazione che sia stato

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in epoca anteriore (1990) all’atto di compravendita (registrato
nel 1998) oggetto dell’imposta. Il requisito oggettivo, sopra
menzionato, non può, quindi, dirsi sussistente, a nulla rilevando,

nuovo piano.
7. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le
parti, per essersi la giurisprudenza consolidata in epoca
successiva alla proposizione del ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo; compensa, interamente, tra le parti
le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 013.

ai fini qui in esame, la successiva approvazione (nel 2000) di un

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